Nelle società a totale partecipazione pubblica (in house) ai fini delle assunzioni occorre il concorso

Scarica PDF Stampa
In tema di società cd. “in house”, il reclutamento del personale, a seguito dell’entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla l. n. 102 del 2009 di conversione del d.l. n. 78 del 2009, avviene secondo i criteri stabiliti dall’art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, che impongono l’esperimento di procedure concorsuali o selettive, sicché la violazione di tali disposizioni, aventi carattere imperativo, impedisce la conversione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato.

Indice:

  1. La vicenda
  2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
  3. La pronuncia della Suprema Corte

La vicenda

I giudici d’appello, in accoglimento dell’impugnazione proposta da Tizia, dichiaravano la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra la stessa e la società Alfa a decorrere dal giugno 2011, per effetto dell’assunzione da parte della società Beta, datore di lavoro interposto, condannando, conseguentemente, la società a provvedere alla ricostituzione della carriera della lavoratrice, nonché al pagamento delle differenze retributive oltre accessori, da accertarsi in separato giudizio, ed alla rifusione delle spese.

In particolare, i giudici di secondo grado ritenevano che, nel caso di specie, ricorresse un’ipotesi di intermediazione vietata di manodopera dal momento che, in base alle risultanze istruttorie acquisite, avevano constatato che le prestazioni della ricorrente, addetta alle mansioni di guardiabarriere, costituivano attività propria della società. Altresì, la Corte distrettuale riteneva che il rapporto di lavoro fosse costituito ab origine con la società appellata.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

A questo punto, la società Alfa si rivolgeva alla Suprema Corte di Cassazione sollevando i seguenti due motivi:

  • con la prima censura, lamentava la violazione e la falsa applicazione dei principi regolanti l’interposizione di manodopera in ordine all’art. 29 D. Lgs. n. 276 del 2003;
  • con la seconda censura, deduceva la violazione della stessa normativa relativamente alle conseguenze sanzionatorie dell’appalto illegittimo.

La pronuncia della Suprema Corte

La Corte di Cassazione rigettava il primo motivo di ricorso, accoglieva il secondo, cassava la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviava la causa alla Corte d’appello.

In ordine al motivo fondato, i giudici di legittimità precisavano innanzitutto che le disposizioni di cui al D. Lgs. 276/2003 non si applicano ai contratti di appalto stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni.

Inoltre, stabilivano che “In tema di società cd. “in house”, il reclutamento del personale, a seguito dell’entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla l. n. 102 del 2009 di conversione del d.l. n. 78 del 2009, avviene secondo i criteri stabiliti dall’art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, che impongono l’esperimento di procedure concorsuali o selettive, sicché la violazione di tali disposizioni, aventi carattere imperativo, come ha osservato questa Corte (Cass. n. 21378 del 2018) impedisce la conversione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato”.

Per gli Ermellini, il secondo motivo di ricorso doveva trovare accoglimento, in quanto risultava per tabulas che il contratto di lavoro dedotto in giudizio era stato stipulato in epoca successiva all’operatività delle disposizioni contenute nell’art. 18 del richiamato D.L. n. 112 del 2008 (22 ottobre 2008, sessanta giorni successivi all’entrata in vigore della legge di conversione), convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 2008.

 Volume consigliato:

Rapporto di lavoro e gestione del personale

Il testo, alla sua IV edizione, rappresenta il frutto del lavoro condiviso di un gruppo di esperti in materia di personale che ha approfondito numerosi aspetti relativi al tema delle risorse umane nella pubblica amministrazione, sia sul piano strettamente giuridico, sia sul piano di una corretta gestione. Aggiornata alle novità che riguardano le Regioni e gli Enti locali, l’opera pone particolare attenzione agli aspetti legati alle capacità assunzionali (anche nell’ambito delle Società partecipate e Unioni di Comuni), così come ridefinite dagli ultimi interventi legislativi, sino alle più recenti decisioni interpretative delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, con una visione finalizzata al rispetto dei vincoli di finanza pubblica e all’osservanza dell’equilibrio di bilancio. Di particolare interesse l’aggiornamento riguardante la trattazione di istituti tradizionali quali la mobilità e la stabilizzazione nel pubblico impiego e l’attenta cura per gli aspetti inerenti la modifica della disciplina della valutazione e della performance nella P.A. Un ampio focus è dedicato al lavoro agile e allo smart working che stanno alimentando molto dibattito, anche in dottrina, in ordine alle corrette modalità attuative. Un’attenta analisi è poi rivolta, da un lato, ai diritti della persona sul lavoro e alle tre “dimensioni del benessere”, dall’altro al Codice di comportamento e alle nuove disposizioni sui procedimenti disciplinari. Viene inoltre puntualmente illustrata l’organizzazione del personale, orientata alla valorizzazione della dirigenza e alla misurazione degli obiettivi. Un’altra questione strategica qui affrontata è quella relativa alla gestione associata dei servizi, sempre nell’ottica della ricerca di standard soddisfacenti di funzionalità e trasparenza. Non viene tralasciata la tematica del rimborso delle spese legali a dipendenti ed amministratori, trattata anche alla luce del nuovo Codice di giustizia contabile. Lo sforzo congiunto degli autori dei singoli contributi dà vita ad un’opera completa, di taglio scientifico, ricca di spunti concreti, destinata ad amministratori ed operatori di Regioni, Enti locali, Camere di commercio, Società a partecipazione pubblica e anche agli studiosi.   Pasquale MoneaSegretario generale della Città metropolitana di Firenze, già Dirigente staff Presidenza Giunta Regionale della Campania, Dirigente Personale ed Organizzazione Regione Basilicata e Direttore Generale AA.PP. Regione Calabria.Giampiero PizziconiConsigliere della Corte dei conti, già Sezione regionale di controllo e Sezione delle Autonomie. Ad oggi Magistrato Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato.Massimo CristalloFunzionario, Responsabile di posizione organizzativa in materia di risorse umane presso l’A.T.E.R. di Matera.Marco MordentiSegretario e Direttore dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Segretario generale dei Comuni di Lugo e Fusignano (RA). Con i contributi di:Lucia Carmen Angiolillo – Oriana Avallone – Roberta Benedetto – Alberto Caporale – Enrica Cataldo – Francesca Cavallucci – Domenico Gaglioti – Marcella Gargano – Sylvia Kranz – Aldo Monea – Daniele Russo – Paola Sabella – Roberto Suzzi

Pasquale Monea, Giampiero Pizziconi, Massimo Cristallo, Marco Mordenti (a cura di) | 2020 Maggioli Editore

Sentenza collegata

117670-1.pdf 380kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Avv. Giuseppina Maria Rosaria Sgrò

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento