Non tutti i profili di irregolarità contributiva comportano l’annullamento dell’aggiudicazione con relativa escussione della cauzione provvisoria

Lazzini Sonia 11/10/07
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Non comporta annullamento dell’aggiudicazione provvisoria (con relativa escussione della cauzione provvisoria) il fatto che un competente Sportello Unico, pur dichiarando che le due imprese non risultavano regolari con il versamento dei contributi tuttavia segnavano l’importo di € 0,0 come scopertura contributiva e, circa la causa del debito contributivo, barravano la casella “Altro”, e non quelle verbale ispettivo, insoluti, denuncia lavoratori oppure note di rettifica : l’art. 2 del D.legge 210/2002, mentre in capo alle imprese aggiudicatrici prescrive il requisito della regolarità contributiva, documentata da apposita certificazione a pena di revoca dell’affidamento, tuttavia non per questo contempla la misura della revoca obbligatoria per qualsiasi ipotesi in cui emergono profili di non regolarità contributiva
 
il Tar Toscana, Firenze, con la sentenza numero del 1580 del 30 luglio 2007 ci insegna che:
 
< Alle esposte considerazioni concernenti il requisito prescritto per la partecipazione alle gare d’appalto dal D.P.R. n. 554/1999, art. 75, lett. e va altresì aggiunto che (a differenza di quanto sostenuto in giudizio dalla stazione appaltante) l’art. 2 del D.legge 210/2002, mentre in capo alle imprese aggiudicatrici prescrive il requisito della regolarità contributiva, documentata da apposita certificazione a pena di revoca dell’affidamento, tuttavia non per questo contempla la misura della revoca obbligatoria per qualsiasi ipotesi in cui emergono profili di non regolarità contributiva; appare, quindi, più che ragionevole coordinare l’interpretazione di tale norma non solo con il d.leg.vo n. 276/2003, art. 86, che disciplina il D.U.R.C., quanto con il citato art. 75 D.leg.vo n. 554/1999, che comporta preliminari valutazioni della stazione appaltante su profili sostanziali dell’eventuale situazione di non regolarità contributiva di un’impresa partecipante alla gara (quali la gravità dell’inosservanza e l’avvenuto definitivo accertamento della inosservanza); in conseguenza la mancanza di regolarità contributiva risultante dal D.U.R.C. non “produce necessariamente l’esclusione, a prescindere da ogni altro aspetto e da ogni altra considerazione”.
 
Ritenere diversamente comporterebbe, allo stato attuale del quadro normativo di riferimento, che, in contrasto con tutti i principi di economicità e ragionevolezza, un’impresa incorsa in lievi infrazioni delle norme sugli obblighi contributivi potrebbe essere ammessa a partecipare ad una gara d’appalto, ma poi, ove risultasse aggiudicataria, non potrebbe stipulare il relativo contratto con la stazione appaltante in mancanza della certificazione relativa alla “regolarità contributiva” richiesta ai sensi del citato art. 2 D.Legge n. 210/2002.>
 
A cura di Sonia Lazzini
 
Riportiamo qui di seguito il testo della sentenza numero 1580 del 30 luglio 2007 emessa dal Tar Toscana, Firenze
 
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA             ANNO 2006
– II^ SEZIONE –
 
ha pronunciato la seguente:
 
S E N T E N Z A
 
sul ricorso n. 1965/2006 proposto da SOC. ALFA S.R.L., in persona del legale rappresentante con sede in Casignana (RC), e da AF, con sede in Reggio Calabria, rappresentati e difesi entrambi dagli avv.ti Natale Giallongo, Daniela Paoletti ed Enrico Amante in Firenze domiciliati in Via V.Alfieri n. 19;
 
c o n t r o
 
– il COMUNE DI GAMBASSI TERME, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall’avv. Fausto Falorni, in Firenze domiciliata presso il suo studio in Via dell’Oriuolo n. 20;
 
e nei confronti di:
 
