Il mandato, definizione e caratteri

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Il mandato, in diritto, è un istituto giuridico in forza del quale un soggetto detto mandatario assume l’obbligazione di compiere uno o più atti giuridici per conto di un altro soggetto detto mandante.

Nel diritto romano, si trattava di un contratto consensuale bilaterale imperfetto. Le obbligazioni sorgevano di sicuro per il mandatario, non sempre per il mandante. Sviluppatosi nell’ambito del ius gentium, per il quale un soggetto conferiva un incarico a un altro soggetto, il quale si impegnava a eseguirlo gratuitamente. Nessun compenso era dovuto al mandatario, se si conveniva un compenso e ne ricorrevano gli estremi, il rapporto si faceva rientrare nella locatio conductio operis. L’incarico poteva essere dato sia per il compimento di negozi giuridici sia per atti fattuali, ad esempio pulire, rammendare, fare la spesa.

È il contratto con il quale una parte (mandatario) assume l’obbligo di compiere uno o più atti giuridici nell’interesse (o per conto) dell’altra parte (mandante).

Può includere la rappresentanza con il conferimento di una procura, in relazione alla quale gli effetti giuridici degli atti compiuti dal mandatario in nome del mandante si verificano direttamente in capo al mandante. La rappresentanza può anche essere impropria o indiretta. I terzi non hanno rapporti con il mandante.

Il mandatario che agisce ai fini dell’acquisto o la vendita di beni agisce con l’istituto della commissione e, come commissionario, acquista diritti assumendo obblighi verso il committente, derivanti dal negozio giuridico.  In relazione al mandato ricevuto (commissione) il commissionario ha l’obbligo di trasferire, con successivo negozio, al mandante il diritto acquistato in nome proprio, ma nell’interesse del mandante. È un principio applicato per gli immobili e i beni mobili iscritti nei pubblici registri.

In caso di inadempimento, il mandante può chiedere al Giudice l’attuazione del trasferimento mediante sentenza costitutiva.

Nell’ordinamento giuridico italiano è un contratto regolato dall’art. 1703 e seguenti del codice civile. Il contenuto del mandato dipende dall’ampiezza delle determinazioni pattizie delle quali è frutto. Si può avere un mandato nel quale le parti stabiliscono il tipo di atti da compiere e il loro numero, l’affare da realizzare, il tempo di adempimento. Si può avere anche un mandato nel quale viene specificata esclusivamente la natura o la qualità degli atti da realizzare, senza altre specificazioni.

Si parla di “mandato speciale” quando si determina il tipo (ed eventualmente anche il numero) degli atti da compiere e delle operazioni di gestione. Si ha “mandato generale” quando non si specifica il tipo di atti da realizzare e il contratto è potenzialmente idoneo a ricomprendere ogni tipo di affare o una serie indeterminata di affari. La distinzione ha rilevanza sul piano normativo.

Al mandato speciale si applica l’articolo 1708 comma 1 del codice civile, per il quale il mandato comprende non esclusivamente gli atti per i quali è stato concesso, ma anche quelli necessari al compimento di questi. Ne segue che sono compresi nel mandato speciale anche gli atti indispensabili per l’esecuzione dell’incarico. Questi possono essere di natura materiale o giuridica, e in ogni caso non rientrano nella disposizione atti non necessari ma meramente utili od opportuni.

Al mandato generale si applica l’articolo 1708 comma 2 del codice civile per il quale il mandato generale non comprende gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, salvo che siano espressamente indicati, deve essere espressamente indicato il tipo di atto da compiere, mentre è insufficiente l’inserzione di una semplice a clausola di stile che autorizza a compiere ogni atto eccedente l’ordinaria amministrazione.

È un principio temperato per i beni mobili non registrati. Se è acquistato nel nome del mandatario ma nell’interesse del mandante, quest’ultimo può rivendicare i beni stessi sia contro il mandatario sia contro i terzi. Se però il mandatario ha alienato a terzi in buona fede la rivendicazione non può essere accolta. Il trasferimento degli immobili (registrati) esige forma scritta ad substantiam e trascrizione, perciò la proprietà non può essere attribuita al mandante senza un altro atto scritto di trasferimento da sottoporsi a pubblicità. Nessuno ostacolo si opponeva all’acquisto immediato della proprietà dei beni mobili(non registrati) a favore del mandante, si doveva esclusivamente proteggere la buona fede dei terzi e per questo era sufficiente l’applicazione della regola possesso vale titolo.

In relazione alla forma del mandato senza rappresentanza, l’articolo 1706 comma 2 del codice civile  recita: “In caso d’inadempimento, si osservano le norme relative all’esecuzione dell’obbligo di contrarre” . La forma scritta del mandato se attribuisce un’azione di esecuzione in forma specifica allora si desume che il mandato ad acquistare un immobile equivale a un preliminare immobiliare forma scritta pena nullità.

In relazione al mandato con procura/rappresentanza è necessario e sufficiente che la forma scritta sia relativa alla procura e non il mandato, essendo la procura a produrre il trasferimento automatico del diritto sul bene immobile ed è da qui che deriva l’obbligo di forma.

Si definisce “mandato professionale” il mandato conferito a un professionista, ad esempio un avvocato che tratti la difesa di una causa in Tribunale o un agente di commercio che tratti affari commerciali affidatigli da un’azienda. Avvalendosi della propria capacità professionale e accettando questo tipo di mandato, il professionista garantisce di essere in grado e avere titolo e capacità per svolgere con proprietà e competenza il mandato che gli è stato affidato. Se così non fosse il professionista potrebbe essere chiamato a rispondere del danno arrecato anche con la propria incompetenza oltre che con la propria eventuale trascuratezza.

Dott.ssa Concas Alessandra

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