Malattia professionale: l’Inail copre anche se non è malattia tabellata

Redazione 07/03/18
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Malattia professionale: quale tutela al lavoratore se la patologia non rientra nelle tabelle Inail?

La sezione lavoro della Corte di Cassazione è intervenuta ieri in materia di malattia professionale, con l’ordinanza n. 5066 del 6 marzo, in relazione alle ipotesi in cui il lavoratore venga colpito da una patologia che non è annoverata nelle tabelle Inail. In particolare, i giudici di legittimità hanno stabilito che “in tema di malattia professionale, la tutela assicurativa INAIL va estesa ad ogni forma di tecnopatia, fisica o psichica, che possa ritenersi conseguenza dell’attività lavorativa, sia che riguardi la lavorazione che l’organizzazione del lavoro e le sue modalità di esplicazione, anche se non compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi specificamente indicati in tabella, dovendo il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causalità tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata.

Nel caso di specie, la malattia della ricorrente dipendeva da scelte organizzative del lavoro adottate dall’azienda presso la quale la stessa era dipendente; tale malattia non rientrava tra quelle assicurate, in quanto non si trattava di patologia rientrante nelle tabelle ovvero, ancorché non rientrante, strettamente derivanti dallo svolgimento di mansioni specifiche previste.

Risarcimento dei danni e responsabilità per infortuni sul lavoro

Corredata di formulario e giurisprudenza, l’opera è un’analisi della responsabilità civile del datore di lavoro (e del terzo), nella sua interazione con la tutela previdenziale dell’Inail. Rappresentando un sicuro sussidio professionalmente, si affrontano le criticità inerenti sia agli aspetti sostanziali sia processuali. Si analizzano, anche attraverso l’evoluzione giurisprudenziale, le varie tipologie di danno e la relativa risarcibilità:  danno biologico (interazioni tra diritto civile e previdenziale; sistema tabellare; danno temporaneo, permanente di lieve entità e mortale); danno differenziale (quantificazione; oneri assertori del lavoratore; esonero da responsabilità; danno complementare (morale e psichico, da perdita di chance). Vengono inoltre considerati, vagliando la casistica di riferimento: l’obbligo di sicurezza del datore di lavoro (nesso di casualità e ripartizione degli oneri probatori; condotta del lavoratore e sua rilevanza nell’accertamento del nesso causale); la responsabilità civile dei terzi estranei al rapporto assicurativo; le azioni processuali ordinarie e speciali. Al volume sono collegate delle significative risorse on line; alla pagina www.approfondimenti.maggioli.it sono infatti disponibili la normativa di riferimento aggiornata, la giurisprudenza, la prassi e un ricco formulario compilabile e stampabile.Daniele Iarussi Avvocato giuslavorista in Mantova, oltre che consulente legale in Italia e all’estero. Titolare e fondatore dello Studio Legale Iarussi. Formatore presso primari Enti (pubblici e privati). Dottore di ricerca in Diritto dell’Economia e delle Relazioni Industriali, indirizzo Diritto del lavoro, nell’Università di Bologna. Già docente a contratto in Istituzioni di diritto privato nell’Università di Bologna. Ha svolto attività di ricerca in materia di diritto del lavoro, anche all’estero. Autore di oltre settanta pubblicazioni scientifiche, tra cui tre monografie. Redattore e componente del comitato scientifico per importanti riviste di diritto del lavoro. 

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La malattia causata da scelte organizzative: il rischio ambientale

La Corte di Cassazione ha chiarito che, nell’ambito del rischio assicurato, rientra non solamente il cosiddetto rischio specifico, bensì anche il rischio cosiddetto improprio, ovvero il rischio derivante non dallo svolgimento della precisa attività lavorativa, ma in ogni caso collegato con essa, come ad esempio l’articolazione delle pause, la locomozione interna agli spazi di lavoro. In altre parole, si prescinde dalla pericolosità in sé dell’attività ma si guarda al fatto oggettivo dello svolgimento di un’attività all’interno di un determinato ambiente di lavoro.

Si tratta del cosiddetto rischio ambientale che individua la tutela dal punto di vista oggettivo, vale a dire delle mansioni svolte, nonché soggettivo, comprendendo tutte le persone che svolgono l’attività lavorativa in un determinato ambiente lavorativo.

Per approfondire leggi Gli obblighi del datore di lavoro

Sentenza collegata

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