Morte del lavoratore e nesso causale tra infortunio mortale e attività lavorativa (Cass. n. 821/2013)

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Massima

Il vizio di motivazione, sotto il profilo dell’omissione, insufficienza e contraddittorietà della medesima, è sussistente quando, nel ragionamento del giudice di merito, possono essere rinvenute tracce evidenti del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio.

Ancora nel caso in cui esista un insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione.

Da ciò ne consegue che le censure concernenti i vizi di motivazione devono indicare quali siano gli elementi di contraddittorietà o illogicità che rendano del tutto irrazionali le argomentazioni del giudice del merito e non possono risolversi nella richiesta di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata nella sentenza impugnata.

 

 

1.     Premessa

Nella decisione in commento del 15 ennaio 2013 n. 821 i giudici della Corte, nella sezione lavoro, hanno precisato, ricordando precedenti sul tema (1) che affinchè la motivazione adottata dal giudice di merito possa essere considerata adeguata e sufficiente, non è necessario che essa prenda in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse.

 

 

2.  La fattispecie

Nella fattispecie concreta la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 13 settembre 2007, rigettava il gravame svolto da F.M.C., in proprio, in qualità di erede di T.G., e quale genitore del minore T.T., contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta nei confronti dell’INAIL, per il riconoscimento del diritto alla rendita ai superstiti, in difetto di prova del nesso causale tra l’infortunio mortale occorso al coniuge, T.G., e l’attività lavorativa da questi svolta.

In definitiva, la Corte di merito riteneva inesistente, agli atti, la prova che la morte del T. fosse rapportabile ad un omicidio connesso all’esecuzione della prestazione lavorativa o che la decisione di suicidarsi fosse causalmente collegata a circostanze inerenti le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa che avessero determinato nel lavoratore un processo di malattia psichica (o l’aggravamento di una malattia preesistente) tale da determinare la decisione finale.

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, la signora F. nelle predette qualità, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’INAIL ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Con i motivi di ricorso la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del T.U. n. 1124 del 1965, artt. 2 e 85, dell’art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c.; e per vizio di motivazione.

Si duole la ricorrente che la Corte, attesa la ritenuta rilevanza di identificare con certezza nell’evento un’ipotesi di omicidio o di suicidio, avrebbe omesso di valutare che il tragico evento doveva essere posto in relazione al rischio del lavoratore nelle particolari condizioni ambientali in cui la prestazione lavorativa veniva resa ed assume che sulla sussistenza del predetto rischio, indipendentemente dall’esatta qualificazione dell’evento come omicidio o suicidio, avrebbe dovuto incentrare l’indagine e la valutazione delle prove offerte dalla parte ricorrente, in difetto di prove, offerte dall’INAIL, sulla riconducibilità dell’episodio a fatti attinenti alla sfera strettamente personale del lavoratore.

 

 

3. Conclusioni

Nella decisione in commento i giudici della Corte di Cassazione, hanno precisato che le critiche svolte dalla ricorrente, additando un vizio della motivazione sotto il profilo della mancata ammissione del mezzo istruttorio (2), non possono trovare ingresso in questo giudizio di legittimità in applicazione del principio di diritto, assorbente ogni altra questione, secondo il quale, quando sia denunziato, con il ricorso per Cassazione, un vizio di motivazione della sentenza sotto il profilo della mancata ammissione di un mezzo istruttorio, il ricorrente ha l’onere, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, di indicare specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova, la loro rilevanza, i soggetti chiamati a rispondere e le ragioni per le quali essi sono qualificati a testimoniare, onde consentire al giudice di legittimità il controllo sulla decisività della prova testimoniale non ammessa sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (3).

Si legge testualmente nella decisione in commento…………… “secondo la giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, di questa Corte, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., n. 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto; tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità (4).

 

 

4. Giurisprudenza

(Infortunio sul lavoro e rendita INAIL)


Ai fini della determinazione del premio relativo all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, la mera modifica delle percentuali da versare all’Inail, determinata con decreto ministeriale, non comporta oneri di comunicazione. Se la tariffa incrementata rappresenta un semplice aggiornamento della precedente, nulla va indicato ai “vecchi” assicurati, facenti parte di imprese le cui attività non trovano nuova considerazione. (Cass. 5 giugno 2012 n. 9034, in Lav. nella giur., 2012, 824)

 

Al fine di quantificare il risarcimento del danno spettante al lavoratore nei confronti del datore di lavoro, in caso di infortunio sul lavoro la cui responsabilità debba ascriversi allo stesso datore di lavoro, la detrazione dell’ammontare del risarcimento di quanto corrisposto dall’INAIL all’infortunato dovrà effettuarsi per ciascuna posta di danno, in relazione a quanto, per quel titolo, viene corrisposto dall’INAIL all’infortunato quale indennizzo. (Corte App. Venezia, 14 giugno 2011, in Lav. nella giur., 2012, con commento di Francesco Rossi, 375)

 

Il termine per l’esercizio del diritto alla revisione della rendita Inail stabilito dall’art. 137 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, si riferisce esclusivamente all’eventuale aggravamento e alla conseguenziale inabilità derivante dalla naturale evoluzione dell’originaria malattia, mentre, allorché il maggior grado di inabilità dipende dalla protrazione dell’esposizione a rischio patogeno e sia, quindi, in presenza di una “nuova” malattia, seppure della stessa natura della prima, deve trovare applicazione la disciplina dettata dall’art. 80 del citato decreto, estesa alle malattie professionali dall’art. 131 dello stesso, con disciplina ritenuta costituzionalmente legittima della sentenza n. 46 del 2010 della Corte Cost. (Cass. 9 marzo 2011, n. 5548, in Lav. nella giur. 2011, 523)

 

In caso di infortunio sul lavoro, il lavoratore che intenda richiedere all’Inail la rendita derivante dalla inabilità permanente conseguente all’infortunio stesso, ha l’onere di fornire la prova dello svolgimento di mansioni che lo rendevano soggetto assicurabile. (Cass. civ., sez. Lav., 22 settembre 2010, n. 20010).

  

  

Manuela Rinaldi   
Avvocato foro Avezzano Aq – Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Docente in Master e corsi di Alta Formazione per aziende e professionisti.

  

 

____________ 

(1) Cfr.  ex plurimis, Cass. n. 12121/2004.

(2) Incentrato proprio sulle peculiari condizioni ambientali in cui l’attività lavorativa del congiunto veniva resa e nelle quali era insito un rischio per il lavoratore.

(3) Ex multis, Cass. nn. 9748/2010, 5479/2006, 19138/2004, 9290/2004; cfr., ex plurimis, Cass., SU, n. 28547/2008; Cass., n. 20535/2009.

Sentenza collegata

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