Matrimonio e convivenza a confronto, quale “conviene” di più?

Scarica PDF Stampa
In questa sede si tratterà dei pro e dei contro del matrimonio sotto l’aspetto legale.

Si valuteranno i vantaggi della convivenza rispetto al tradizionale vincolo matrimoniale e verranno messi a confronto.

Il matrimonio e i suoi vantaggi

La famosa legge Cirinnà, dal nome della sua promotrice, ha regolamentato le coppie di fatto.

Il legislatore, da parte sua, è stato più buono nei confronti delle coppie sposate, accordando alle stesse maggiori diritti, incoraggiato molte coppie a pronunciare il fatidico “Si”.

In confronto a una convivenza, il matrimonio fa in modo che eventuali figli abbiano un padre sicuro, salvo un successivo disconoscimento della paternità , che comunque non si può avere oltre cinque anni dalla nascita del bambino, mentre i figli delle coppie di fatto devono essere riconosciuti dal padre, che non si può sottrarre.

Riconoscere come proprio il figlio avuto da una donna, rappresenta un obbligo e non una facoltà, ma se lo stesso non lo fa in modo spontaneo, si deve fare ricorso a una causa, chiedendo l’accertamento del Dna.

Al momento della nascita, senza che ci sia bisogno di un formale riconoscimento, il figlio acquisisce in automatico il cognome del padre.

In presenza di un’unione, è consuetudine che si acquistino oggetti e immobili per il bene della famiglia.

Con il matrimonio, la coppia entra in automatico nel regime della comunione dei beni, salvo che al momento delle nozze o anche dopo, scelga di attuare la separazione dei beni.

Questo significa che quello che viene acquistato durante il matrimonio, indipendentemente da chi dei due coniugi sostenga in modo materiale la spesa, appartiene a metà ad entrambi.

Marito e moglie sono comproprietari.

Non entrano a fare parte della comunione beni e oggetti che derivano da donazioni, successioni, oppure che siano stati acquistati prima del matrimonio o anche quelli comprati dopo, purché personali o necessari all’esercizio del lavoro in modo personale.

Nella convivenza, si deve firmare un apposito patto di convivenza, che funziona come un contratto, con il quale i due partner decidono di regolare i loro aspetti patrimoniali

In caso di separazione, il coniuge con un reddito più basso è garantito da un assegno di mantenimento e, dopo il divorzio, da un assegno divorzile, esclusivamente a condizione che dimostri di non potersi procurare il necessario per vivere e che questa situazione non sia colpa sua.

La colpa potrebbe ricorrere, ad esempio, in presenza di un soggetto molto giovane che possa ancora lavorare o che non abbia mai voluto trovare un impiego durante il matrimonio per scelta personale e non condivisa.

Questo aspetto, che è un punto a favore per chi decide di fare la casalinga, si trasforma un elemento di forte remora per chi percepisce il reddito e si sente poco tutelato dalla possibilità di doverlo dividere con l’ex coniuge.

Marito e moglie sono eredi l’uno dell’altro. In modo esclusivo.

Questo significa che se uno dei due partner vuole garantire all’altro il suo patrimonio per quando non ci sarà più, o fa testamento, ma in questo caso dovrà dividere i beni con gli eredi legittimari come i genitori, oppure si sposa.

Per le coppie sposate vale la regola della successione nel Tfr del coniuge defunto da parte di quello superstite, che non vale per le coppie di fatto.

La cosiddetta pensione ai superstiti, vale a dire la reversibilità, è nata per tutelare il coniuge superstite in caso di decesso dell’altro, mentre se uno dei conviventi muore, l’altro non ha diritto alla pensione di reversibilità.

Sempre nel caso di morte di uno dei due coniugi, se lo stesso è proprietario della casa, l’altro vanta il diritto di abitazione, e non può essere sfrattato dagli altri eredi.

In presenza di coppie non sposate, il convivente superstite ha il diritto di continuare a vivere nello stesso immobile per due anni, per il periodo pari alla convivenza se superiore a due anni, non oltre cinque anni.

Se la casa nella quale si è tenuta la convivenza è in affitto, alla morte di uno dei conviventi, il superstite ha diritto di subentrare nel contratto sino alla sua naturale scadenza.

Il matrimonio e suoi svantaggi

Gli svantaggi del matrimonio, di solito rappresentano  dei vantaggi della convivenza.

