Minuta e puntuazione del contratto

Redazione 03/01/04
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Dott. Alessandro Villa

Alle trattative può certamente procedersi senza l’utilizzo di alcuna forma documentale, tuttavia non è così peregrina l’ipotesi in cui le parti abbiano interesse ad “affidare allo scritto” la traccia di quanto è stato materia di intesa e di negoziazione, sia pure in via prettamente programmatica.
Un metodo frequente onde costituire tale mezzo probatorio consiste nell’impiego della c.d. minuta contrattuale o puntuazione[1], documento che, seppur sottoscritto dalle parti, non rileva agli effetti della conclusione del contratto, stante la sua natura meramente interlocutoria.
Difatti la minuta è un semplice documento ricognitivo, un promemoria, con riguardo allo stato delle intese raggiunte, il quale ha la mera funzione di registrare l’avanzamento delle trattative; in altre parole è lo strumento tipico del contratto a formazione progressiva[2] mediante il quale vengono fissate, per iscritto, le intese già raggiunte nonché predisporre per la prosecuzione delle stesse.
Puntuazioni che non hanno alcun valore vincolante tra le parti poiché tale documento rientra nella fattispecie degli atti precontrattuali pienamente liberi e revocabili: il contratto non si è ancora formato, sebbene possa sussistere una certa concordanza di vedute su singoli punti del futuro negozio[3].
Infatti, a differenza del contratto preliminare ove le parti si obbligano a prestare il proprio consenso alla conclusione del definitivo, con la sottoscrizione della minuta i paciscenti, non essendo legati da alcun vincolo negoziale, conservano assoluta libertà di recesso dalle intese intercorse, la quale trova un limite solamente nel principio di cui all’art. 1337 codice civile[4].
Tale strumento è, di certo, un valido ausilio nella formazione del contratto, soprattutto nelle ipotesi in cui non è possibile un immediato incontro delle volontà ma la conclusione del negozio è subordinato a lunghe trattative.
Per quanto esposto è, a questo punto, facilmente comprensibile che, in linea di principio, la minuta non ha un carattere vincolante proprio in considerazione del fatto che il consenso non si è formato nella sua interezza, ovverosia sulla totalità dei suoi elementi[5].
Inoltre, qualora si giunga alla definizione dell’accordo, le intese parziali documentate nella minuta restano superate dalle statuizioni contenute nel contratto[6].
Tuttavia, nonostante quanto sopra argomentato sarebbe un errore sostenere che la minuta redatta perda, successivamente alla definizione del negozio, ogni propria utilità e valore.
All’uopo occorre sottolineare che in seguito alla conclusione del contratto la minuta ben potrà essere presa in considerazione come un utile elemento extratestuale interpretativo del contratto, soprattutto nelle ipotesi di equivocità del tenore letterale delle espressioni contenute nell’accordo definitivo.
La minuta, si ribadisce, ben lungi dal dover essere considerata uno scritto senza più alcun valore, potrà avere un valore assoluto e determinante nelle eventuali controversie giudiziali o di arbitrati[7] nascenti dall’interpretazione o dall’esecuzione del contratto.
Partendo da questo presupposto parte della giurisprudenza è arrivata ad affermare che, concluso il negozio, le intese documentate nella minuta entrano automaticamente a far parte del contenuto contrattuale senza necessità di un ulteriore consenso[8].
Tale fattispecie si configura qualora le parti raggiungano l’intesa sui punti essenziali dell’accordo definitivo e risulti, alla luce del comportamento delle stesse, che abbiano inteso vincolarsi definitivamente, ovvero che abbiano dimostrato di non voler subordinare la perfezione del contratto al successivo accordo sugli elementi secondari (a mero titolo esemplificativo il tempo o il luogo dell’esecuzione)[9].
Ciò sempre che un tale comportamento sia univoco e non consenta una diversa interpretazione[10]: in questo caso la minuta può essere qualificata come un vero e proprio contratto preliminare.
Nel solco tracciato da questa giurisprudenza si inseriscono alcune decisioni della Corte Suprema che giungono, addirittura, ad attribuire efficacia vincolante alle intese parziali in sé e per sé, senza richiedere l’accertamento della volontà espressa dalle parti e volta a conferire alle intese raggiunte valore contrattuale e obbligatorio[11].
Orientamento che, tuttavia, dovrebbe ritenersi superato da una recente sentenza della Corte di legittimità, secondo cui un accordo raggiunto su punti del regolamento negoziale non può dar vita ad un contratto qualora nel testo sottoscritto non vi sia una chiara manifestazione di volersi obbligare, ancorché non espressa con formule sacramentali[12].
Infine ritengo opportuno evidenziare che nella giurisprudenza prevalente, ogniqualvolta gli schemi formali emergenti dalla pratica negoziale non siano identificabili come contratti alla luce delle categorie normative vigenti, affiora la figura della minuta, cui non viene riconosciuta efficacia negoziale[13].
Ciò e accaduto per la lettera di intenti[14], per gli accordi sindacali preliminari alla stesura dei contratti collettivi di lavoro[15], agli accordi economici tra calciatore e società sportiva per le stagioni successive a quelle per la quale è stato sottoscritto il contratto[16]; per la delibera di giunta comunale rispetto alla stipula tra il Comune e il privato di una convenzione[17] e, in generale, per le delibere degli Enti pubblici in ordine alla conclusione dei contratti[18] [19].
Dott. Alessandro Villa
a.villa@pintucci.it
Note:
[1] In proposito si evidenzia che parte della dottrina (A. RAVAZZONI, La formazione del contratto, Milano, 1966) ha proposto di distinguere il concetto di minuta da quello di puntuazione riservando al primo il significato di documentazione dell’andamento delle trattative, ed al secondo quello di sintesi degli accordi provvisori, ma decisamente prevalente risulta la tesi dell’equivalenza delle due espressioni.
[2] M.C. BIANCA, Diritto Civile, III, Il conrtatto, Milano, 2000. Cass. Civ., 13 aprile 1995, n. 4265, in Giust. Civ. Mass., 1995, p. 833.
[3] G. MIRABELLI, Dei contratti in generale, in Commentario Utet, Torino, 1980, p. 49 e segg.
[4] Cass. Civ., 4 agosto 1990, n. 7871, in Foro It., Rep., 1990, voce Contratto in genere, n. 229.
[5] Cass. Civ., 22 agosto 1997, n. 7875, in Contratti, 1998, I, p. 113 ove si è sostenuto che per la conclusione del contratto è necessario l’incontro delle volontà anche sui punti secondati o accessori.
[6] In dottrina: G. TAMBURRINO, I vincoli unilaterali nella formazione progressiva del contratto, Milano, 1954. In giurisprudenza: Cass. Civ., 7 gennaio 1993, n. 77, in Giur. It., 1994, I-1, p. 110.
[7] Cass. Civ., 13 aprile 1995, n. 4265, in Giust. Civ., Mass., 1995, p. 833; Cass. Civ., 16 gennaio 1986, n. 227, in Foro It., Rep., 1986, voce Contratti della P.A., n 27. In dottrina: R. SPECIALE, La dichiarazione di intenti, in I contratti in generale, a cura di G. ALPA e M. BESSONE, in Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale, Torino, 1991, I, p. 441.
[8] Cass. Civ., 6 aprile 1981, n. 1944, in Foro It., Rep., 1981, voce Contratto in genere, n. 101.
[9] Cass. Civ., 22 agosto 1997, n. 7857, in Contratti, 1998, I, p. 113.
[10] Cass. Civ., 17 ottobre 1992, n. 11429, in Foro It., Rep., 1992, voce Contratto in genere, n. 229.
[11] Cass. Civ., 28 marzo 1980, n. 2051, in Foro It., Rep., 1980, voce Contratto in genere, n. 69.
[12] Cass. Civ., 17 marzo 1994, n. 2548, in Foro It., 1994, I, p. 1366.
[13] Cass. Civ., 21 ottobre 1969, n. 3445, in Foro It., 1970, I, p. 1200.
[14] Cass. Civ., 14 maggio 1998, n. 4853, in Contratti, I, 1998, p. 547; Trib. Milano, 26 giugno 1989, in Foro It. Rep., 1990, voce Contratto in genere, n. 230.
[15] Cass. Civ., 12 agosto 1986, n. 5034, in Foro It., 1988, I, p. 1980.
[16] Pret. Treviso, 30 ottobre 1991, in Foro It. Rep., 1992, voce Sport, n. 18.
[17] Cass. Civ., 8 agosto 1988, n. 4570, in Foro It. Rep., 1988, voce Comune, n. 192.
[18] Trib. Santa Maria Capua Vetere, 20 marzo 1984, in Foro It. Rep., 1985, voce Contratti della p.a., n. 17.
[19] Parte della dottrina auspica, per converso, una differenziazione all’interno della fattispecie della c.d. minuta contrattuale tra accordi di comportamento da seguire durante la fase delle trattative e accordi contenenti i punti del contratto finale già definiti e non più in discussione: R. SPECIALE, Contratti preliminari e intese precontrattuali, p. 261.

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