Mutamento del domicilio, non comunicato secondo quanto previsto dall’art. 677, c.2-bis, primo capoverso, c.p.p., non comporta l’inammissibilità della richiesta di accedere alle misure alternative alla detenzione

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(Annullamento con rinvio)

(Normativa di riferimento: C.p.p. art. 677, c. 2-bis)

Il fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Catania dichiarava inammissibile l’istanza di concessione del beneficio penitenziario della detenzione domiciliare presentata da A. M., in relazione alla pena di un anno di reclusione irrogatagli con la sentenza irrevocabile emessa dal Tribunale di Catania il 17/12/2010, non risultando rispettate le formalità previste dall’art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.

In particolare, la declaratoria di inammissibilità veniva pronunciata sull’assunto che M., nell’originaria istanza, dopo avere eletto domicilio a …, in Via …, a seguito degli accertamenti svolti dai militari della Stazione dei Carabinieri di …, risultava essersi trasferito nel Comune di …, senza avere provveduto a comunicare tale trasferimento al Tribunale di sorveglianza di Catania. 

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione  

Avverso il suddetto provvedimento proponeva ricorso per Cassazione A. M., a mezzo dell’avv. P. R., deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all’art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità censurata che era stata pronunciata dal Tribunale di sorveglianza di Catania sull’assunto che il ricorrente non aveva rispettato le formalità previste dall’art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., senza tenere conto che la variazione del domicilio era stata comunicata tempestivamente, dapprima, alla Stazione dei Carabinieri di … e, successivamente, alla Stazione dei Carabinieri di …, competente in relazione al Comune nel quale il ricorrente si era trasferito.

Tal che se ne faceva conseguire come, al contrario di quanto erroneamente affermato nel provvedimento impugnato, M. avesse rispettato gli oneri previsti dall’art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen..

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione 

Il ricorso proposto veniva ritenuto fondato alla stregua delle seguenti considerazioni.

La Corte di Cassazione osservava in via preliminare come costituisse un dato processuale incontroverso quello secondo cui, nella richiesta di misura alternativa alla detenzione proposta da A. M., si indicava, quale domicilio eletto, quello dove costui risiedeva al momento della presentazione dell’istanza, pervenuta nella cancelleria del Tribunale di sorveglianza di Catania il 10/05/2017 così come costituisse un dato processuale parimenti incontroverso quello secondo cui dal Comune di …, indicato quale domicilio eletto al momento della presentazione dell’istanza presupposta, M. si trasferiva il 14/02/2018, per andare a risiedere nel Comune di …, come accertato dai carabinieri della Stazione di …..

Pertanto, secondo quanto dedotto dal ricorrente, la variazione del domicilio eletto, in seno all’originaria istanza di detenzione domiciliare, era stata comunicata dal ricorrente, dapprima, alla Stazione dei Carabinieri di …  e, successivamente, alla Stazione dei Carabinieri di … e da ciò se ne faceva conseguire come il ricorrente avesse rispettato gli oneri previsti dall’art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen..

Premesso ciò, gli ermellini facevano presente che l’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen. non possiede una valenza meramente formale, ma si collega alla necessità di una verifica della condizione anagrafica del condannato non detenuto, che non può essere meramente cartolare essendo funzionale alla valutazione dell’idoneità del percorso trattamentale richiesto, imposta dalla previsione dell’art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., a tenore della quale: «Il condannato, non detenuto, ha l’obbligo, a pena di inammissibilità, di fare la dichiarazione o l’elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza. Il condannato, non detenuto, ha altresì l’obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall’articolo 161» c.p.p..

Alla luce della natura di siffatto obbligo e la finalità che si persegue attraverso l’adempimento di tale obbligo, il problema, da doversi risolvere nel caso di specie, ad avviso della Corte, consisteva nel fatto di verificare se le modalità con cui A. M. aveva comunicato la modifica del domicilio eletto in seno all’istanza di concessione della detenzione domiciliare presentata presso il Tribunale di sorveglianza di Catania, – rivolgendosi ai militari delle Stazioni dei Carabinieri di … e di … -, potessero concretizzare una violazione dell’art. 677, comma 2 -bis, cod. proc. pen..

Ebbene, ad avviso della Corte, a tale quesito doveva fornirsi risposta negativa.

