Lotta alla pedopornografia: approvato dal Consiglio dei Ministri un decreto per rafforzare la tutela dei minori

Redazione 25/11/13
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Anna Costagliola

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 21 novembre scorso, ha approvato lo schema di decreto legislativo in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. Il provvedimento, che attua la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 e sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, costituisce un importante strumento di rafforzamento della tutela dei minori, andando ad integrare, sia sul piano sostanziale che delle indagini, un apparato normativo, come quello italiano, che in materia è già puntuale e ricco di strumenti di tutela.

L’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, compresa la pornografia minorile, costituiscono, infatti, gravi violazioni dei diritti fondamentali, in particolare del diritto dei minori alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere, come sancito nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Reati gravi come quelli in oggetto richiedono un approccio globale che comprende l’azione penale contro gli autori del reato, la protezione delle vittime minorenni e la prevenzione del fenomeno, il tutto in funzione del preminente interesse del minore.

È nell’evidenziata direzione che si pone il testo del provvedimento approvato dal Governo. Implementazione di nuove circostanze aggravanti, estensione dell’uso delle intercettazioni telefoniche o ambientali al delitto di adescamento di minori e previsione, per lo stesso reato, della responsabilità amministrativa degli enti. Sono queste le novità contenute nel decreto legislativo in materia di pedopornografia. Nel particolare, detto provvedimento inserisce tre nuove fattispecie aggravanti per l’ipotesi in cui il reato sia commesso:

1) da più persone riunite;

2) da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività;

3) con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

Inoltre, viene integrato il catalogo dei reati per i quali è consentito, pur in presenza di un massimo edittale della pena inferiore ai cinque anni di reclusione, l’utilizzazione dello strumento delle intercettazioni telefoniche o telematiche, ora esteso anche al delitto di cui all’art. 609undecies c.p. (adescamento di minori). Sul versante della responsabilità amministrativa degli enti, poi, viene esteso anche al suddetto delitto il catalogo dei reati in relazione ai quali è possibile configurare la responsabilità dell’ente a vantaggio del quale l’illecito può essere commesso.

Infine, si è ritenuto opportuno introdurre l’aumento, in misura non eccedente i due terzi, delle pene previste per i reati compiuti con l’utilizzo dei mezzi di anonimizzazione dei siti sotto controllo. La norma fa riferimento alle attività investigative sottocopertura che hanno consentito di mettere in luce l’utilizzo di «darknet», ovvero di mercati neri on-line, reti di scambio del «deep web», vale a dire di quella parte di web «sommersa» in cui sistemi di «anonimizzazione» impediscono il tracciato dei dati di accesso telematico degli internauti, compromettendo seriamente l’acquisizione delle prove delle condotte criminose.

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