– SOC. BETA S.R.L., in persona del legale rappresentante e SOC. CONS. BETA BIS S.R.L., in persona del legale rappresentante, nessuna delle quali costituita in giudizio;
 
nonchè AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliata in Via Arazzieri n. 4;
 
p e r   l ‘ a n n u l l a m e n t o, previa sospensione
 
della determinazione del responsabile del Servizio Uso e Assetto del Territorio del Comune di Gambassi Terme (FI) 5 ottobre 2006 n. 228, con cui è stata annullata l’aggiudicazione provvisoria alle ricorrenti della gara per l’affidamento dei lavori di rifacimento della Piazza del Castello e delle vie adiacenti – 5° lotto per mancato possesso del requisito della regolarità contributiva alla data stabilita ed, inoltre, è stata disposta l’escussione della cauzione provvisoria e la comunicazione all’Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici per l’inserimento dei dati nel casellario informatico, nonchè delle note 12 ottobre 2006 n. 103040/0305 con cui tale determinazione è stata notificata ai ricorrenti ed ogni altro atto presupposto o connesso, compresa l’eventuale aggiudicazione dei lavori ad altra società e la stipula del contratto, nonchè, a seguito di motivi aggiunti, delle note 2 novembre 2006 nn. 10911 e 10913 con cui il Comune di Gambassi Terme ribadiva che non risultavano elementi nuovi sufficienti a riesaminare la determinazione di annullamento dell’aggiudicazione ed infine per il risarcimento del danno patito a seguito dei suddetti provvedimenti illegittimi;
 
Visto il ricorso con i relativi allegati nonchè i motivi aggiunti depositati il 9 gennaio 2007;
 
Vista la costituzione in giudizio del Comune di Gambassi Terme, nonchè dell’Autorità per la Vigilanza sui LL.PP.;
 
Viste le memorie difensive presentate dalle parti;
 
Visti gli atti tutti di causa;
 
Vista l’ordinanza 25 gennaio 2007 n. 17 con cui sono stati disposti incombenti istruttori che sono stati adempiuti.
 
Vista l’ordinanza cautelare 4 aprile 2007 n. 318 con cui questo T.A.R. Toscana ha accolto l’istanza di sospensione;
 
Designato relatore il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia;
 
Uditi, alla pubblica udienza del 7 giugno 2007, gli avv.ti M.C.Mannocci per Natale Giallongo, Ugo Franceschetti per Fausto Falorni e Michele Gambini (avv. Stato);
 
Pubblicato in data 8 giugno 2007 il dispositivo di sentenza di cui all’art. 4 legge n. 205/2000;
 
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:
 
F A T T O   E   D I R I T T O
 
1. Con avviso pubblico del 22.6.2006 il Comune di Gambassi Terme (FI) aveva indetto una gara per l’affidamento, a mezzo di pubblico incanto, dei lavori per il rifacimento della piazza del Castello e delle vie circostanti (5° lotto) dell’importo complessivo di € 190.000,00 circa e con il criterio del massimo ribasso percentuale rispetto all’importo a base d’asta.
 
Alla gara partecipavano varie ditte tra cui la soc. ALFA s.r.l. (sede a Casignano- RC) che, avvalendosi anche della ditta A. Filippo (sede a RC), ottenne l’aggiudicazione provvisoria della gara (con un ribasso del 13,066%) proclamata con verbale 25 luglio 2006 n. 1, ma la stessa amministrazione appaltante, con successiva determinazione del Responsabile del Servizio Assetto e Uso del Territorio 5 ottobre 2006 n. 228 (alla luce dei dati emersi dal documento unico di regolarità contributiva – D.U.R.C., rilasciato dai competenti uffici I.N.P.S. e Cassa Edile di Reggio Calabria per ciascuna impresa) annullò l’aggiudicazione provvisoria per mancanza del requisito di regolarità contributiva al momento dello svolgimento della gara, disponendo altresì contestualmente l’escussione della cauzione provvisoria e la comunicazione all’Autorità di Vigilanza LL.PP., per l’inserimento dei dati nel casellario informatico, nonchè l’interdizione dalle gare indette dalla stazione appaltante per il periodo di mesi 8 (dalla data del provvedimento di annullamento) e la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Firenze per gli adempimenti di competenza con riferimento alle false dichiarazioni rese da ambedue le Imprese della regolarità della posizione contributiva.
 
1.1. Avverso tale determinazione, unitamente alle note di comunicazione 10304 e 10305 del 12 ottobre 2006, nonchè ad ogni altro atto connesso, entrambe le imprese già aggiudicatarie provvisorie hanno proposto il ricorso in epigrafe chiedendone l’annullamento, previa sospensione, per i seguenti articolati motivi:
 
1-2 e 3 Violazione dell’art. 97 Cost.ne, dei principi in tema di giusto procedimento e del D.P.R. 21.12.1999 n. 554, art. 75, nonchè eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti e carenza dei presupposti secondo profili fatti valere anche in via subordinata e poi ulteriormente gradata con il secondo e terzo motivo.
 
