Mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo

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Decreto ingiuntivo – procedimento sommario

L’istituto del Decreto ingiuntivo è nato per snellire le procedure e contrastare l’intasamento dei tribunali, con la predisposizione di una tutela per un gruppo limitato di diritti che risultino da specifici strumenti di prova. Con il procedimento d’ingiunzione, infatti, il creditore può ottenere una condanna del debitore, senza far ricorso al procedimento ordinario. Difettano, dal punto di vista tecnico, tanto la citazione, quanto la domanda volta a ottenere la condanna; il decreto è sottoposto solo a condizioni di ammissibilità ex art. 633 c.p.c., non è una pronuncia di merito.

L’attività istruttoria è limitata a profili probatori specifici, la cognizione è confinata nei fatti acclusi dal ricorrente-creditore, il contraddittorio è eventuale. Formalmente ex art. 354 c.p.c. il decreto tende ad avere i requisiti della incontrovertibilità della cosa giudicata formale, sostanzialmente disciplina i rapporti fra le parti. Per queste ragioni è un procedimento monitorio, che prevede una fase inaudita altera parte e una, eventuale e successiva, per garantire il contraddittorio ed il diritto di difesa che può svolgersi su iniziativa di colui contro il quale il provvedimento è stato emesso, con atto di citazione davanti all’ufficio giudiziario che ha emesso il decreto nel termine di 40 giorni dalla notifica.

Opposizione a Decreto ingiuntivo l’orientamento della giurisprudenza recente

La giurisprudenza di merito in tema di mediazione obbligatoria nell’opposizione a decreto ingiuntivo e, in particolare, su chi gravi l’onere di instaurare il procedimento, segue l’orientamento della pronuncia di Cassazione civile, sez. III, 3 dicembre 2015, n. 24629.

Questa pronuncia è base della interessante sentenza n. 618/2018, con la quale il Tribunale di Parma, accogliendo l’eccezione di parte opposta di improcedibilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e condannando le opponenti al pagamento in solido delle spese processuali.

Spetta dunque all’opponente esperire il tentativo obbligatorio di mediazione, perché si apre un giudizio ordinario e si rientra nel campo di applicazione D.lgs. 28/2010. (Tribunale Roma sez. VI, 28/12/2018 n.24835, Tribunale Savona, 27/09/2018, Tribunale Rovigo, 09/09/2018, Tribunale Napoli Nord sez. III, 28/06/2018)

Mediazione – deflazione del procedimento

Intorno alla natura del decreto ingiuntivo e del giudizio di opposizione c’è stato un vivace dibattito in dottrina. Una parte, richiamando l’appello, considera l’opposizione una vera e propria domanda che induce un giudizio nuovo e distinto, un’altra considera l’opposizione una contestazione nel merito del credito e della validità del decreto (domanda di accertamento e condanna sottoposta alla condizione sospensiva di un’eventuale opposizione). Nella pratica, alla luce del principio costituzionale di ragionevole processo, sull’assunto che con il decreto ingiuntivo l’attore ha scelto la via deflattiva, coerentemente con la logica dell’efficienza processuale, il debitore opponente che vuole intraprendere un giudizio ordinario ha l’obbligo di esperire il tentativo di mediazione .

Come afferma la Suprema Corte (cit.): È l’opponente che ha il potere e l’interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore. È dunque sull’opponente che deve gravare l’onere della mediazione obbligatoria perché è l’opponente che intende precludere la via breve per percorrere la via lunga. La diversa soluzione sarebbe palesemente irrazionale perché premierebbe la passività dell’opponente e accrescerebbe gli oneri della parte creditrice.

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