Minaccia aggravata dalla presenza di più persone riunite

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Cosa occorre ai fini dell’integrazione del delitto di minaccia aggravata dalla presenza di più persone riunite

    Indice

  1. La questione
  2. La soluzione adottata dalla Cassazione
  3. Conclusioni

1. La questione

La Corte di appello di Firenze confermava una condanna per il reato di estorsione, aggravato dalla presenza di più persone riunite, e per il reato di lesioni.

Avverso il provvedimento summenzionato proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato il quale, tra le doglianze ivi addotte, deduceva violazione di legge (art. 629 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della dell’aggravante delle persone riunite in quanto, a suo avviso, la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che la minaccia – ovvero il licenziamento – non risultava in alcun modo “intensificata” dalla presenza di più persone riunite.


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2. La soluzione adottata dalla Cassazione

La Suprema Corte riteneva il motivo summenzionato infondato sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, ai fini dell’integrazione del delitto di minaccia aggravata dalla presenza di più persone riunite, è sufficiente la semplice concorrenza, nell’esplicazione della minaccia, di una pluralità di persone riunite, anche se soltanto alcune di esse siano state identificate, derivando da detta pluralità in sé la maggiore gravità dell’illecito quale ragione della circostanza aggravante (Conf., Sez. 3, n. 3478 del 1965; Sez. 3 -, Sentenza n. 23927 del 16/02/2021); in altri termini, l’aggravamento della minaccia è insito nella simultanea presenza e non deve essere valutato in relazione allo specifico contenuto dell’atto intimidatorio.

3. Conclusioni

La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito cosa occorre ai fini dell’integrazione del delitto di minaccia aggravata dalla presenza di più persone riunite.

Si afferma difatti in tale pronuncia, lungo il solco di un pregresso indirizzo interpretativo elaborato dalla Cassazione in subiecta materia, che tale delitto, in questa forma aggravata, ricorre anche in presenza di una semplice concorrenza, nell’esplicazione della minaccia, di una pluralità di persone riunite, anche se soltanto alcune di esse siano state identificate, derivando da detta pluralità in sé la maggiore gravità dell’illecito quale ragione della circostanza aggravante.

Tale sentenza, quindi, deve essere presa nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare la sussistenza di siffatto illecito penale nel caso in cui sia contestata siffatta aggravante.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in tale provvedimento, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su codesta tematica giuridica sotto il profilo giurisprudenziale, dunque, non può che essere positivo.

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