Ad avviso dei ricorrenti non sussisteva la pretesa irregolarità contributiva poichè, in realtà, le imprese, avevano solo avuto un periodo di inattività dal 2005 al 2006, regolarmente comunicata ai competenti organi previdenziali;
 
4 e 5) Violazione dell’art. 97 Cost.ne, dei principi in tema di giusto procedimento amministrativo, della legge n. 241/1990, artt. 3-6 e ssgg., del D.P.R. n. 554/1999 art. 75, nonchè eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti e carenza d’istruttoria.
 
Infine i ricorrenti chiedono la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica ovvero per equivalente nella misura del danno emergente e del lucro cessante da quantificare nel corso del giudizio.
 
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Gambassi Terme e l’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
 
1.2. Nel frattempo, con nota 2 novembre 2006 nn. 10911 e 10913 (dirette rispettivamente alla soc. ALFA ed all’impresa A.) il Comune di Gambassi Terme (in riscontro alla documentazione contributiva ricevuta nell’ottobre 2006) comunicava che non erano emersi elementi sufficienti per riconsiderare le determinazioni precedentemente assunte “atteso che la regolarità contributiva rilevabile dal DURC deve essere riferita al momento della gara di appalto, e non a date succcessive”.
 
Quindi con motivi aggiunti depositati il 9 gennaio 2007 ciascuna delle due imprese ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, anche delle suddette note deducendone l’illegittimità sia in via autonoma per violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili (motivi 8° e 9°) sia in via derivata da quella di annullamento dell’aggiudicazione provvisoria (motivi dal 10° al 14°).
 
Infine parte ricorrente ha reiterato la domanda di risarcimento del danno in forma specifica ovvero per equivalente con riserva di quantificarlo in corso di causa.
 
1.3. Con memoria del 8 e 10 gennaio 2007 il Comune resistente ha preliminarmente eccepito, in primo luogo, l’inammissibilità dell’atto introduttivo per carenza d’interesse (considerato che l’impugnato annullamento dell’aggiudicazione provvisoria sarebbe – comunque – stato giustificato dalle false dichiarazioni relative alla regolarità contributiva) e l’improcedibilità del medesimo (per la mancata impugnazione delle successive note comunali del 2 novembre 2006) nonchè, in secondo luogo, l’irricevibilità dei motivi aggiunti proposti avverso le suddette note in quanto notificate soltanto in data 8 gennaio 2007 e, quindi, oltre il termine di 30 giorni consentito dall’art. 23 bis della legge n. 1034/1971; nel merito l’amministrazione ha insistito per il rigetto dell’atto introduttivo e dei motivi aggiunti.
 
In sede cautelare con ordinanza 25 gennaio 2007 n. 17 questa Sezione ha disposto l’acquisizione di ogni utile documentazione relativa alla situazione contributiva delle ricorrenti alla data del 25 luglio 2007, incaricandone l’I.N.P.S. di Reggio Calabria che ha provveduto trasmettendo la relativa documentazione.
 
Con ordinanza cautelare 4 aprile 2007 n. 318 questa Sezione, vista la documentazione previdenziale acquisita, ha accolto l’istanza cautelare.
 
Con successiva memoria difensiva parte ricorrente, replicando alle avverse eccezioni, ha insistito per l’accoglimento dell’impugnativa, mentre la stazione appaltante ha insistito per il rigetto del ricorso, ritenendo che la documentazione acquisita non fosse sufficiente a comprovare il requisito della regolarità contributiva e precisando che, comunque, la ricorrente dal disposto annullamento dell’aggiudicazione provvisoria non aveva patito alcun danno poichè, dopo la proposizione del ricorso, la gara non era stata portata a compimento in attesa dell’esito della controversia.
 
Alla pubblica udienza del 7 giugno 2007, uditi i difensori presenti per le parti, non costituita alcuna delle imprese controinteressate pur ritualmente intimate, la causa è passata in decisione.
 
In data 8 giugno 2007 è stato pubblicato il dispositivo di sentenza n. 47/2007 ai sensi dell’art. 4 legge n. 205/2000.
 
2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto la controversia concerne l’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria già disposta a favore delle ricorrenti a seguito dell’esito negativo della verifica (nei loro confronti) del possesso del requisito della regolarità contributiva.
 
