E’ questo il principio con cui il Tar Campania, con la sentenza in commento, ha accolto il ricorso proposto da un candidato escluso a causa della presenza di presunti segni di riconoscimento sul proprio elaborato.
In particolare, per il Tar campano, in tema di prove d’esame o di concorso, costituiscono indebiti segni di riconoscimento delle prove scritte non soltanto quelli che rivestono oggettivamente tale funzione, ma anche quelli che presentano carattere di anomalia rispetto alle ordinarie modalità di redazione dell’elaborato e non sono altrimenti spiegabili se non con riferimento all’intendimento di rendere quest’ultimo riconoscibile.
Pertanto, la legittimità dell’esclusione a causa della presenza di segni di riconoscimento implica, del resto, che sia adeguatamente provata la volontà del candidato di farsi riconoscere, attraverso la presenza di elementi atti in modo inequivoco a lasciar emergere l’intenzionalità dell’azione.
Nei concorsi pubblici l’esclusione a causa della presenza di segni di riconoscimento necessita, per la sua legittimità, della prova della volontà del candidato di farsi riconoscere (TAR Sent. N.12)
Sentenza collegata
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