La modificazione della domanda nel processo civile: confini e principi

La Cassazione ribadisce i limiti dello ius variandi: modifica alla domanda ammessa solo ex art. 183 c.p.c., nel rispetto del contraddittorio.

Redazione 24/10/25
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Con l’ordinanza n. 22203 del 2025, la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione torna ad affrontare il tema della modificabilità della domanda giudiziale nel corso del processo, delineando i limiti applicativi dello ius variandi e ribadendo il valore del principio di autoresponsabilità delle parti. La decisione si inserisce in un contesto evolutivo del processo civile che, pur ampliando gli spazi di flessibilità dell’attività processuale, non consente deroghe ai principi fondamentali di lealtà e tutela del contraddittorio. Per aiutare i professionisti, abbiamo pubblicato il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon, e il nuovissimo Codice di procedura Civile – Aggiornato a Legge AI e Conversione del decreto giustizia, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon

Corte di Cassazione -sez. II civ.- ordinanza n. 22203 del 2025

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Indice

1. Il caso concreto e le decisioni di merito


La controversia trae origine da una successione ereditaria in cui veniva contestata l’autenticità di un testamento olografo. Gli eredi legittimi avevano impugnato il documento e richiesto l’apertura della successione legittima; le beneficiarie, costituite in giudizio, avevano invece rivendicato la qualità di legatarie, difendendo la validità del testamento.
Nel corso del giudizio, una delle convenute – inizialmente limitatasi a rivendicare la qualità di legataria – propose tardivamente una domanda di riconoscimento della qualità di erede su determinati beni. Tale istanza, formulata soltanto in sede di precisazione delle conclusioni, veniva dichiarata inammissibile dal Tribunale, in quanto costituiva una domanda nuova, estranea all’originario perimetro del giudizio. La Corte d’Appello di Torino confermava la decisione, dichiarando inammissibile l’appello ai sensi degli articoli 348-bis e 348-ter c.p.c. Per aiutare i professionisti, abbiamo pubblicato il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon, e il nuovissimo Codice di procedura Civile – Aggiornato a Legge AI e Conversione del decreto giustizia, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon

2. Il ragionamento della Cassazione: i confini dello ius variandi


La Corte di Cassazione ha confermato l’orientamento dei giudici di merito, chiarendo che la modificazione della domanda è ammessa soltanto nel rispetto dei limiti formali e temporali stabiliti dall’art. 183 c.p.c.. In particolare, essa può riguardare anche gli elementi oggettivi del diritto azionato (petitum e causa petendi), ma a tre condizioni:

  • la nuova domanda deve mantenere una connessione logico-giuridica con la vicenda sostanziale originaria;
  • non deve pregiudicare il diritto di difesa della controparte;
  • non deve comportare un allungamento irragionevole dei tempi processuali.

La Corte ha inoltre precisato che lo ius variandi trova spazio esclusivamente nella fase delle memorie ex art. 183 c.p.c., e non nella successiva precisazione delle conclusioni. Quest’ultima, infatti, è destinata solo a consentire la rinuncia o la delimitazione di domande già formulate, non l’introduzione di nuove pretese o la modifica sostanziale di quelle esistenti. L’eventuale alterazione della domanda in questa fase comporta la violazione del contraddittorio e l’inammissibilità dell’istanza.

3. Nuova domanda e principio di autoresponsabilità


Nel caso di specie, la Suprema Corte ha qualificato la richiesta di riconoscimento della qualità di erede come domanda nuova e autonoma, incompatibile con la posizione inizialmente assunta dalla parte. La ricorrente, infatti, aveva escluso sin dall’inizio di agire in qualità di erede, rivendicando unicamente la posizione di legataria: il mutamento in corso di causa avrebbe dunque richiesto una nuova istruttoria e introdotto una diversa prospettiva fattuale e giuridica, in contrasto con le regole di economia processuale.
Tale impostazione è coerente con il principio di autoresponsabilità delle parti, che rappresenta oggi uno dei cardini del processo civile. Esso impone alle parti di definire tempestivamente la propria strategia processuale, esponendo fin dall’inizio le proprie pretese in modo completo e trasparente. Il processo, secondo questa logica, deve svolgersi “a carte scoperte”, evitando mutamenti che possano pregiudicare la difesa altrui o alterare l’equilibrio procedimentale.

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4. Implicazioni sistematiche e riflessi pratici


La decisione della Cassazione si colloca nel solco di un orientamento consolidato che mira a bilanciare tre esigenze fondamentali:

  • la flessibilità processuale, intesa come possibilità di adeguare la domanda alle risultanze istruttorie;
  • la certezza del contraddittorio, che impone la stabilità delle domande una volta esaurita la fase introduttiva;
  • la ragionevole durata del processo, tutelata dall’art. 111 Cost.

In questa prospettiva, l’ampliamento dello ius variandi non va inteso come un’eccezione ai principi generali, ma come un correttivo di funzionalità del sistema, volto a evitare rigidità formali senza compromettere i diritti delle parti. L’interpretazione evolutiva degli articoli 183 e 189 c.p.c. ha infatti eliminato le incertezze interpretative del passato, mantenendo però ferme le garanzie di lealtà processuale e parità delle armi.

5. Considerazioni conclusive


L’ordinanza n. 22203/2025 riafferma una visione equilibrata del processo civile: aperta all’evoluzione giurisprudenziale, ma ferma nel preservare la coerenza e la stabilità del rito. Il messaggio della Corte è chiaro: la possibilità di modificare la domanda non può trasformarsi in un mezzo per riaprire il dibattito processuale o introdurre nuove questioni a giudizio ormai maturo.
Il principio di autoresponsabilità, lungi dall’essere una mera clausola di stile, diviene così una regola di condotta per le parti e i difensori, orientando il processo verso un modello di efficienza, trasparenza e tutela del contraddittorio. In questo equilibrio risiede la vera misura dello ius variandi nel processo civile contemporaneo.

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