L’assistenza al lavoratore infortunato

Redazione 22/02/18
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I datori di lavoro obbligati

I datori di lavoro che vengono considerati, ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. 1124/1965, soggetti assicuranti sono: le persone e gli enti privati o pubblici, compresi lo Stato e gli Enti locali, che esercitano attività che obblighino all’assicurazione obbligatoria; le società cooperative e ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituite totalmente o in parte da prestatori d’opera, nei confronti dei propri soci addetti ai lavori nei modi previsti nel n. 7) dell’art. 4 del d.P.R. 1124/1965; le compagnie portuali nei confronti dei propri iscritti, adibite alle operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere di
merci o di materiali, le carovane di facchini e altri simili aggregati di lavoratori, nei confronti dei propri componenti; gli armatori delle navi o coloro che sono ritenuti tali dalla legge, nei confronti degli addetti alla navigazione e alla pesca marittima; le società concessionarie dei servizi radiotelegrafici di bordo, nei confronti dei radiotelegrafisti di bordo, non assunti direttamente dagli armatori;
le scuole o gli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, gli enti gestori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali o di cantieri scuola, nei confronti delle persone e nei limiti di cui all’art. 4, n. 5, del d.P.R. 1124/1965; le case di cura, gli ospizi, gli ospedali, gli istituti di assistenza e beneficenza, nei confronti delle persone e nei limiti di cui all’art. 4, n. 8, del d.P.R. 1124/1965; gli istituti e gli stabilimenti di prevenzione e di pena, nei confronti delle persone e nei limiti di cui all’art. 4, n. 9, del d.P.R. 1124/1965; gli appaltatori e i concessionari di lavori, opere e servizi, anche se effettuati per conto dello Stato, di Regioni, di Province, di Comuni o di altri Enti pubblici.

Infortunio sul lavoro: i presupposti

Gli elementi integranti l’infortunio sul lavoro, da un’attenta lettura degli artt. 2 e 210 del d.P.R. 1124/1965, sono: la causa violenta; l’occasione di lavoro; il rischio elettivo.
La “causa violenta” è qualunque azione, operante in danno altrui, tale da produrre lesioni all’organismo umano; più precisamente essa rappresenta un’azione di qualsiasi natura che abbia i requisiti di esteriorità (in quanto deve provenire dal mondo esterno), di idoneità lesiva (essendo in grado di provocare lesioni tali da determinare la morte o un’inabilità assoluta o parziale) e di concentrazione cronologica (nel senso che deve agire in un tempo ristretto, convenzionalmente indicato nel turno giornaliero di lavoro). Preme evidenziare, comunque, che l’espressione “causa violenta” (44) ha subito profonde evoluzioni per il progressivo sviluppo del sistema di tutela infortunistica; infatti rispetto al significato originario – che, facendo riferimento al carattere traumatico delle cause meccaniche che costituivano la categoria prevalente di fattori infortunistici, richiedeva una notevole intensità della causa stessa – la nozione attuale comprende qualsiasi fattore presente nell’ambiente di lavoro, in modo esclusivo o in misura significativamente diversa rispetto all’ambiente esterno, e che, agendo in maniera concentrata, provochi un infortunio sul lavoro, ovvero, in maniera lenta, una malattia professionale.

I presenti contributi sono tratti da

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