Milano, corsie riservate in concomitanza con l’Ecopass : Sentenza del 30.01.09 N. 1519 del Giudice di Pace di Milano, 9° SEZIONE CIVILE – Avv. Giuseppe Molinari

sentenza 05/03/09
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 IL GIUDICE DI PACE DI MILANO
9° SEZIONE CIVILE
 
Avv. *****************
 
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
 
nel procedimento civile avente ad oggetto “opposizione a sanzione amministrativa ex legge 24 novembre 1981, n. 689”, iscritto al n. 49263/08 del R.G. e deciso all’udienza del 19.01.09
 
TRA
 
TOMAINO RAFFELE, residente in 20100 Milano, via Morosini 40
Ricorrente
E
 
COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco, domiciliato per la carica in Milano, Palazzo Marino
Resistente
CONCLUSIONI
 
La parte ricorrente presente in udienza concludeva come da ricorso e da verbale. La parte resistente non si costituiva, né compariva.
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
Con atto depositato in data 18.07.08 il ricorrente, quale proprietario e responsabile in solido,proponeva ricorso avverso sette verbali di accertamento d’infrazione, meglio indicati nel foglio allegato che, siglato da questo giudicante, costituisce parte integrante della presente sentenza, elevati dalla Polizia Municipale di Milano dal 23.05 al 24 giugno 2008, relativi, tutti, alla violazione di cui all’art. 7, comma 14 del CdS, per avere consentito a sua moglie di circolare, alla guida del motociclo tg. CV43606, in Milano, via Lamarmora, nella corsia riservata ai mezzi pubblici, benché agli accessi fossero esposti segnali indicanti il divieto.
Nei motivi a sostegno, il ricorrente ha eccepito, in ordine alla istituzione e regolamentazione dell’Ecopass e delle nuove strade riservate alla circolazione dei mezzi pubblici, l’insufficienza di informazioni all’utenza, l’erronea collocazione del segnale indicante il divieto di circolazione nelle strade riservate ai mezzi pubblici che non consente la sua percezione, la concomitanza della collocazione con il segnale indicante la zona sottoposta a Ecopass e la contestuale introduzione sia del secondo che del primo divieto, tale da ingenerare confusione ed errore di valutazioni nella moglie, unica usufruttuaria del motociclo, che usa, da sempre e sempre per lo stesso percorso, per recarsi al lavoro, quale medico in servizio presso l’Ospedale Maggiore Policlinico *********** e ************ di Milano.  
Ha chiesto, pertanto, previa sospensione dell’efficacia degli atti opposti, l’annullamento dei verbali.
Il GdP, con ordinanza ritualmente notificata al ricorrente e alla parte resistente nelle rispettive sedi, nell’accogliere l’istanza cautelare, disponeva con decreto la comparizione delle parti per l’udienza del 19.01.09.
In detta udienza il ricorrente si riportava ai motivi del ricorso ed esplicitava meglio le sue eccezioni, mentre parte resistente non compariva.
Il GdP, sentito il ricorrente presente in autodifesa, assente parte opposta, ritenuta esaustiva l’istruttoria, decideva la causa, leggendo in udienza il dispositivo della presente sentenza, ai sensi dell’art. 23 della legge n. 689/81 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 534/90.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
Il ricorso è fondato e va accolto.
Dal due gennaio 2008, in occasione dell’entrata in vigore sul territorio cittadino milanese dell’******* (ndr. Area all’interno della cerchia dei Bastioni riservata ai veicoli ecocompatibili e a quelli inquinanti mediante pagamento di un tiket di accesso), il Comune ha ritenuto di modificare anche l’accesso di alcuni tratti di strada prima aperti a tutti e, ora, invece, con la stessa decorrenza dell’Ecopass, riservata solo ai mezzi pubblici.
Orbene la contestuale collocazione sul territorio di entrambi i segnali, l’uno a fianco dell’altro, e, in altre circostanza, l’uno sotto l’altro, ha ingenerato nella cittadinanza una confusione interpretativa tale che moltissimi utenti sono incorsi, senza coscienza e volontarietà, nelle infrazioni di cui si discute, ma soprattutto, in quella, come nel caso in esame, di circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici.
Detti segnali, infatti, quello relativo al divieto di circolare nelle zone a traffico limitato e, tra queste, anche le corsie riservate ai mezzi pubblici, consentono, tuttavia, l’accesso ad alcune categorie di veicoli, quali ad esempio i taxi, quelli delle Forze dell’Ordine e a altri veicoli “autorizzati” non meglio specificati. Quello istitutivo dell’Ecopass, posto a fianco del primo o immediatamente sotto, invece, consente l’accesso solo ai veicoli ecocompatibili e a quelli che, pagando un tiket, sono autorizzati, benché inquinanti.
