Mediazione familiare: assegno di mantenimento e recente sentenza della giurisprudenza

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Con la sentenza n.2721/09 la  I Sez. della Corte di Cassazione,   ha stabilito che anche un matrimonio durato pochi giorni è sufficiente per adire al diritto al mantenimento anche se il matrimonio non è stato consumato. Infatti ciò che viene preso in considerazione non è l’aspetto intimità, ma la differenza reddituale tra i coniugi. La non consumazione delle nozze e l’esiguo tempo della convivenza non sono elementi valutabili al fine di superare la disparità di reddito tra i due coniugi.
Ciò è quanto deciso dalla Corte di Cassazione che, confermando la sentenza d’appello, ha concesso 250 euro mensili di alimenti a una signora bolognese che dopo solo sette giorni aveva deciso di troncare ogni rapporto con il "neo-marito".. Infatti oltre a rifiutarsi fisicamente al proprio coniuge ha abbandonato il "tetto coniugale". Nel valutare concluso il matrimonio, il tribunale di Bologna non aveva riconosciuto alla donna l’assegno per "brevità estrema della convivenza e della mancanza di prova del tenore di vita goduto" in quella esiguità dei giorni trascorsi in regime matrimoniale. Successivamente la stessa aveva inoltrato ricorso in appello e in secondo grado il giudice le aveva riconosciuto un assegno mensile di 250 euro. Il marito , di seguito, era  ricorso in Cassazione, ma  i giudici della Suprema Corte hanno ribadito la validità della decisione della Corte di Appello, ritenendo che  la ex moglie ha diritto al mantenimento dell’ex marito "per la sensibile disparità dei redditi dei due coniugi e il deterioramento del tenore di vita subìto dopo il divorzio".
Per quanto possa sembrare ingiusta ed iniqua tale sentenza fomenterà non poche polemiche anche alla luce che il Diritto Canonico lo valuta nullo. Fermo restando che Diritto Ecclesiastico e Diritto Civile viaggiano su due binari paralleli ma diversi – anche se talvolta s’intersecano – come ribadito da sentenza del 11-09-2008, n. 23402.  La I Sez. della Corte di Cassazione ha affermato che “la pronunzia di nullità del matrimonio ecclesiastico sopravvenuta in pendenza del procedimento di separazione personale dei coniugi non comporta la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di accertamento del diritto al mantenimento e/o agli alimenti, la quale ha la sua causa nel matrimonio e conserva la sua attualità anche a seguito della dichiarazione di nullità del matrimonio ecclesiastico, trovando applicazione la disciplina del matrimonio putativo".
La suprema Corte con la sentenza n.2721/09  spiega la decisione sostenuta dalla Corte d’Appello di Bologna, ritenendo che essa non si sia  limitata a contestare il criterio dell’ “estrema brevità della convivenza familiare” considerato nella sentenza di primo grado, che aveva negato il  mantenimento per la donna, ma “sì è altresì soffermata sull’analisi dell’adeguatezza, o no, dei mezzi” della moglie, “raffrontandone il tenore di vita in costanza di matrimonio con quello successivo alla separazione”, riassumendo “correttamente motivata sulla base della sensibile disparità dei redditi, del suo deterioramento sopravvenuto il divorzio”.
La reale difficoltà nell’applicazione dell’ art. 156 risiede nell’esigenza di individuare un’unità di misura in base al quale valutare l’inadeguatezza dei redditi propri di un coniuge.
Per molto tempo si è ritenuto che il fondamento per l’erogazione dell’assegno di mantenimento fosse la necessità di assicurare al coniuge beneficiario un tenore di vita pari o almeno simile a quello che possedeva in costanza di matrimonio.
Una chiave di lettura in tal senso genera perplessità e confusione .
Innanzitutto, la prima è di ordine logico – pratico: ben si sa che la convivenza ha riflessi economicamente positivi. Vi è, di fatti, la possibilità di ammortizzare le spese, di dividerle equamente. Il mantenimento di un determinato tenore di vita risulta certamente agevolato se a contribuire alle casse del nucleo familiare vi sono due soggetti, con due stipendi che si cumulano.
Nel caso di separazione, certamente le spese si raddoppiano: basti pensare alla necessità, per il coniuge che non benefici della casa coniugale, di cercarsi una nuova sistemazione, e le relative spese per l’affitto e per la gestione dell’alloggio. E’ scontato che in situazione simile, caratterizzata da un sicuro aumento delle spese, non sarà facilmente ipotizzabile la possibilità di mantenere lo stesso standard di vita che si aveva in regime di comunione. Ciò vale per entrambi. In questa analisi, non si può non notare come sarebbe impensabile nonché penalizzante per il coniuge obbligato assicurare al coniuge beneficiario lo stesso "tenore di vita" che si aveva durante il matrimonio.
Va anche   ipotizzato il caso  in cui i coniugi, in costanza di matrimonio, avevano un tenore di vita eccessivo rispetto alle proprie possibilità: anche in questo caso sarebbe umiliante  imporre al coniuge obbligato la conservazione al coniuge beneficiario del tenore di vita preesistente alla separazione/divorzio, proprio perché eccessivo né il caso inverso, sent. n. 7614/2009.
Nell’ambito della Mediazione Familiare ci si pone valutando la risorsa specifica volta a favorire la negoziazione di tutte quelle questioni relative alla separazione o al divorzio.
La coppia è incoraggiata dal mediatore a strutturare gli accordi che meglio rispondono alle esigenze di tutti i componenti del nucleo familiare, diventando protagonista nella gestione del proprio conflitto ed indirizzando le proprie risorse per trovare un dialogo il più possibile funzionale ai cambiamenti che si prospettano per tutta la famiglia.
Il mediatore familiare affronta sia gli aspetti emotivi (affidamento dei figli, continuità genitoriale, comunicazione della separazione al nucleo familiare, ecc.) che quelli più strettamente materiali (divisione dei beni, determinazione dell’assegno di mantenimento, assegnazione della casa coniugale, ecc.).
E’ infatti di immediata percezione che una soluzione concordata tra tra ex coniugi, diritto di visita, assegno di mantenimento ed altro, se adottata al termine di un percorso di mediazione, possa essere più rispettata dalle parti rispetto ad una decisione imposta da un Tribunale, spesso senza tener conto delle esigenze di ciascuno di essi.
In sintesi la mediazione familiare:
  • E’ rivolta obbligatoriamente ad entrambi i membri della coppia
  • Ha come obiettivo la separazione consensuale o il divorzio congiunto
  • E’ un intervento a breve termine a cui i figli non possono partecipare
  • Favorisce la comunicazione alla ricerca di un accordo
Al termine di tale percorso, il mediatore farà stilare dagli stessi partecipanti l’elenco degli accordi raggiunti che verrà successivamente inserito nel ricorso per separazione consensuale o divorzio congiunto.
Le definizioni "mezzi adeguati" nella legge sul divorzio e "adeguati redditi propri" negli articoli del codice civile sulla separazione, introducono concetti del tutto simili, nonostante vi sia una sostanziale differenza tra separati e divorziati, che si traduce nel riacquisto per questi ultimi dello status libero ed il conseguente venir meno di ogni obbligo tra i coniugi, salvo quello relativo all’assegno.
Da ciò si deve dedurre che l’articolo di legge in esame non può essere interpretato con l’ottica di garantire al coniuge debole una rendita perpetua essendo il concetto di adeguatezza nel divorzio strettamente legato alla capacità di procurarsi mezzi propri ovvero alla detenzione di un patrimonio personale.
Analogamente alla separazione, i mezzi adeguati sono quelli che derivano dall’attività lavorativa del coniuge bisognoso o dai redditi di capitale, denaro o beni immobili o da ogni altra utilità suscettibile di valutazione economica.
Il mediatore familiare è un esperto nella gestione dei conflitti, è imparziale e non dà giudizi. Il suo compito consiste nell’aiutare la coppia a riaprire i canali di comunicazione interrotti dal conflitto, lontano da una logica che vuole sempre un vincitore e un perdente.
Ponendosi in una posizione neutrale, il mediatore non si permette di giudicare l’adeguatezza delle proposte dei genitori e non fornisce la risposta ai problemi, ma si limita a favorire forme di collaborazione stimolando i partner nell’esplorazione di soluzioni innovative e personalizzate.
Grazie a tale clima positivo e idoneo alla collaborazione ed al rapporto empatico instaurato con la coppia, egli potrà accompagnare e sostenere ciascun genitore nella ridefinizione della propria identità personale e nella negoziazione delle questioni relative alla separazione, affinché essa avvenga nel modo più sereno possibile.
 
 
Dottoressa in Scienze dell’educazione                                               
Consulente dell’educazione familiare
Mediatrice Familiare

Corbi Mariagabriella

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