Monopattini elettrici e sinistri stradali

Redazione 22/10/20
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Come qualsiasi veicolo che circola su strada anche i monopattini elettrici non sono estranei dall’essere
coinvolti nei sinistri stradali.

Anzi, le cronache di questi mesi stanno purtroppo dando atto di una preoccupante escalation di incidenti
in cui i conducenti di questi mezzi subiscono gravissime lesioni.

Ma come ci si deve comportare in caso di urto con un altro veicolo o di investimento di pedone? Quali
sono le norme che disciplinano i sinistri in cui vengono coinvolti i monopattini elettrici?
Di seguito si provvederà a dare risposta.

Il presente contributo è tratto da 

Monopattini elettrici: la gestione del sinistro e delle responsabilità – e-Book in pdf

Questo ebook si pone come fine quello di analizzare le norme che regolano l’uso e la circolazione dei monopattini, fornendo un approccio il più pratico possibile, fornendo le risposte ai non pochi quesiti che ancora oggi gli utilizzatori (e non) di questi veicoli si pongono, ripercorrendo le varie normative che si sono susseguite dall’avvento di questi dispositivi fino ai giorni nostri.Completa la trattazione, una parte dedicata agli aspetti assicurativi.Alessandro VeggiAvvocato in Torino, si occupa prevalentemente di danno alla persona fornendo assistenza, in particolare, alle vittime di sinistri stradali. E’, inoltre, appassionato di questioni giuridiche relative al mondo della micromobilità elettrica.

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Monopattini elettrici: Lo scontro con altro veicolo

Il caso più frequente è rappresentato dallo scontro tra monopattino elettrico ed altro veicolo (ad esempio
un ciclomotore, una bicicletta, un’automobile, un altro monopattino etc.).
Queste fattispecie sono regolate dall’ art. 2054 del Codice Civile secondo cui:
“Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia
concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.

La giurisprudenza riconosce senza tentennamenti che in tema di circolazione stradale “la presunzione di
cui al secondo comma dell’art. 2054 c.c. trova applicazione anche nel caso in cui vengano a collisione
un’autovettura ed una bicicletta (o un monopattino elettrico che alla bicicletta è stato equiparato n.d.r.),
in quanto nella categoria dei veicoli sono ricompresi, anche per il nuovo codice della strada, gli stessi
velocipedi” (Cass. n. 10304 del 05.05.09).

Spiega egregiamente il concetto di presunzione di uguale responsabilità dei conducenti coinvolti in un
sinistro un passaggio della motivazione di Cass. n.20618/2015 (est. dott. Marco Rossetti) che merita di
essere integralmente trascritto per linearità e chiarezza degli assunti in esso contenuti:

L’art. 2054 c.c. pone a carico dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale una presunzione di pari
corresponsabilità. Per vincere tale presunzione non basta dimostrare che l’altro conducente abbia tenuto
una condotta colposa, ma occorre dimostrare che l’altrui condotta colposa fosse anche imprevedibile o
inevitabile. Questa dimostrazione può essere fornita anche dimostrando che la colpa altrui sia talmente
grave da costituire la causa esclusiva del sinistro.
Corollario di queste regole è che il giudice chiamato a ricostruire la dinamica di un sinistro può ritenere
superata la presunzione di cui all’art. 2054 secondo comma c.c., quando, alternativamente:
a) uno dei conducenti provi sia di avere rispettato le regole del codice della strada e di comune
prudenza, sia che l’altrui condotta scorretta non fosse prevedibile o evitabile;
b) uno dei conducenti provi che la condotta di guida dell’antagonista fu di una gravità tale da
costituire causa esclusiva del sinistro, in virtù della massima d’esperienza res ipsa loquitur.
Ne consegue che la presunzione di colpa di cui all’art. 2054 c.c. non può mai ritenersi vinta quando:
a) sia impossibile stabilire quale condotta di guida abbiano tenuto i due conducenti;
b) sia certa la colpa di uno dei due conducenti, ma incerta quella dell’altro”.

Monopattini elettrici: L’investimento di pedoni

Nel caso in cui il monopattino elettrico dovesse essere coinvolto in un sinistro con un pedone, la situazione
del conducente del mezzo si complicherebbe non poco.
Alla fattispecie, infatti, si applica non il secondo comma dell’art. 2054 c.c. (che disciplina lo scontro tra
veicoli) ma il primo comma dell’art. 2054 c.c. che prevede:
“il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a
cose dalla circolazione del veicolo se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
La presunzione di responsabilità, quindi, in questo caso – e a differenza del comma precedente- opera a
carico del solo conducente di monopattino elettrico, in quanto conducente di veicolo (esattamente, quindi,
come grava a carico del conducente di bicicletta, di motoveicolo, di automobile etc. che investano un
pedone).

Il che vale a dire che se per qualsiasi ragione la dinamica non potesse essere in concreto accertata il
conducente, presumendosi integralmente responsabile per l’accaduto, dovrà risarcire per l’intero i danni
subiti dal pedone (che siano all’evidenza ricollegabili all’incidente).

Naturalmente, come ha chiarito anche recentemente la Cassazione (sentenza n. 842/2020), nel caso in
cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione non sarà affatto preclusa
(anzi sarà doverosa se sollecitata dall’investitore) l’indagine sull’eventuale imprudenza e pericolosità della
condotta del pedone investito, che andrà apprezzata ai fini del concorso di colpa di quest’ultimo.
Ma se, ripetersi, le indagini sul concorso di colpa del pedone dovessero approdare ad un “nulla di fatto”
(ad esempio: i testimoni non ricordano con precisione la dinamica e quindi l’investitore non riesce a
dimostrare eventuali imprudenze del pedone) il conducente, in virtù della sopra richiamata presunzione
di legge, sarà ritenuto responsabile in via integrale dei danni cagionati.

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