Matrimonio e coppie di fatto

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L’istituto del matrimonio origina il vincolo coniugale e, come ogni contratto,  crea dei doveri cui non è possibile demandare. La peculiarità degli effetti ad es. la presunzione di paternità dei figli nati durante il  matrimonio, il regime patrimoniale legale, la regolamentazione giuridica della separazione e del divorzio per la cessazione legale degli effetti. Il nucleo familiare, che ha fondamento nel matrimonio, non esaurisce la variegata trama relazionale di legami parentali. Dalla analisi dell’ unico modello di famiglia standardizzato, scaturiscono una molteplicità di “tipi” di convivenze e di famiglie Ma purtroppo in Italia, questa realtà sociale emergente è ancora priva di una disciplina giuridica, si era parlato di regolamentare le famiglie di fatto ma poi è decaduto l’argomento. L’Europa, invece, ha affrontato diverse volte l’argomento per tracciare delle linee comportamentali e dare un accenno giuridico alla complessità di tipologie di unioni. Con la Risoluzione del 16 marzo 2000 il Palamento Europeo ha chiesto agli Stati di “garantire alle famiglie monoparentali, alle coppie non sposate ed alle coppie dello stesso sesso parità di dignità rispetto alle coppie ed alle famiglie tradizionali", soprattutto in campo legislativo fiscale, regime patrimoniale e diritti sociali. Inoltre la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (la Carta di Nizza), approvata dal Parlamento Europeo nel novembre del 2000, individua tra le libertà fondamentali, “il diritto di sposarsi ed il diritto di costituire una famiglia secondo le leggi nazionali che ne garantiscono l’esercizio”. L’atto di contrarre matrimonio viene valutato in maniera diversa rispetto al “diritto di fondare una famiglia” cosa che dimostra una predisposizione nei confronti delle famiglie di fatto perchè il diritto di costituire una famiglia viene tutelato anche al di fuori dei canali ufficiali. La Carta di Nizza tutela i rapporti familiari a prescindere  dal fatto che trovino il loro fondamento nell’atto contrattuale del  matrimonio o siano diversamente costituite. Anche l’indicazione della diversità di sesso degli sposi decade, cosa che agevola il riconoscimento delle coppie omosessuali, già accettate da alcune legislazioni come quella olandese e belga. Nell’ottica di tali orientamenti legislativi e, di riflesso, culturali, va affrontato nei vari Paesi Europei la necessità di disciplinare le unioni non formalizzate. La convivenza può essere paragonata come mera situazione di fatto per garantire una più o meno ampia parificazione rispetto alle famiglie legittime. In alcuni casi si richiedono invece formalità, come la “registrazione” presso un pubblico ufficio con annotazioni su di un registro. Questa scelta può valere in maniera parziale come accade in Catalogna e in Belgio oppure, può aspirare ad una "quasi" completa uguaglianza al matrimonio come si verifica nell’ Olanda Danimarca, Norvegia e Svezia. Analogamente la legge francese sui “patti civili di solidarietà”, del 1999, accentua l’attenzione sugli accordi tra i conviventi ai quali compete la disciplina delle relazioni di coppia. La relativa notifica presso il tribunale è "condicio sine qua non" perché essi siano validi, non solo privatamente ma abbiano valenza pubblica con risvolti nel campo fiscale, assistenziale o delle abitazioni. Tale regolamentazione interessa in modo particolare le coppie omosessuali, come  si rinviene nella legislazione tedesca e danese. Il più dei casi , nel senso più ampio, riguarda indistintamente sia le coppie di sesso diverso sia stesso sesso: infatti ricorrono nella legge olandese, belga, catalana e francese. I punti in comune come l’abitazione, sanità, trattamento fiscale, diritti successori, che si pongono per le coppie eterosessuali sussistono anche per quelle omosessuali. In Italia, al contrario, si deficita di  una regolamentazione delle convivenze. Vari  progetti di legge, sotto egide diverse, si sono alternati nel tempo ma non sono mai approdati in Parlamento. Anche a livello comunale i tentativi di istituire registri o elenchi delle unioni civili, di valore simbolico, sono risultati vani e comunque annullati dal TAR, perché non conforme al principio di non discriminazione in ragione delle “tendenze sessuali” come sancito nel Trattato Istitutivo della Comunità Europea e nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea. Nel diritto di famiglia, il principio indiscriminante dovrebbe interpretarsi nella "pari opportunità" di accesso alla formalizzazione del rapporto di coppia ma purtroppo, al momento, in Europa solo l’Olanda e il Belgio hanno ammesso il matrimonio omosessuale. Se è vero che la nostra Costituzione, nell’art. 29 "riconosce nella famiglia una società naturale eretta,sul matrimonio", è anche vero che l’art. 2 garantisce protezione ad ogni formazione sociale nella quale si svolge la "personalità umana" . Scaturisce di per sé che ad ogni unione, anche diversa da quella regolamentata dal contratto matrimoniale, che concretizzi un progetto di vita comune, alimentata dall’affetto e dalla solidarietà, va attribuita una valenza sociale/giuridica. L’attribuzione di un valore giuridico delle coppie di fatto, anche omosessuali, sebbene anche registrati nei libri di stato civile creerebbe  una situazione ottimale per migliaia di coppie per una condizione socialmente accettata e riconosciuta all’insegna del principio fondamentale di non discriminare. Nel nome dell’ uguaglianza formale e sostanziale tra tutti gli individui è necessario, quanto meno, che i paesi europei, ancorati a visioni frastagliate di una realtà in continua evoluzione e movimento, affrontino questo tema e non eludessero più un appuntamento con la democrazia e il rispetto dei diritti e sentimenti umani.
 
Dottoressa in Scienze dell’educazione
Consulente dell’educazione familiare
Mediatrice Familiare
                                                                                                                            

Corbi Mariagabriella

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