In via preliminare, peraltro, vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità ed improcedibilità sollevate dalla stazione appaltante nei confronti dell’atto introduttivo e quella di irricevibilità sollevata nei confronti dei motivi aggiunti.
 
In primo luogo il Comune resistente ha eccepito la carenza d’interesse a ricorrere con riguardo alla mancata contestazione dell’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria anche sotto il profilo autonomo del rilascio di dichiarazioni mendaci da parte dell’impresa offerente; l’eccezione, però, non appare condivisibile poichè è evidente che la pretesa mendacità delle autodichiarazioni rese dalle ricorrenti in ordine alla propria regolarità contributiva corrisponde specularmente alla situazione di irregolarità contributiva risultante dai documenti unici di regolarità contributiva – D.U.R.C. acquisiti dalla stazione appaltante a seguito dell’aggiudicazione provvisoria; consegue, pertanto, che, una volta acclarato che i suddetti DURC contengono delle inesattezze, neanche le pretese mendacità sussistono, trattandosi di due profili della stessa situazione di regolarità contributiva richiesta dal bando.
 
Poichè, poi, parte ricorrente ha ritualmente impugnato con motivi aggiunti le due note adottate dal responsabile del Servizio Assetto del Territorio (del Comune di Gambassi Terme) in data 21 novembre 2006 non sussiste la eccepita improcedibilità dell’atto introduttivo.
 
2.1. Nè tanto meno i suddetti motivi aggiunti, notificati il 8 gennaio 2007, vanno ritenuti tardivi poichè, in conformità all’orientamento maggioritario della giurisprudenza amministrativa, alla proposizione dei motivi aggiunti va esclusa l’applicazione del dimezzamento dei termini processuali (introdotta in alcune materie dalla legge n. 205/2000 anche se rielaborando una prima diisposizione contemplata dal D.Legge n. 67/1997): sussiste infatti una “eadem ratio” e cioè una sostanziale corrispondenza tra le finalità di tutela del diritto di difesa da garantire, da un lato, per l’atto introduttivo e, dall’altro, per i motivi aggiunti, specie quando – come nel caso di specie – questi sono preordinati all’impugnativa di atti ulteriori intervenuti nel corso del giudizio, dovendosi all’evidenza contemperare l’effettiva garanzia della tutela giurisdizionale con le esigenze di concentrazione e di celerità del procedimento giurisdizionale (vedi ex multis C.d.S. 6.3.2006 Sez. V n. 1068 e 8.8.2005 n. 4207, nonchè A.P. 31.5.2002 n. 5 e 18.3.2004 n. 5.
 
Pertanto nei sensi sopraindicati le eccezioni preliminari vanno tutte respinte.
 
2.2. Nel merito la controversia concerne la situazione di pretesa irregolarità contributiva risultante dai D.U.R.C. rilasciati dall’INAIL – INPS e Cass. Ed. di Reggio Calabria, con riferimento alla data 25 luglio 2006 (termine ultimo per presentare l’offerta alla gara) e con riguardo alle imprese Soc. ALFA s.r.l.ed A. Filippo (legata la prima da vincolo da vincolo di “avvalimento” con la seconda), che conseguentemente hanno subito l’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria a loro favore nonchè le misure accessorie quali l’escussione della cauzione provvisoria, la comunicazione del provvedimento all’Autorità di vigilanza dei LL.PP. e l’interdizione per mesi 6 dalle gare della medesima stazione appaltante.
 
In punto di fatto giova preliminarmente precisare che la documentazione previdenziale acquisita dal competente Sportello Unico di Reggio Calabria ed esaminata dalla stazione appaltante subito dopo l’aggiudicazione provvisoria del 25 luglio 2006, pur dichiarando che le due imprese non risultavano regolari con il versamento dei contributi al 25 luglio 2006, tuttavia segnavano l’importo di € 0,0 come scopertura contributiva e, circa la causa del debito contributivo, barravano la casella “Altro”, e non quelle verbale ispettivo, insoluti, denuncia lavoratori oppure note di rettifica.
 
Tali risultanze, però, venivano contestate dall’impresa aggiudicataria sia con istanza di riesame conclusasi con esito negativo sia con il ricorso in epigrafe.
 
Sul punto il collegio, esaminati gli atti acquisiti con l’istruttoria, ritiene che in realtà la posizione contributiva di entrambe le imprese era regolare alla data del 25 luglio 2006 e, quindi (come risultava già dai documenti acquisiti dalla stazione appaltante dopo l’aggiudicazione provvisoria) le medesime non erano debitrici di alcun importo a titolo di contributo previdenziale.
 
