Misure di sicurezza non conformi e responsabilità del datore di lavoro (Cass. pen., n. 21226/2012)

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Massima

Vi è la responsabilità di tre legali rappresentanti di una srl per aver omesso di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori, in quanto non avevano messo a loro disposizione attrezzature adeguate al lavoro da svolgere.

 

 

1. Premessa

La presente pronuncia ribadisce che l’art. 2087 c.c., che, integrando le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro previste da leggi speciali, impone all’imprenditore l’adozione di misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori d’opera, sembra richiedere, quale necessario presupposto, l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato – come delineato dal richiamato art. 2094 – tra danneggiante e danneggiato.

Senonché, da tempo, specie quando si è trattato di procedere alla individuazione del datore di lavoro in quanto soggetto penalmente responsabile in materia di prevenzione infortuni, si è avvertita l’inadeguatezza della cennata impostazione dandosi rilievo al dato oggettivo, sì da ricomprendervi anche i soggetti che, pur non formalmente titolari del rapporto di lavoro, abbiano però la responsabilità dell’impresa o di una sua unità produttiva.

Eguale opzione ermeneutica, sia pure con riferimento al soggetto che subisce l’esercizio dell’altrui potere, è stata adottata in ordine alla individuazione del “prestatore d’opera”.

Si è così esteso l’obbligo di tutela antinfortunistica a tutti gli addetti, “anche solo di fatto”, ad una data attività lavorativa, prescindendo dalle modalità di assunzione al lavoro e dall’eventuale mancato perfezionamento del contratto, purché sia provata la consapevolezza dell’imprenditore circa l’attività svolta dal prestatore d’opera poi infortunatosi (v. Cass. pen., 17 marzo 1989 n. 3860 e con analoga impostazione, Cass. pen., 10 novembre 1998 n. 11606).

Questa tendenza ad ampliare il novero dei soggetti tutelati ha trovato conferma in ulteriori decisioni, secondo cui anche i terzi, quando si trovino esposti ai pericoli derivanti da un’attività lavorativa da altri svolta nell’ambiente di lavoro, devono ritenersi destinatari delle norme di prevenzione e che sussiste, pertanto, un cosiddetto rischio ambientale, che deve essere coperto da chi organizza il lavoro (Cass. pen., Sez. IV, 7 luglio 1993 n. 6686).

Tale orientamento merita piena adesione, mostrandosi aderente non solo al dato fattuale, ma anche, limitatamente alla materia della prevenzione infortuni, al dettato normativo di cui all’art. 3 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, che, nel definire lavoratore subordinato “colui che, fuori del proprio domicilio, presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione”, consente, attraverso l’esclusione della indispensabilità del carattere oneroso e continuativo, di allargare la tutela non solo ai “tradizionali” lavoratori subordinati, ma anche a tutti i soggetti terzi che, non abusivamente, vengono a trovarsi a contatto con la situazione di pericolo creata dall’attività esercitata che necessita di prevenzione.

 

 

2. Rassegna giurisprudenziale

In tema di infortuni sul lavoro, tenuto conto che le norme di prevenzione mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell’obbligo di adozione delle misure di prevenzione può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in presenza di un comportamento del lavoratore del tutto imprevedibile ed opinabile. Tale condotta deve presentare i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità e dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, sempre che l’infortunio non risulti determinato da assenza o inidoneità delle misure di sicurezza, nel qual caso nessuna efficienza causale può essere attribuita alla condotta del lavoratore che abbia originato l’evento dannoso (App. Taranto, 06/12/2011).

 

In caso di infortunio mortale occorso a un lavoratore dipendente dell’impresa committente di servizio svolto nell’ambito dell’azienda committente in conseguenza di attività svolta dall’impresa appaltatrice, rispondono del delitto di omicidio colposo sia il delegato per la sicurezza della impresa committente che sia rimasto inerte malgrado una valutazione incompleta e inadeguata della situazione di rischio che ha originato l’infortunio, sia il datore di lavoro distaccante che si sia affidato a ciò che avevano (mal) elaborato e deciso quanti l’avevano preceduta nella posizione di garanzia dalla stessa ricoperta, omettendo di effettuare una completa e adeguata valutazione del rischio e di cooperare e coordinarsi con i responsabili della impresa committente nell’attuazione delle misure di prevenzione (Cass. pen., Sez. IV, 20/09/2011, n. 39258).

 

La legge impone l’obbligo di redigere il piano operativo di sicurezza e di coordinamento che grava su tutti i datori di lavoro delle imprese esecutrici di lavori edili e di conseguenza, in caso di subappalto, anche alla impresa appaltante; ogni ditta che esegue interventi in un cantiere deve elaborare il ricordato piano che ha una funzione complementare e di dettaglio rispetto a quello generale di sicurezza e di coordinamento; entrambe le imprese, appaltante ed appaltatrice, devono cooperare alla attuazione delle misure di prevenzione e protezione inerenti alla esecuzione dell’opera. È, pertanto, responsabile il presidente di una srl per non aver cooperato con altra impresa nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro e per non avere redatto un piano operativo di sicurezza del cantiere (ove è avvenuto un infortunio a causa di mancanza dei ponteggi) (Cass. pen., Sez. III, 05/05/2011, n. 24817).

 

Il datore di lavoro é responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore per assenza o inidoneità delle misure di sicurezza, senza che sia possibile attribuire efficienza causale esclusiva alla condotta del lavoratore medesimo, poiché, anche dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. 8172008 e successive modifiche il datore di lavoro é titolare di un obbligo di protezione nei confronti dei lavoratori. La Corte ha precisato che le rispettive posizioni del datore di lavoro e del lavoratore rilevano soltanto ai fini di un eventuale concorso di colpe. (Cass. pen., Sez. IV, 14/12/2010, n. 5005).

 

 

Rocchina Staiano
Dottore di ricerca; Docente all’Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010; Avvocato. E’ stata Componente della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù.

Sentenza collegata

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Staiano Rocchina

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