Massima: il direttore preposto, come responsabile della Direzione dell’Ufficio ha il potere di scegliersi il suo sostituto.

sentenza 06/10/05
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Tribunale di Lecce

REPUBBLICA IT ALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro, ********************, all’udienza del 23.11.04 ex art. 281 sexies cpc, con contestuale deposito in cancelleria, ha pronunziato la seguente SENTENZA

nella controversia in materia di lavoro iscritta al n.ro 8222.2003 RGAC, promossa

da

??????.rappresentato? e difeso? dall’ ???.. ed elettivamente domiciliato? presso il suo studio in Lecce, ????.per procura a margine del ricorso introduttivo:

parte ricorrente.

contro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rappresentato? e difeso? da funzionari ex art. 417 bis cpc ed elettivamente domiciliato? presso la direzione provinciale del lavoro? di Lecce, Via L. Ariosto n. 81 ;

parte resistente

Conclusioni di parte ricorrente:

" dichiarare illegittimo, disapplicare e revocare…l’ordine di servizio n. 20 del 30.12.2002…per effetto…dichiarare che il dirigente preposto alla D.P.L deve essere sostituito con funzione vicaria dal dirigente settoriale con maggiore anzianit?. ..e nel caso specifico della D.P .L. di Lecce ..dal dirigente ricorrente?…condannare il Ministero ..al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari. ..".

Conclusioni di parte resistente:

". ..dichiarare la cessazione della materia del contendere. ..respingere la richiesta di disapplicazione.? .respingersi il ricorso. ..vittoria di spese ed onorari.. ".

Svolgimento del processo.

Con ricorso depositato in data 27.6.03 la parte ricorrente di cui in epigrafe, previo decreto di fissazione d’udienza, evocava in giudizio la parte resistente suindicata e nel rassegnare le conclusioni di cui in epigrafe assumeva che:

?????? quale dirigente del servizio politiche del lavoro (articolazione della direzione provinciale del lavoro di Lecce unitamente all’altro servizio ispezione del lavoro diretto dal Dr. ??..) era stata pretermessa, da parte del dirigente preposto la D.P.L. di Lecce , nella nomina dell’incarico di vicario per il caso di impedimento del dirigente preposto alla D.P .L.;

?????? ?infatti era stato nominato in qualit? di vicario, senza previsione di termine, il dirigente servizio ispezione e lavoro, con minore anzianit? di servizio e ciR in palese violazione della circolare del ministero del lavoro n. 42 del 21.3.97;

?????? ?vano era stato ogni tentativo di ottenere quanto previsto dalla cit. circolare;

Produceva alI ‘uopo documenti con richiesta di mezzi istruttori

La parte evocata, costituitasi in giudizio, rassegnando le conclusioni sopra riportate, eccepiva che:

?????? in data 1.2.04 il dirigente che aveva effettuato la nomina era cessato dal servizio,di talch? era cessata la materia del contendere poich? 1 ‘incarico fiduciario di vicario, di cui all?ordine di servizio censurato, era venuto meno;

?????? la posizione soggettiva azionata non configurava alcun diritto soggettivo, in quanto la prerogativa esercitata dal dirigente preposto era attinente al pi? ampio potere di organizzazione dell?ufficio;

?????? .la circolare richiamata lasciava impregiudicata la facolt? del dirigente di operare in maniera diversa, ci? soprattutto alla luce della circolare 54.011a quale aveva, successivamente alla privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, definito nuovamente i criteri generali per il riassetto delle direzioni regionali e provinciali del lavoro;

?????? ?al giudice adito non era consentito di sostituirsi alla p.a per la valutazione di aspetti organizzativi caratterizzati dall’intuitus personae.

Produceva documenti con richiesta di mezzi istruttori.

Espletata istruttoria con produzione di note e documenti la causa all? odierna udienza veniva decisa.

Motivi della decisione

La posizione dedotta in giudizio, secondo quanto prospettato, concerne il diritto alla nomina di vicario del preposto alla D.P .L., in caso di sua assenza o impedimento, escludendo ogni aspetto di discrezionalit? del medesimo preposto; e ci?? sulla base della previsione di cui alla cit. circolare 42/97 avente ad oggetto i criteri generali di organizzazione delle direzioni regionali e provinciali e della sezioni circoscrizionali pere l’impiego ed il collocamento in agricoltura ("..le funzioni vicarie, in caso di assenza o impedimento del dirigente preposto, sono svolte dal dirigente settoriale con maggiore anzianit? nell’ esercizio effettivo delle funzioni dirigenziali. ..").

L ‘interesse ad agire ? di tutta evidenza in quanto 1’affermazione del principio di diritto comporterebbe una concreta utilit? per parte ricorrente, anche per l’ipotesi in cui l’ avvicendamento del preposto comporti il venir meno dell’ ordine di servizio di cui si chiede la disapplicazione, dovendo il preposto, secondo la cit. prospettazione, nominare un vicario per il caso di sua assenza o impedimento.

Ci? chiarito occorre verificare se le deduzioni di parte ricorrente siano o meno corrette alla luce della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego e della normativa che presiede a tale rapporto.

La differenza fra l’assetto delineato, per quel che qui riguarda, dalla circolare invocata dal parte ricorrente e quella pi? recente (n.54.01 indicata da parte resistente ed avente il medesimo oggetto, cio? i criteri generali per il riassetto delle direzioni regionali e provinciali del lavoro ) ? di tutta evidenza; mentre nella I circolare il dirigente preposto "..assume il ruolo di coordinatore delle iniziative volte ad individuare le priorit? degli interventi e l’adeguatezza delle risorse al fine di conseguire gli obiettivi assegnati .."con "..potere di controllo e verifica.."nella II "..per gli uffici a triplice posizione dirigenziale, ? ricondotta al dirigente preposto la responsabilit? dell’ impostazione gestionale dell’intera struttura e del raggiungimento degli obiettivi di carattere generale; restano proprie dei dirigenti dei settori?. ..le conseguenti autonomie e responsabilit? connesse alla gestione della linea. ..".

Il maggiore ambito di poteri ed autonomia, riconosciuto al dirigente preposto dall’attuale assetto organizzativo, mal si concilia con la previsione di automatici meccanismi di nomina, sottratti ad ogni valutazione circa l?idoneit? dei beneficiari ad assolvere, secondo la valutazione dell? unico responsabile gestionale, a raggiungere gli obiettivi di carattere generale; si vuol dire che il vicario, in caso di assenza o impedimento del preposto, esercita i poteri propri di quest’ultimo e dunque deve riscuotere la piena ed incondizionata fiducia di chi ha la responsabilit? dell’ impostazione gestionale dell? intera struttura.

E’ pertanto ragionevole e rispondente ad un criterio di buona amministrazione, non disgiunto dalle responsabilit? inerenti la posizione all’interno dell’ufficio, che al previgente criterio della anzianit? si sia preferito il criterio della valutazione, ripetesi da parte dell’unico responsabile, dell’idoneit? di chi si intende nominare ad assolvere le prerogative proprie di quell? ufficio.

Conseguentemente la domanda di parte ricorrente non pu? trovare accoglimento.

Le? spese di giudizio, in relazione alla peculiarit? della controversia sono da compensare.

P.Q.M.

1)????? rigetta la domanda ;

2)????? ?compensa fra le parti le spese di giudizio

Lecce, 23.11.2004

Il giudice? Dr ****************

Depositato in cancelleria Lecce, oggi? 23.11.2004

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