Infatti, con nota diretta a questo T.A.R. in data 13 marzo 2007, l’I.N.P.S. di Reggio Calabria ha precisato che la Soc. ALFA s.r.l. aveva sospeso l’attività con dipendenti a far data dal 31 agosto 2005 e che a quella data era, comunque, in regola con i versamenti; inoltre, già con precedente nota diretta alla medesima ALFA, l’I.N.P.S. in data 21 novembre 2006 aveva dato atto (facendo seguito al DURC trasmesso alla stazione appaltante nel settembre 2006) che la ditta doveva essere considerata in regola con il versamento dei contributi poichè la comunicazione di sospensione dell’attività con dipendenti non era stata ancora inserita negli archivi all’epoca della richiesta del DURC da parte della stazione appaltante; analoghe precisazioni sono state fatte dall’I.N.P.S.-Reggio Calabria, Unità di Processo 2, nella nota 2 aprile 2007 trasmessa a questo T.A.R., con riguardo alla ditta A. Filippo che aveva sospeso l’attività con dipendenti dal 25 febbraio 2006 per cui, anche se non l’aveva comunicato, da quella data poteva considerarsi in regola con il versamento dei contributi, fermo restando che “comunque” gli archivi non risultavano aggiornati con l’inserimento della “documentazione presentata relativa alla richiesta di sospensione”.
 
2.3. Appare, infine, utile precisare quanto segue in corrispondenza speculari osservazioni formulate dalla difesa del Comune resistente nella memoria del giugno 2007: in primo luogo la regolarità contributiva alla data 31 agosto 2005 appare determinante poichè in pari data la ditta ALFA ha sospeso l’attività con dipendenti, protraendo tale situazione fino all’epoca della gara (secondo quanto emerge dal documento previdenziale del settembre 2006 acquisito dalla stessa stazione appaltante); in secondo luogo la circostanza che, a quanto pare, la ditta A. Filippo non avesse comunicato (almeno fin dall’inizio) l’intervenuta sospensione dell’attività con dipendenti non è sufficiente di per se sola (e cioè in assenza di debiti contributivi) a configurare in capo all’impresa in questione la causa di esclusione prevista dall’art. 75 D.P.R. n. 554/1999 (richiamato dal bando di gara), relativa a “gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro”; nè, infine, è esatto che la documentazione previdenziale acquisita non sarebbe, comunque, sufficiente a comprovare la regolarità contributiva di entrambe le imprese nei confronti della cassa edile, in quanto, da un lato, la ALFA ha depositato in giudizio specifica dichiarazione della Cassa Edile di Reggio Calabria (del 3 novembre 2006 n. 1070) che attesta la regolare posizione della ditta medesima alla data del 31 agosto 2005 “data in cui ha sospeso la propria attività, come da dichiarazione agli atti”, mentre per la ditta A. Filippo la circostanza della intervenuta sospensione della attività con dipendenti dal 25 febbraio 2006 (fatta presente nella nota I.N.P.S. 2 aprile 2007 n. 313) comporta altresì la corrispondente insussistenza di specifici obblighi di versamento di contributi alla Cassa medesima almeno a partire dalla stessa data; comunque nel DURC trasmesso il 12 ottobre 2006 alla ditta A. il responsabile dello Sportello Unico Cassa Edil di Reggio Calabria ne dichiarava espressamente la regolarità contributiva al 21 ottobre 2004 senza menzionare la sussistenza di inadempimento nel periodo intercorrente tra quella data ed il 25 febbraio 2006, indicata come data di sospensione dell’attività con dipendenti dalla nota I.N.P.S., Reggio Calabria, Unità di Processo 2, del 2 aprile 2007.
 
Pertanto, chiarita nei sensi sopraesposti l’apparente discrepanza rilevata nei DURC dal settembre 2006 (quelli acquisiti dalla stazione appaltante nel settembre 2006), il collegio ritiene adeguatamente comprovato che alla data ultima per la presentazione delle offerte per la gara in questione le imprese ricorrenti, da un lato, non versavano in situazioni di irregolarità contributiva e, dall’altro, non avevano sul punto sottoscritto dichiarazioni mendaci.
 
