Mediazione in caso di sovraindebitamento

Redazione 21/11/18
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Il Tribunale di Nola con decreto ha risolto una questione avente ad oggetto un sovraindebitamento mediante l’impiego di una mediazione demandata.

Il Caso

Il Tribunale di Nola ha omologato un piano del consumatore con un provvedimento. L’omologa del piano presenta, infatti, alcuni caratteri di innovativi, per la prima volta è stata definita una procedura di sovraindebitamento mediante una mediazione.

Nella specie, si trattava di una procedura di mediazione demandata dal giudice, avente a oggetto opposizione a decreto ingiuntivo per canoni di locazione non saldati in favore dell’istituto autonomo delle case popolari. Verificata la debenza del debitore, il mediatore, valutato che sussistevano i requisiti per l’accesso alla procedura di sovraindebitamento ai sensi dell’art. 7 della legge 3/2012, proponeva alla signora e al suo legale di accedere alla procedura stessa.

Come si accede alla procedura di sovraindebitamento?

Ai sensi dell’art. 6 co. 2 della legge 3/2012: può avere accesso alla procedura il debitore che si trovi in una situazione oggettiva di sovraindebitamento, che determina la difficoltà o la definitiva incapacità di adempiere le obbligazioni regolarmente; può accedere il consumatore; il debitore sovraindebitato può proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfacimento dei loro crediti che, nel caso del debitore consumatore, viene definito come piano del consumatore.

L’istante faceva pervenire la documentazione alla sede legale, che provvedeva a trasmettere la medesima al mediatore. All’esito dello studio e della verifica della documentazione, il mediatore verificava che la debitrice poteva accedere alla procedura di sovraindebitamento, poiché in possesso dei requisiti ex lege.

I due istituti a confronto

La mediazione civile e del sovraindebitamento hanno quale elemento in comune la composizione della crisi derivante dal conflitto tra le parti, nella prima ipotesi, e dal sovraindebitamento, quindi dal conflitto tra debitore e creditori, nella seconda.
Ambo gli istituti sono volti alla degiurisdizionalizzazione, ovverosia a gestire il conflitto al di fuori delle aule giudiziarie.

La procedura di mediazione civile può avere a oggetto tutti i diritti disponibili. Tale attività alternativa a quella giudiziaria risulta obbligatoria nelle controversie aventi ad oggetto le seguenti materie: condominio, diritti reali, locazione, comodato, affitto di azienda, successioni, divisioni, risarcimento del danno derivante da responsabilità medico sanitaria, risarcimento del danno derivante da diffamazione a mezzo stampa, contratti bancari, finanziari e assicurativi.
L’oggetto delle procedure di sovraindebitamento è rappresentato, invece, da situazioni persistenti di insolvenza in cui i debiti sono superiori ai crediti. Quindi, si delineano, in questo caso, delle situazioni di inadempimento contrattuale da parte di un debitore che non adempie una obbligazione in favore del soggetto creditore.

In forza del d.m. 180/2010, il mediatore solitamente elabora una proposta alle parti, al fine di facilitare il raggiungimento dell’accordo, e la proposta trova regolamentazione nei singoli regolamenti di procedura degli organismi di mediazione.
La mediazione civile, quindi, può avere ad oggetto un conflitto relativo a un rapporto di debito/credito e il rapporto debitore/creditore è alla base della procedura di sovraindebitamento.

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