Mediazione: i giudici correggono la normativa

Redazione 19/05/15
Scarica PDF Stampa

Due recentissime sentenze del Tribunale di Roma sottolineano l’importanza dell’istituto della mediazione nei procedimenti giudiziari, attraverso la condanna di pratiche volte a contrastare il raggiungimento dell’accordo tra le parti, ma allo stesso tempo sollevano alcuni “buchi” della normativa.

Tribunale di Roma, sentenza 22 ottobre 2014

Tribunale di Roma, sentenza 30 aprile 2015

Le due sentenze si inseriscono in quella giurisprudenza che è mossa dal nobile intento di valorizzare l’istituto della mediazione e affrontano due aspetti importanti della stessa: il rispetto delle tempistiche (sent. 22/10/2014) e la partecipazione delle parti all’accordo (sent. 30/4/2015).

 

Il tribunale, con sentenza del 22/10/2014, stabilisce che, qualora il tentativo di pacificazione venga raggiunto fuori tempo, l’accordo di mediazione rimane comunque valido.
Il legislatore, infatti, per garantire un rapido svolgimento delle pratiche di mediazione, in modo che le stesse non finiscano per prolungare ulteriormente i tempi di arrivo a sentenza delle cause in gioco, ha fissato un termine di tre mesi.

Nel caso di specie, però, il giudice di primo grado ha stabilito che il limite suddetto deve essere correlato alla condizione di procedibilità dell’azione di giudizio e pertanto non deve essere considerato come perentorio.

 

Con la sentenza del 30/4/2015, il tribunale si sofferma sull’importanza della partecipazione personale e attiva delle parti al raggiungimento dell’accordo e, nel caso di specie, condanna alla compensazione delle spese di giudizio chi, senza giustificato motivo, non prosegue le trattative avviate.

Il legislatore consente al giudice di trarre conseguenze “pregiudizievoli” per la parte che non si sia presentata senza giustificato motivo al primo incontro di mediazione, ma non prevede alcuna sanzione per la condotta della parte che decide di acconsentire alla prosecuzione della mediazione, ma che poi (come nel caso) non si presenti agli incontri successivi.

 

Il ragionamento del Tribunale di Roma merita certamente di essere condiviso poiché rafforza il senso della previsione secondo la quale le parti si devono comportare in mediazione secondo buona fede e correttezza e sottolinea la necessità di un intervento del legislatore per rafforzare l’efficacia della mediazione scoraggiando quanto più possibile tutte le condotte incompatibili con lo spirito della stessa.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento