Mancato inserimento dati identificativi negli elenchi: l’avvocato perde “chanches”

Redazione 13/06/18
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La Corte di Cassazione, terza sezione civile, con ordinanza n. 14916 dell’8 giugno 2018, ha accolto il ricorso di un avvocato, che chiedeva la condanna in solido di Pagine Gialle assieme ad altra nota società di servizi internet, al risarcimento dei danni patrimoniali ed all’immagine dipesi dall’errato inserimento, da parte delle predette società, dei propri dati identificativi (sia nelle guide cartacee di Pagine Gialle, sia negli elenchi online).

La domanda veniva dapprima respinta sia in Tribunale che in Corte d’Appello. Quest’ultima in particolare argomentava, al fine di escludere il lamentato danno, come fosse impensabile che la scelta del legale avvenisse mediate consultazione dei suddetti elenchi, trattandosi di incarichi per i quali la scelta della persona del professionista poggia fondamentalmente sulla fiducia nelle sue qualità personali; qualità che non si ricavano da un mero elenco alfabetico, richiedendo viceversa una conoscenza più approfondita ed una serie di informazioni assai più complessa. Oltretutto – argomentavano ancora i Giudici territoriali – una volta che si venga in possesso del nominativo del legale, ben è possibile conoscerne i dati per permettono di contattarlo, attraverso una richiesta all’ordine degli avvocati, ovvero una consultazione dell’elenco tenuto dall’ordine stesso.

Danno da perdita di chanches, si fonda sull’incertezza

Una motivazione che tuttavia non convince la Cassazione, la quale, accogliendo il relativo motivo di ricorso, chiarisce innanzitutto come il danno da perdita di chanches non consiste nella perdita di un vantaggio economico, ma nella perdita definitiva della possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito abbia inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale. Presupposto ed essenza stessa di tal genere di danno è dunque l’incertezza, ossia l’impossibilità di affermare con certezza che, se lo stesso non si fosse prodotto, il vantaggio economico avuto di mira si sarebbe oppure no conseguito, essendo il danno per l’appunto rappresentato dalla definitiva perdita della possibilità di conseguire il vantaggio (la cui affermazione dovrà comunque rispondere ai parametri della apprezzabilità, serietà, consistenza).

Ne deriva che, alla luce di tali premesse, le argomentazioni di merito risultano incoerenti ed erronee, specie laddove si parla di mancanza di “concreti e specifici elementi per far ritenere che i consumatori si sarebbero rivolti all’avvocato in questione per la tutela dei propri diritti“, posto che proprio l’incertezza sul punto, in un senso o nell’altro, definisce la chance.

Difficoltà ad essere contattati da nuova clientela

Vale tra l’altro la pena ricordare che questa stessa Corte, in altre occasioni, ha già chiarito come “quello che rileva in caso di mancato o inesatto inserimento nell’elenco telefonico, non è tanto la possibilità di continuare ad essere contattati da clienti già acquisiti, quanto il fatto di non poter essere contattati da nuova clientela, rispetto alla quale nessuna prova della “perdita” può essere pretesa, se non in termini di “possibilità” e perdita di chance, suscettibile anch’essa di valutazione equitativa”(si veda, per tutte, Cass. civ. 19497/2017). Senza dimenticare – prosegue la Corte Suprema – che tale diritto ha, “in tutta evidenza, maggiore pregnanza allorquando l’utenza telefonica afferisca ad un’attività professionale o commerciale (si veda Cass. civ n. 19342/17).

Danno da liquidarsi in via equitativa, anche se non è dimostrato il decremento reddituale

Né l’esistenza del danno può essere negata per il solo fatto – rilevato dalla Corte territoriale – che non siano stati depositati documenti fiscali a dimostrazione del decremento reddituale. Tale omissione, concludono gli Ermellini, può certamente incidere sulla liquidazione del risarcimento, ma non consente di escludere che un danno vi sia comunque stato e che possa essere liquidato in via equitativa. Alla luce di ciò, è accolto pertanto il ricorso e cassata la sentenza impugnata con rinvio al giudice de quo.

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