Si evidenziava a tal proposito come il comportamento tenuto da M., alla luce dell’istanza di concessione del beneficio penitenziario in esame, dovesse ritenersi rispettoso degli obblighi previsti dall’art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., così come interpretato dalle Sezioni unite, secondo cui: «La richiesta di misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell’art. 656, comma sesto, cod. proc. pen., deve essere corredata, a pena di inammissibilità, anche se presentata dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato non detenuto» (Sez. U, n. 18775 del 17/12/2009, dep. 2010, omissis, Rv. 246720) tenuto conto altresì del fatto che l’assolvimento di tale onere comunicativo il quale comporta l’indicazione formale del domicilio eletto – che il condannato non detenuto deve effettuare al momento della presentazione dell’istanza di misura alternativa alla detenzione – e dell’eventuale mutamento, così come prescritto dall’art. 677, comma 2 -bis, cod. proc. pen., deve essere valutato tenuto conto delle circostanze del caso concreto, attraverso il vaglio delle modalità con cui l’istante ha assolto a tali obblighi fermo restando che la sanzione dell’inammissibilità, prevista dall’art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., trova la sua ragione giustificatrice nell’esigenza di una corretta e sollecita instaurazione del procedimento di sorveglianza, tenuto conto del suo oggetto e delle sue finalità; esigenze, queste, rispetto alle quali occorre differenziare l’indicazione domiciliare  effettuata in seno all’istanza originaria dalle successive modifiche, che possono essere comunicate anche attraverso forme equiparabili a quelle previste nel primo periodo della stessa disposizione, purché non lascino residuare dubbi sull’effettivo domicilio dell’istante.

Si evidenziava oltre a ciò che la necessità di individuare con certezza il domicilio dell’istante, ai sensi dell’art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., risponde a un’ulteriore esigenza, connaturata alle finalità rieducative perseguite dalle misure alternative alla detenzione, che impongono di monitorare la «condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l’esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l’esigenza di accertare non solo l’assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, omissis, Rv. 264602).

Una volta illustrato il quadro giuridico ed ermeneutico da doversi prendere in considerazione a proposito degli obblighi comunicativi prescritti dall’art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., i giudici di legittimità ordinaria denotavano come, da una parte, nel caso di specie, il ricorrente avesse comunicato il trasferimento della sua residenza dal Comune di … a quello di …, informando diligentemente i militari delle rispettive stazioni dei carabinieri del mutamento del domicilio eletto in seno all’originaria istanza di concessione del beneficio penitenziario, dall’altra, l’art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen. non prescrive che le comunicazioni relative alla modifica dell’originario domicilio siano effettuate mediante formule vincolate limitandosi il secondo periodo della stessa a disporre che «il condannato, non detenuto, ha altresì l’obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto […]» e, dunque, rileva unicamente il fatto che non sussistono incertezze in ordine al domicilio dell’istante e che sia possibile controllare, presso tale luogo, che il condannato collabori al percorso rieducativo che lo riguarda.

Di tal chè, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, si addiveniva a disporre l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata al Tribunale di sorveglianza di Catania per un nuovo esame a cui si demandava di attenersi al rispetto dei principi di diritto enunciati in questa pronuncia.

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Conclusioni

La sentenza in questione è di un certo interesse specialmente nella parte in cui si postula, da un lato, che la richiesta di misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell’art. 656, comma sesto, cod. proc. pen., deve essere corredata, a pena di inammissibilità, anche se presentata dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato non detenuto, dall’altro, che la sanzione dell’inammissibilità, prevista dall’art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., trova la sua ragione giustificatrice nell’esigenza di una corretta e sollecita instaurazione del procedimento di sorveglianza tenuto conto del suo oggetto e delle sue finalità e dunque, per questa ragione, occorre differenziare l’indicazione domiciliare effettuata in seno all’istanza originaria dalle successive modifiche che possono essere rese anche attraverso forme equiparabili a quelle previste nel primo periodo della stessa disposizione purché non lascino residuare dubbi sull’effettivo domicilio dell’istante.

Difatti, l’importanza di questi passaggi motivazionali deriva dal fatto che, ad avviso di chi scrive, la Corte non sembra escludere che l’inammissibilità della richiesta di accedere alle misure alternative alla detenzione possa ricorrere anche nel caso in cui la modifica del domicilio non venga comunicata in modo tale da consentire l’individuazione dell’effettivo domicilio dell’istante (come si evince dalla locuzione ivi impiegata “purché non lascino residuare dubbi sull’effettivo domicilio dell’istante”).

A fronte di ciò, non può però ignorarsi come vi sia un costante orientamento nomofilattico secondo il quale l’“inammissibilità della richiesta del condannato di misure alternative alla detenzione è prevista soltanto per il caso in cui questi ometta la dichiarazione o l’elezione di domicilio e non anche là dove l’omessa comunicazione abbia ad oggetto il mutamento del domicilio dichiarato o eletto” [Cass. pen., sez. I, 13/11/2012, n. 48337. In senso conforme: Cass. pen., sez. I, 3/03/2010, n. 15317 (“L’inammissibilità della richiesta del condannato di misure alternative alla detenzione (o di altro provvedimento attribuito alla competenza della magistratura di sorveglianza) è prevista soltanto per il caso in cui questi ometta la dichiarazione o l’elezione di domicilio e non anche per il caso in cui ometta di dare comunicazione del mutamento del domicilio dichiarato o eletto”); Cass. pen., sez. I, 27/01/2009, n. 10739 (“L’inammissibilità della richiesta di misura alternativa da parte di condannato non detenuto per l’ipotesi di omessa dichiarazione o elezione di domicilio (art. 677, comma 2 bis, c.p.p.) non può essere estesa all’omessa comunicazione di mutamento del domicilio dichiarato o eletto”)].

Orbene, la precisazione compiuta in questa pronuncia, rispetto a questo orientamento nomofilattico, potrebbe sembrare corretta da un punto di vista teleologico in quanto se la necessità di individuare con certezza il domicilio dell’istante, ai sensi dell’art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., risponde all’esigenza, connaturata alle finalità rieducative perseguite dalle misure alternative alla detenzione, che impongono di monitorare la condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l’esame anche dei comportamenti attuali del medesimo attesa l’esigenza di accertare non solo l’assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva, ne dovrebbe discendere, come logico corollario, che la mancata comunicazione della variazione di domicilio o una comunicazione di siffatta variazione non idonea a permettere di individuare l’effettivo e attuale domicilio dell’istante, vanificherebbe del tutto questa attività di monitoraggio sulla condotta di chi è stato ammesso alla misura alternativa alla detenzione e dunque renderebbe del tutto impossibile verificare il buon esito della prova.

Tuttavia, il tenore testuale dell’art. 677, c. 2-bis, c.p.p., nella parte in cui dispone che il condannato, non detenuto, ha l’obbligo di fare la dichiarazione o l’elezione di domicilio, a pena di inammissibilità, solo per la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza, e non quando deve dichiarare comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto, sembra porsi in contrasto con la possibilità che una situazione di questo genere possa determinare l’inammissibilità di tale domanda.

L’inammissibilità della domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione, difatti, non potrebbe sussistere nell’ipotesi in cui non venga dichiarata la variazione del domicilio dichiarato o eletto proprio perché, per tale ipotesi, non è prevista alcuna inammissibilità; difatti, l’art. 677, c. 2-bis, secondo capoverso, c.p.p. si limita a stabilire che il “condannato, non detenuto, ha altresì l’obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto” mentre, invece, come è noto, “le forme di esercizio di un’attività processuale, allorché la relativa violazione è sanzionata dall’inammissibilità, non ammettono equipollenti” (Cass. pen., sez. I, 6/02/1997, n. 2670).

Del resto, anche come rilevato in una delle pronunce inerenti l’orientamento nomofilattico citato in precedenza, alla omessa comunicazione della variazione di domicilio non può conseguire l’inammissibilità della domanda stante il fatto che, anche da un punto di vista teleologico, la “sanzione di inammissibilità, specificamente prevista solo nell’art. 677 c.p.p., comma 2 e comma 2 bis, trova la sua ragione giustificatrice nell’esigenza di una corretta e sollecita instaurazione del procedimento, tenuto conto del suo oggetto e delle sue finalità” (Cass. pen., sez. I, 3/03/2010, n. 15137).

Non si ritiene dunque possibile che una richiesta di accedere ad una misura alternativa alla detenzione possa essere dichiarata inammissibile sol perché non è stato comunicato “adeguatamente” il mutamento del domicilio sebbene va osservato come tale questione non rilevava nel caso di specie atteso che, come visto prima, secondo la ricostruzione compiuta dai giudici di legittimità ordinaria, la comunicazione, in merito alla variazione del domicilio, era avvenuta.

Va da sé però che, ove dovesse essere dichiarata l’inammissibilità di una richiesta di accedere ad una misura alternativa alla detenzione nel caso di mutamento del domicilio non comunicato, si potrà ricorrere per Cassazione per error in procedendo atteso che, come visto prima, l’art. 677, c. 2-bis, c.p.p. non prevede alcuna inammissibilità in tale ipotesi.

Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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