Quello che ricorre in modo più frequente, è il rischio di affrontare le spese di una separazione e di un successivo divorzio, non esclusivamente in termini di parcella dell’avvocato, ma anche in relazione all’assegno di mantenimento che potrebbe restare per sempre.

Oltre a questo, al momento del pensionamento, l’ex coniuge può rivendicare il 40% del Tfr maturato durante il periodo nel quale la coppia è stata sposata.

Non sarebbe conveniente perdere quello che, di solito, serve per mantenersi nella terza età.

Sotto un profilo fiscale il matrimonio considera la coppia come un unico centro di interessi

In presenza di alcune proprietà le agevolazioni potranno essere godute una volta per nucleo familiare.

Ad esempio il bonus prima casa che si ottiene al momento dell’acquisto o all’esenzione Imu che spetta per l’abitazione principale, richiedendo sia la residenza sia la dimora abituale.

Nel caso di coppia di conviventi, non c’è il rischio che i debiti dell’uno si trasferiscano all’altro: come detto, infatti, il regime di comunione dei beni vale solo per le coppie sposate.

Vantaggi della convivenza

I vantaggi della convivenza derivano più che altro dall’assimilazione delle coppie di fatto a quelle sposate, prima compiuta da parte della giurisprudenza, e che successivamente, ha avuto nella legge Cirinnà la massima consacrazione.

Chi sceglie la coabitazione sa che si potrà garantire un futuro concordando con il partner un patto di convivenza, e oltre a questo, sa che, in relazione ai figli, non ci sono differenze con il matrimonio.

Non ci si può sottrarre dal riconoscere i figli anche se nati da un’unione di fatto.

In caso di separazione, entrambi i genitori sono tenuti a mantenere i figli sino alla loro indipendenza economica.

Non si può mettere fine a una relazione di fatto con la quale si è avuto un figlio sfuggendo ai doveri di genitore.

Di sicuro, il vantaggio maggiore della convivenza è quello di consentire alla coppia di conoscersi e iniziare a testare se possono andare d’accordo, prima di prendere una decisione più impegnativa, come può essere il matrimonio.

Nel frattempo, se ci saranno fallimenti, non si incorrerà in ripercussioni patrimoniali o legali.

Volume consigliato

Le tutele legali nelle crisi di famiglia

L’opera si struttura in tre volumi tra loro coordinati, affrontando in modo pragmatico le tematiche relative alla crisi dei rapporti familiari. Nel primo tomo viene esposta con commento dettagliato la disciplina sostanziale.Nel secondo tomo si espone, con risvolti operativi, la disciplina processuale. Nel terzo tomo si propone un pratico formulario editabile e stampabile. Il trattato vuole supportare il lavoro di magistrati, avvocati e altri professionisti coinvolti a vario titolo nelle controversie familiari.Il PRIMO TOMO si compone di tredici capitoli che affrontano la disciplina sostanziale relativa alla crisi familiare: l’istituto della separazione e quello del divorzio, con trattazione dei relativi presupposti nonché delle conseguenze patrimoniali e non patrimoniali del dissolvimento del rapporto coniugale.Analoga trattazione viene riservata per le ipotesi di crisi delle unioni civili.L’analisi dei rapporti familiari non si limita al legame tra genitori, ma si estende alla relazione tra genitori e figli, nonché tra nonni e nipoti.Il SECONDO TOMO si compone di diciassette capitoli e affronta la disciplina processualistica.Vengono trattate tematiche quali la giurisdizione e la competenza, la mediazione, i procedimenti in materia di respon¬sabilità genitoriale e gli aspetti internazionalprivatistici più rilevanti in materia.Nell’articolazione del volume sono compresi i procedimenti di esecuzione dei provvedimenti e, fra gli altri, viene dedicato un intero capitolo all’istituto della sottrazione internazionale di minori.Il TERZO TOMO si propone come strumento pratico per l’operatore del diritto al quale si forniscono tutte le formule direttamente compilabili e stampabili, accedendo alla pagina dedicata sul sito www.approfondimentimaggioli.it, tramite il codice inserito all’interno del cofanetto.

Michele Angelo Lupoi | 2018 Maggioli Editore

110.00 €  104.50 €

Dott.ssa Concas Alessandra

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento