Modalità di calcolo del compenso per incarico a libero professionista esterno

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Con la deliberazione n. 41/2024 del 21/02/2024, la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, si è espressa sulla richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di (omissis), avente ad oggetto le modalità di calcolo del compenso da attribuire in caso di incarico di supporto al RUP a libero professionista esterno.

Corte dei Conti – Parere n. 41 del 21/02/2024

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Indice

1. Distinzione normativa tra struttura di supporto e esternalizzazione delle attività

La Corte dei Conti, nella premessa, rileva come il quesito concerna la corretta individuazione dell’ambito di applicazione delle disposizioni di cui agli art. 15, co. 6, d.lgs. 36/2023 e art. 3 dell’allegato I.2 al d.lgs. 36/2023, da un lato, e art. 2, co. 3, dell’allegato I.2 al d.lgs. 36/2023, dall’altro.
L’art. 15, co. 6, d.lgs. 36/2023 prevede che “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all’1 per cento dell’importo posto a base di gara per l’affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo”, mentre l’art. 3 dell’allegato I.2 al d.lgs. 36/2023 ribadisce come “ai sensi dell’articolo 15, comma 6, del codice, la stazione appaltante può istituire una struttura stabile a supporto del RUP e può conferire, su proposta di quest’ultimo, incarichi per la migliore realizzazione dell’intervento pubblico, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche. La struttura di supporto al RUP può essere istituita anche in comune fra più stazioni appaltanti, previa sottoscrizione di accordi ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241”.
L’art. 2, co. 3, dell’allegato I.2 al d.lgs. 36/2023, invece, stabilisce – per quello che interessa – che “(…) Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dal presente allegato (…)”.

2. Modalità calcolo compenso libero professionista esterno: autonomia e finalità dei due istituti normativi

Tanto premesso, i Giudici rilevano:
–       l’autonomia dei due istituti, in quanto la fattispecie relativa all’esternalizzazione di “attività di supporto al RUP carente dei requisiti necessari” si caratterizza per la sua residualità, poiché a questa può farsi ricorso soltanto in caso di verificata assenza in organico di altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP; mentre, la “struttura a supporto del RUP”, nel disegno normativo, si connota per la sua stabilità, nonché per la facoltà di istituzione in comune fra più stazioni appaltanti mediante sottoscrizione di accordi ex art. 15 della legge n. 241/1990;
–       la diversa finalità sottesa ai medesimi due istituti: nel primo caso, la stazione appaltante “deve” procedere ad affidare a soggetti esterni le attività di supporto al RUP ogniqualvolta sia stato nominato un RUP carente dei requisiti richiesti e sia stata accertata l’assenza di professionalità interne per supportare il RUP. Nel secondo caso, diversamente, l’istituzione della “struttura di supporto del RUP” rientra tra le “facoltà” rimesse alla discrezionalità delle stazioni appaltanti, a cui poter far ricorso per una migliore realizzazione dell’intervento pubblico.
Alla luce di tali argomentazioni, la Corte dei Conti conclude affermando che “il ‘tetto’ alle risorse finanziarie destinabili al conferimento di incarichi esterni dell’uno per cento dell’importo a base d’asta operi in relazione alla sola fattispecie prevista dagli art. 15, comma 6, e art. 3 dell’Allegato I.2. del d. lgs. n. 36 del 2023, non apparendo qualificabile come species di tale genus, di contro, l’esternalizzazione di ‘attività di supporto al RUP carente dei requisiti necessari’. Quest’ultima attività, come già evidenziato dall’Anac (cfr. parere n. 11 del 2023), è stata qualificata “dal giudice amministrativo come appalto di servizi (in tal senso TAR Puglia, n. 237/2020) (…)”.
Pertanto, in caso di esternalizzazione, l’ammontare dei relativi compensi dovrà avvenire sulla base dei parametri normativi previsti per le specifiche figure professionali, tra cui l’allegato I.13 al d.lgs. 36/2023 ed il d. m. 17 giugno 2016, qualora si tratti dell’affidamento degli incarichi professionali di natura tecnica.

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Avv. Ylenia Montana

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