Orbene, proprio in relazione alle corsie riservate ai mezzi pubblici, specie nei primi tempi della sua istituzione, a causa della abbinata collocazione dei due diversi segnali e delle due diverse autorizzazioni, l’utente viene indotto nel facile e intuitivo errore di valutazione in ordine alla “autorizzazione” cui fanno riferimento i due diversi segnali, secondo la quale, sia perché circolante su veicoli ecocompatibili, sia perché ha pagato il relativo tiket, si sente per questo ricompreso tra quelli “autorizzato” all’eccesso, anche nelle strade riservate ai mezzi pubblici. Così, naturalmente non è, perché nelle zone a traffico limitato e nelle corsie riservate possono entrare solo le autovetture munite di specifica autorizzazione che non è quella derivante dal possesso di autoveicolo ecocompatibile o dal pagamento del tiket. Eppure i due diversi segnali il più delle volte si accompagnano, così come nel caso di specie e questo genera l’equivoco che, tuttavia, viene sanzionato.
Orbene è accaduto e tuttora accade che chi conduce veicoli ecocompatibili o esentati dal pagamento del tiket, quale ad esempio il motociclo condotto dalla moglie del ricorrente, o perché ha pagato il tiket, si senta per questo “autorizzato” e accede anche nelle corsie riservate ai mezzi pubblici, per le quali, invece, non lo è.
Nel caso in esame, poi, la confusione, quindi, l’errore è stato maggiormente favorito dal fatto che i motocicli, in base all’Ordinanza Sindacale istituiva dell’Ecopass – n. 60931 del 4.12.08 – sin dalla sua formulazione, ha consentito l’accesso libero ai motocicli in dette zone. (ndr. va detto, poi, che la circolazione dei motocicli, per prassi consolidata, ma per questo priva di rilevanza giuridica e, tuttavia, condizionante la condotta degli utenti, è stata sempre “tollerata” dalla Polizia Locale nelle corsie riservate ai mezzi pubblici e tuttora lo è in alcune occasioni).
Ad ogni modo, così come gestita la collocazione dei segnali – ovvero – così come indicate le disposizioni ostative, è facile che gli utenti cadano nella erronea interpretazione dei due diversi divieti.
E’ questo il caso – l’errore di cui al secondo comma dell’art. 3 della legge n. 689/81 – già valutato dal Giudice di Legittimità che ha espresso sul punto il principio secondo il quale: “… l’esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto (applicabile anche in tema di illecito amministrativo disciplinato dall’art. 3 ella legge n. 689/81) assume poi rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei a ingenerare, nell’autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato, purché tale errore sia incolpevole ed inevitabile, siccome determinato da un fatto positivo, idoneo a indurlo in errore ed estraneo alla sua condotta, non ovviabile con l’ordinaria diligenza o prudenza” (Cassazione civile n. 11012/2006; n. 10477/06).
Elementi positivi, nel caso in esame, non dovuti alla condotta del ricorrente sono di certo la contestuale collocazione dei due diversi segnali, l’uno a fianco o sotto l’altro, l’indicazione fuorviante delle diverse disposizioni ostative e l’indicazione di quella “autorizzazione” e non solo.
Il segnale posto all’inizio di via Lamarmora, unico in questa occasione, nel senso che l’indicazione dell’inizio della zona a pagamento (Ecopass) è posto immediatamente sotto quello indicante il divieto di accesso con l’esenzione di “quelli autorizzati”,venendo acostituire così un unico segnale, indica il divieto di accesso (ndr. perché riservato ai mezzi pubblici) e contestualmente “l’inizio dell’area a pagamento” (ndr. zona soggetta a Ecopass). E ancora.
La collocazione di questo segnale appare illegittima perché, a mente dell’art. 79, comma terzo, doveva essere collocato a “80 metri prima dell’inizio del divieto”, ovvero, ex quarto comma, avrebbe dovuto essere “preceduto da altro identico, integrato da apposito pannello modello 1, definito all’art. 83, comma ottavo”, di guisa che “tutti i segnali devono (ndr. possano) essere realizzati in modo da consentire il loro avvistamento su ogni tipo di viabilità ed in qualsiasi condizione di esposizione e di illuminazione ambientale”.
Nel caso che ci riguarda, invece, detto cartello è posto immediatamente dopo la curva e la distanza dall’inizio del divieto, cioè la distanza dal segnale all’inizio dell’efficacia del divieto di via Lamarmora, dalle fotografie prodotte dal ricorrente, appare essere non superiore a venti metri. Per chi proviene da viale Regina Margherita, poi, (ndr. per la topomastica del luogo non può che provenire da detto viale), ignaro della nuova istituzione di strada riservata solo ai mezzi pubblici, gira alla sua destra in via Lamarmora e si trova nell’impossibilità fisico/visiva di vedere il segnale, ormai alla sua destra, dove, trovandosi in queste logistiche condizioni, non è interessato a guardare.  
Insomma la collocazione di questo segnale, nell’immaginario collettivo (ndr. costituisce motivazione ricorrente in questo genere di opposizioni) appare come una sorta di “trappola” perché chi è all’oscuro della nuova disposizione e della sua istituzione non sfugge, né può, alla rilevazione dell’infrazione.
Diverso sarebbe stata la valutazione di questo giudicante, se l’Ente impositore avesse fatto precedere questo segnale da altro segnale o pannello  modello 1 di cui all’art. 83, ottavo comma, del Regolamento del CdS, da collocare sul viale Regina Margherita ad una distanza congrua prima della svolta a destra per accedere alla via Lamarmora e che potesse dare contezza del successivo divieto.  
Va detto ancora che il Giudice di Legittimità, in occasione di altra violazione e di altro rilievo, ma in relazione sempre e comunque all’idoneità che un segnale stradale deve avere perché la sua prescrizione possa essere con efficacia e, quindi, legittimamente avvertita, ha stabilito il seguente principio: “… solo quando sussista siffatta concreta inidoneità alla funzione propria del segnale possono porsi le corrispondenti questioni dell’eventuale del provvedimento amministrativo incorporato nel segnale, ovvero, della sussistenza in capo all’autore dell’elemento soggettivo della violazione…” (Cass. civile sentenza n. 7125/2006)
Il ricorrente, infine, ha eccepito che i verbali di cui si discute gli sono stati notificati dopo ben quattro mesi dalla prima violazione, mentre, se la contestazione fosse stata immediata, (ndr. così come prescritto dall’art. 200 del CdS, norma a carattere generale, mai abrogata e sempre considerata dalla Suprema Corte), di certo non avrebbe reiterato la sua condotta.
Vero è che il successivo art. 201, anche per questo tipo di violazione, consente la contestazione successiva, ma, forse, considerata l’innovazione apportata dall’istituzione dell’Ecopass e la contestuale decisione di riservare nuove strade ai mezzi pubblici, avrebbe potuto suggerire, almeno per i primi tempi, la presenza di un agente nei punti di accesso alla cerchia dei bastioni e all’inizio delle nuove strade riservate alla circolazione dei mezzi pubblici, poi, non così numerosi.
Ad ogni modo, per i principi giurisprudenziali espressi e per le motivazioni addotte, non si ritiene che, al momento della violazione, sussistesse in capo al ricorrente la “coscienza e la volontà” delle sue azioni e, per questo, non può essere ritenuto responsabile per le azioni lui contestate.
Il ricorso, pertanto, è fondato e va accolto.
La natura della controversia, oltre tutto esente da spese e le ragioni esposte giustificano la compensazione tra le parti delle spese processuali.
 
P.Q.M.
 
Il Giudice di Pace di Milano della IX^ sezione civile, in assenza di parte resistente, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando in ordine al ricorso proposto come in narrativa, così provvede:
·        Accoglie perché fondato il ricorso proposto dal sig. TOMAINO RAFFELE avverso sette verbali di accertamento d’infrazione, meglio indicati nel foglio allegato che, siglato da questo giudicante, costituisce parte integrante della presente sentenza, elevati tutti dalla Polizia Municipale di Milano dal 23.05 al 24 giugno 2008, che annulla;
·      Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
·        Dichiara la presente sentenza esecutiva per legge.
 
Così deciso in Milano il 19 gennaio 2009
 
Il dispositivo della presente sentenza è stato letto ai presenti nella pubblica udienza del 19.01.09 ed in pari data si intende depositato in Cancelleria.
 
              Il Cancelliere                                    Il Giudice di Pace
                                                                      Avv. *****************
Depositata il 30.01.09 N. 1519

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