Malattia professionale chiarimenti dell’INAIL

Redazione 27/01/14
Scarica PDF Stampa

 Lilla Laperuta

In materia di malattia professionale, l’INAIL, con la Circolare n. 5 del 21 gennaio 2014,  ha chiarito che in caso di esposizione allo stesso rischio patogeno dopo il riconoscimento della malattia professionale e della relativa indennità, il decorso di un quinquennio può dare titolo alla legittimità di una nuova denuncia.

Nello specifico l’INAIL, con la Circolare n. 5 del 21 gennaio 2014, ha precisato che alla luce di quanto statuito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 46 del 12 febbraio 2010, nei casi di protratta esposizione al rischio morbigeno per un periodo successivo al riconoscimento della malattia professionale, non si potrà parlare di aggravamento ma di necessario riconoscimento di una nuova malattia professionale.

In riferimento alla decorrenza dei termini prescrizionali, l’INAIL distingue  tra le seguenti casistiche:

1. i postumi derivanti dalla nuova malattia sono unificabili con quelli derivanti dalla patologia precedentemente riconosciuta;

2. i postumi non sono suscettibili di unificazione.

Nel primo caso – fermi i principi di carattere generale sulla conoscibilità degli elementi costitutivi del diritto –  il termine triennale di prescrizione decorre dal momento in cui la nuova malattia determina postumi permanenti superiori a quelli in precedenza riconosciuti.

Nel secondo caso, la prescrizione del diritto al riconoscimento della nuova malattia decorre dal momento in cui il grado di menomazione conseguente alla nuova malattia sia almeno pari al minimo indennizzabile.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento