L’operatività della Scia in sanatoria

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Gli effetti della presentazione dell’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n° 380/2001 e la  operatività della Scia in sanatoria

Indice

1. Oscillazioni giurisprudenziali

La giurisprudenza amministrativa ha esaminato, con conclusioni differenti, le questioni relative al silenzio formatosi sull’istanza di accertamento di conformità, essendo ancora discussa  l’operatività della c.d. “scia in sanatoria” prevista dal quarto comma dell’art. 37 del D.P.R. n° 380/2001.
In particolare, tale  norma distingue la scia in sanatoria a intervento concluso (art. 37, comma 4), che prevede che il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile possano ottenere la sanatoria dell’intervento ove sussista la doppia conformità dell’intervento realizzato, che  deve risultare conforme sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione dell’intervento che a quella vigente al momento della presentazione della domanda, versando una somma il cui valore è stabilito dal responsabile del procedimento (non superiore a 5.164 Euro e non inferiore a 516 Euro), dalla scia in sanatoria presentata con intervento in corso di esecuzione (art. 37, comma 5), che comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 Euro.
A differenza di quanto previsto per l’accertamento di conformità di cui all’art. 36 del  D.P.R. n° 380/2001 per il quale, in caso di inerzia a seguito della presentazione della domanda, è la stessa norma che qualifica espressamente l’eventuale silenzio dell’Amministrazione come diniego, l’art. 37 del D.P.R.  n°380/2001 nulla dispone sul punto.
In assenza di un chiaro dato normativo, la giurisprudenza amministrativa ha seguito orientamenti differenti .
Secondo un primo orientamento giurisprudenziale il silenzio sull’istanza di sanatoria di cui agli artt. 36 e 37, comma 4, D.P.R n. 380/2001 sarebbe da qualificarsi come silenzio rigetto.
Pertanto, anche qualora la procedura del c.d. accertamento di conformità venga  esperita in relazione a intervento edilizio oggetto di s.c.i.a., e non, come nel caso dell’art. 36 citato,  di permesso di costruire, “la mancata pronuncia dell’amministrazione sulla relativa domanda entro sessanta giorni dal suo ricevimento ha il valore di diniego tacito della sanatoria” (TAR Campania, Sezione Terza, 18.5.2020, n.1824; T.A.R. Campania, Sezione Seconda, 10.6.2019, n.3146).
Da tanto  scaturisce un onere di impugnazione da parte del privato interessato, qualora, a fronte del decorso del termine, non vi sia una pronuncia espressa dell’Amministrazione procedente, onde evitare il consolidamento della posizione lesiva a proprio sfavore.
Un altro orientamento giurisprudenziale è nel senso di ritenere che il silenzio della PA debba qualificarsi come assenso ( TAR Campania, Salerno, sentenza n. 809/2022).
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2. L’orientamento prevalente

Un terzo orientamento, da ritenersi prevalente, ritiene invece che il procedimento può considerarsi favorevolmente concluso per il privato solo quando vi sia un provvedimento espresso dell’Amministrazione procedente, pena la sussistenza di un’ipotesi di silenzio inadempimento ( TAR Campania Salerno, Sezione Seconda, 23.8.2019, n.1480; TAR Campania Napoli, Sezione Terza, 23.5.2019, n. 2755).
Secondo tale  impostazione ermeneutica,  l’art. 37 non solo non prevede esplicitamente un’ipotesi di silenzio significativo, a differenza dell’art. 36 del medesimo D.P.R. n. 380 del 2001, ma, al contrario, stabilisce che il procedimento si chiuda con un provvedimento espresso, con applicazione e relativa quantificazione della sanzione pecuniaria a cura del Responsabile del procedimento.
Dalla lettura della norma emerge che la definizione della procedura di sanatoria non può quindi prescindere dall’intervento del Responsabile del procedimento competente a determinare, in caso di esito favorevole, il quantum della somma dovuta sulla base della valutazione dell’aumento di valore dell’immobile compiuta dall’Agenzia del Territorio (TAR Lazio- Roma, Sezione Seconda quater, 9.4.2020, n. 3851).
Ne deriva che il Comune dovrà pronunciarsi, con  provvedimento espresso, sulla istanza di sanatoria, previa verifica dei relativi presupposti di natura urbanistico-edilizia di cui al citato art. 37 D.P.R. n. 380/2001( T.A.R. Campania, Napoli, Sezione Terza, 23/05/2019, n.2755; Sezione Seconda , 23/04/2019, n.2233;  TAR Campania- Salerno , Sezione Terza, n° 2673/2022).

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