Nomina amministratore nulla: responsabilità di presidente e segretario?

Delibera di nomina dell’amministratore dichiarata nulla: presidente e segretario sono responsabili dell’invalidità della decisione assembleare?

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Delibera di nomina dell’amministratore dichiarata nulla: presidente e segretario possono essere ritenuti responsabili dell’invalidità della decisione assembleare? Per un approfondimento in materia condominiale, consigliamo la “Guida pratica al condominio dalla A alla Z”, con oltre 230 quesiti e soluzioni., disponibile sullo shop Maggioli e su Amazon.

Corte d’Appello di Genova – sentenza n. 1232 del 13-11-2025

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Indice

1. La vicenda: la delibera di nomina nulla


Un ex amministratore veniva citato in giudizio dal condominio, che chiedeva la sua condanna al pagamento di € 16.175,68, somma richiesta a titolo di restituzione di importi ritenuti non dovuti e di risarcimento del danno, oltre agli interessi. La pretesa del condominio si fondava sul fatto che la delibera assembleare del 25 agosto 2017, con la quale l’amministratore era stato nominato, era stata dichiarata nulla dal Tribunale con sentenza passata in giudicato. La nullità derivava dalla violazione dell’art. 1129 c.c., comma 14, che impone all’amministratore, al momento dell’accettazione della nomina o del rinnovo, di specificare analiticamente l’importo del compenso, pena la nullità della nomina stessa.
Costituitosi in giudizio, l’ex amministratore chiedeva il rigetto delle domande e domandava di essere autorizzato a chiamare in causa la compagnia assicurativa presso cui era coperto per la responsabilità professionale, nonché i condomini che avevano svolto le funzioni di presidente e segretario dell’assemblea la cui delibera era stata dichiarata nulla. Il convenuto chiedeva che, in caso di accoglimento delle domande del condominio, tali soggetti fossero condannati a tenerlo indenne.
Anche i terzi chiamati si costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande svolte nei loro confronti. Il Tribunale affermava, tra l’altro, che il convenuto aveva violato il comma 14 dell’art. 1129 c.c. In ogni caso il giudice di primo grado escludeva la responsabilità di presidente e segretario dell’assemblea. Il soccombente si è rivolto alla Corte di Appello. Per un approfondimento in materia condominiale, consigliamo la “Guida pratica al condominio dalla A alla Z”, con oltre 230 quesiti e soluzioni., disponibile sullo shop Maggioli e su Amazon.

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2. La questione


Quali conseguenze derivano dalla mancata indicazione analitica del compenso dell’amministratore nel verbale di nomina e chi risponde di tale vizio deliberativo?

3. La soluzione


La Corte di Appello ha ritenuto condivisibile la decisione di primo grado. Secondo i giudici di secondo grado la delibera di nomina dell’amministratore del condominio è nulla perché nel verbale non era stato indicato alcun compenso, né in forma analitica né sintetica, come invece impone l’art. 1129 c.c., comma 14. La delibera si è limitata a richiamare un preventivo che tuttavia non era allegato al verbale né riportato nei suoi elementi essenziali. Dalla nullità della decisione assembleare derivano gli obblighi restitutori imposti al professionista, ritenuti conseguenza diretta della violazione normativa. La Corte ha inoltre escluso qualsiasi contraddittorietà nel fatto che il giudice di primo grado, pur dichiarando nulla la nomina, avesse riconosciuto all’amministratore la legittimazione a costituirsi in giudizio: infatti, l’amministratore nominato con delibera invalida continua ad esercitare i poteri di rappresentanza, anche processuale, fino alla sostituzione. In ogni caso, i giudici di secondo grado hanno osservato che la chiamata in garanzia del presidente e del segretario dell’assemblea, nella quale era stata adottata la delibera di nomina dell’ex amministratore poi annullata, deve ritenersi priva di fondamento giuridico. La stessa Corte ha chiarito che non può essere attribuita alcuna colpa al presidente e al segretario per non avere impedito l’approvazione di una delibera viziata, poiché essi non dispongono di alcun potere di incidere sul contenuto delle deliberazioni né di ostacolarne l’adozione.

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4. Le riflessioni conclusive


La nomina dell’amministratore di condominio, dopo la riforma del 2012, è configurata come un vero e proprio contratto, basato sullo scambio tra proposta dell’assemblea e accettazione dell’amministratore. L’art. 1129 c.c., comma 14, c.c. stabilisce che, al momento dell’accettazione o del rinnovo, l’amministratore deve indicare in modo analitico il compenso richiesto: se manca questa specificazione, la nomina è nulla.
La Cassazione ha chiarito che si tratta di una nullità testuale, cioè espressamente prevista dalla legge. Perché la nomina sia valida, occorre che l’assemblea approvi un documento che riporti chiaramente l’importo del compenso, anche tramite richiamo a un preventivo allegato e considerato parte integrante della delibera (Cass. civ., sez. VI, 08/04/2022, n. 12927). Non basta un riferimento generico o implicito, né può ritenersi sufficiente la delibera di approvazione del rendiconto. In ogni caso la Corte di Appello di Genova ha chiaramente escluso che la nullità della delibera di nomina dell’ex amministratore fosse riconducibile a responsabilità del presidente e del segretario dell’assemblea condominiale. Del resto è già stato chiarito che la funzione del presidente dell’assemblea è quella di garantire l’ordinato svolgimento della riunione e, a tal fine, egli ha il potere di dirigere la discussione, assicurando, da un lato, la possibilità a tutti i partecipanti di esprimere, nel corso del dibattito, la loro opinione sugli argomenti indicati nell’avviso di convocazione e curando, dall’altro, che gli interventi siano contenuti entro i limiti ragionevoli (Cass. civ., sez. II, 13/11/2009, n. 24132). Il segretario ha il compito principale di redigere il verbale dell’assemblea, assicurandosi che sia chiaro, completo e conforme a quanto discusso e deliberato. Questi due soggetti non hanno alcun potere di sindacare la legittimità delle delibere né di impedirne l’adozione, limitandosi a certificare quanto avviene in assemblea: in sostanza, la delibera assembleare è espressione della volontà collettiva dei condomini che hanno votato a favore, non del presidente o del segretario che si sono limitati a verbalizzarla.

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Consulente legale condominialista Giuseppe Bordolli

Giuseppe Bordolli, Consulente legale, esperto di diritto immobiliare. Svolge attività di consulenza per amministrazioni condominiali e società di intermediazione immobiliare. E’ coordinatore della nuova collana “Condominio” del Gruppo Maggioli.
E’ collaboratore di…Continua a leggere

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