Multe, possibile nullità dal 1° agosto

Redazione 24/10/17
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Multe, possibile nullità dal 1° agosto 2017

Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 282 dello scorso 13 giugno 2017 stabiliva un cambiamento nella taratura degli autovelox, con operatività dal successivo 1° agosto. Pertanto, occorre verificare se gli apparecchi di misurazione della velocità siano stati correttamente tarati e, quindi, se le multe effettuate da tale data, siano valide e legittime.

I cambiamenti non sono così radicali rispetto al sistema precedente di impiego dei misuratori; tuttavia, stanno nascendo alcune problematiche e contestazioni, relativamente a multe elevate per eccesso di velocità, a cui il MIT ha risposto con il parere n. 6961 dello scorso 11 ottobre.

La nuova taratura degli autovelox

Le pattuglie mobili utilizzano una fascia di velocità sulla base della quale vengono effettuate le attività di taratura degli autovelox; in particolare, oggi, la velocità che devono raggiungere, i veicoli impiegati per la misurazione di prova degli strumenti, è compresa tra i 30 e i 230 km/h. In precedenza, il raggiungimento delle velocità non era tassativamente previsto.

La questione della velocità tassativa è stata chiarita dallo stesso Ministero dei trasporti, interrogato sul punto da alcuni comuni lombardi, con il dubbio che si facesse ancora applicazione del sistema precedente e che, dunque, le nuove prescrizioni ministeriali, fossero state del tutto bypassate.  Il MIT ha chiarito che il funzionamento degli apparecchi deve essere testato annualmente con veicoli di prova che raggiungono i 230 km/h.

Come verificare la validità delle multe ricevute

Rivolgendosi alle forze di polizia competenti, chi ha ricevuto una multa per eccesso di velocità, elevata successivamente al 31 luglio scorso, può verificare se effettivamente sia stato effettuato il test con le modalità e le prescrizioni rilasciate dal Ministero, accertando quindi la validità della sanzione amministrativa che gli è stata irrogata. Invero, qualora l’apparecchio non sia stato sottoposto alle verifiche previste, la conseguente sanzione amministrativa non sarebbe stata validamente elevata.

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