2.4. Alle esposte considerazioni concernenti il requisito prescritto per la partecipazione alle gare d’appalto dal D.P.R. n. 554/1999, art. 75, lett. e va altresì aggiunto che (a differenza di quanto sostenuto in giudizio dalla stazione appaltante) l’art. 2 del D.legge 210/2002, mentre in capo alle imprese aggiudicatrici prescrive il requisito della regolarità contributiva, documentata da apposita certificazione a pena di revoca dell’affidamento, tuttavia non per questo contempla la misura della revoca obbligatoria per qualsiasi ipotesi in cui emergono profili di non regolarità contributiva; appare, quindi, più che ragionevole coordinare l’interpretazione di tale norma non solo con il d.leg.vo n. 276/2003, art. 86, che disciplina il D.U.R.C., quanto con il citato art. 75 D.leg.vo n. 554/1999, che comporta preliminari valutazioni della stazione appaltante su profili sostanziali dell’eventuale situazione di non regolarità contributiva di un’impresa partecipante alla gara (quali la gravità dell’inosservanza e l’avvenuto definitivo accertamento della inosservanza); in conseguenza la mancanza di regolarità contributiva risultante dal D.U.R.C. non “produce necessariamente l’esclusione, a prescindere da ogni altro aspetto e da ogni altra considerazione”.
 
Ritenere diversamente comporterebbe, allo stato attuale del quadro normativo di riferimento, che, in contrasto con tutti i principi di economicità e ragionevolezza, un’impresa incorsa in lievi infrazioni delle norme sugli obblighi contributivi potrebbe essere ammessa a partecipare ad una gara d’appalto, ma poi, ove risultasse aggiudicataria, non potrebbe stipulare il relativo contratto con la stazione appaltante in mancanza della certificazione relativa alla “regolarità contributiva” richiesta ai sensi del citato art. 2 D.Legge n. 210/2002.
 
3. In conclusione, quindi, risultano fondate le censure di violazione di legge ed eccesso di potere dedotte nei primi tre motivi dell’atto introduttivo e riproposte in via derivata nel 10°-11° e 12° motivo aggiunto, nonchè quelle formulate nel 9° motivo specificamente avverso le note 2 novembre 2006 con cui il Comune resistente confermava il proprio avviso circa la non regolare situazione contributiva delle ricorrenti alla data del 25 luglio 2006.
 
Pertanto, assorbita per economia di mezzi ogni altra censura, preliminarmente respinte le eccezioni di inammissibilità ed improcedibilità, il ricorso nel merito va accolto in parte qua, in conformità al dispositivo di sentenza n. 47/2007, e, per l’effetto, i provvedimenti impugnati vanno annullati; va, invece, respinta la domanda di risarcimento del danno poichè, a seguito della proposizione del ricorso e quindi anteriormente alla sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati, la stazione appaltante non aveva, comunque, portato a conclusione la procedura di gara, non disponendo l’aggiudicazione all’impresa che seguiva in graduatoria; ragione per cui (come precisa la memoria difensiva del Comune depositata nell’imminenza della trattazione della causa) l’esecuzione dei lavori in questione non è stataa intrapresa.
 
Gli oneri di lite seguono la soccombenza e, liquidati in € 4.000,00 oltre gli accessori di legge, sono posti a carico del Comune di Gambassi Terme, che ne verserà metà a ciascuna delle due ricorrenti; compensati tra le ricorrenti e l’Autorità di vigilanza dei LL.PP.; irripetibili nei confronti delle controinteressate non costituite.
 
P. Q. M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, accoglie in parte qua il ricorso in epigrafe e, per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati, mentre lo respinge per la domanda di risarcimento del danno.
 
Pone gli oneri di lite, liquidati in € 4.000,00 oltre gli oneri e accessori di legge, a carico del Comune di Gambassi Terme.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
 
Così deciso in Firenze, il 7 giugno 2007, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
 
Giuseppe PETRUZZELLI – Presidente
 
Vincenzo FIORENTINO – Consigliere
 
Lydia Ada Orsola SPIEZIA – Consigliere, rel.est.
 
F.to Giuseppe Petruzzelli
 
F.to Lydia Ada Orsola Spiezia
 
F.to Silvana Nannucci – Segretario
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 30 LUGLIO 2007
 
Firenze, lì 30 LUGLIO 2007
 
Il Direttore della Segreteria      
 
                                                                 F.to Silvana Nannucci
 
/ 16
 
Ric. n. 1965/2006
 

Lazzini Sonia

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