L’obbligo di provvedere della PA sull’istanza di revisione prezzi

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Il TAR Lazio, con sentenza n. 5636/2022, affronta il tema dell’istanza di revisione prezzi proposta da un’azienda di apparecchi medicali nei confronti della ASL RM2 e mai riscontrata dalla stessa.

In particolare, si tratta di un ricorso avverso il silenzio-inadempimento della PA: a seguito di PEC contenente istanza revisionale inoltrata il 10/12/2021 in ordine al rapporto di appalto stipulato con contratto del lontano 2009 la Stazione Appaltante non dava riscontro, assumendo un atteggiamento latente.

L’azienda di apparecchi medicali chiede la revisione dei prezzi degli apparecchi medicali forniti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis.

A seguito di inerzia della PA, con ricorso del 17 maggio 2022 l’Azienda ha convenuto l’ASL dinanzi al TAR per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio e, di conseguenza, per ordinare di provvedere alla PA di esaminare di richiesta di revisione e giungere ad un provvedimento espresso.

     Indice

  1. Sulla giurisdizione della revisione prezzi
  2. Sull’obbligo di provvedere da parte della PA

1. Sulla giurisdizione della revisione prezzi

L’ASL eccepisce in prima battuta il difetto preliminare di giurisdizione del Giudice Amministrativo in quanto trattasi di controversia devoluta alla giurisdizione del Giudice Ordinario.

Il TAR, tuttavia, precisa che, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a ., rientra nella giurisdizione del G.A. la controversia inerente alla revisione dei prezzi in un contratto qualificabile come appalto pubblico di servizi, atteso che l’art. 244 del Codice dei contratti pubblici – superando la tradizionale distinzione in base alla quale erano devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario le controversie relative al quantum della revisione prezzi e al G.A. quelle relative all’ an debeaturimpone la concentrazione dinanzi alla stessa autorità giurisdizionale di tutte le cause relative all’istituto della revisione dei prezzi negli appalti pubblici ad esecuzione continuata e periodica, con conseguente potere del Giudice Amministrativo di conoscere della misura della revisione e di emettere condanna al pagamento delle relative somme.

Non si tratta, infatti, si una posizione di diritto soggettivo dell’appaltatore, ma di interesse legittimo, in quanto lo stesso ha interesse a che il procedimento amministrativo di revisione prezzi che lo interessa sia concluso nel più breve termine possibile e, soprattutto, con un provvedimento motivato ed espresso in coerenza con la Legge 241/1990.

La qualificazione in termini “autoritativi” del potere di verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale comporta che il privato potrà quindi avvalersi solo dei rimedi e delle forme tipiche di tutela dell’interesse legittimo e quindi rivolgendosi al Giudice Amministrativo per l’ordine alla PA dell’adozione del provvedimento espresso a seguito di istruttoria svolta e nell’ambito dell’esercizio del proprio potere discrezionale nei limiti della legge.

L’ASL RM eccepisce altresì la prescrizione del diritto: il TAR tuttavia precisa che il giudizio ha ad oggetto proprio il silenzio serbato dall’amministrazione e sarebbe illogico ammettere un decorso prescrittivo del diritto. Proprio la giurisprudenza amministrativa tra l’altro sottolinea che “al fine di ottenere il compenso revisionale, la parte interessata ha l’onere di attivarsi entro un tempo ragionevole che non può essere superiore a quello stabilito per la prescrizione dei diritti di credito, attesa la natura indisponibile del diritto in questione e la mancanza di un espresso termine normativo entro il quale lo stesso può essere fatto valere” (TAR Napoli n. 7238/2021).

Comportamento che, ad avviso del TAR, l’azienda medicale ha diligentemente tenuto.


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2. Sull’obbligo di provvedere da parte della PA

La ratio del meccanismo di revisione prezzi è riconducibile alla salvaguardia dell’interesse pubblico a che le opere commissionate dalla PA siano svolte a regola d’arte e nei tempi concordati, in quanto a causa dell’eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni l’appaltatore potrebbe recedere oppure svolgere le opere non a regola d’arte e con evidenti mancanze. Tutela ovviamente altresì l’appaltatore, riconoscendo il suo diritto al giusto compenso per il lavoro svolto.

Sotto il versante normativo, l’art. 115 del D. Lgs. 163/2006 precisa che “Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5

La norma prevede l’obbligo da parte delle PA di inserire nei contratti clausole di revisione periodica dei prezzi, e non un meccanismo revisionale automatico sulla base di determinati parametri. Il secondo periodo della norma è chiaro, tra l’altro, nell’evidenziare la necessità di un propedeutico procedimento amministrativo alla base del provvedimento espresso della PA in quanto, appunto “la revisione viene operata sulla base di una istruttoria” confermando la statuizione già operata in sede di giurisdizione, e cioè che non si tratta di un diritto soggettivo, ma di un interesse legittimo alla base della richiesta del privato.

Il TAR, tra l’altro, condanna la condotta inerte tenuta dalla ASL, che si pone in contrasto con i principi di buon andamento della P.A.: il legislatore ha da tempo intrapreso la strada diretta a porre fine alla prassi negativa degli uffici di non rispondere alle istanze dei privati. La giurisprudenza, tra l’altro, ha sottolineato che “ In presenza di una formale istanza l’amministrazione è tenuta a concludere il procedimento anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte: il legislatore, infatti, ha imposto alla P.A. di rispondere in ogni caso (tranne i casi limite di palese pretestuosità) alle istanze dei privati nel rispetto dei principi di correttezza, buon andamento, trasparenza, consentendo alle parti di difendersi in giudizio in caso di provvedimenti lesivi dei loro interessi giuridici ” (cfr. C. di St. n. 3118/2020; TAR Roma n. 1818/2022).

Per tutte le ragioni sopra esposte, il TAR ritiene sussistente l’obbligo di provvedere, ai sensi dell’art. 2, l. n. 241/90, ed ordina alla ASL RM di pronunciarsi sull’istanza presentata dal ricorrente entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza, pena la nomina di un commissario ad acta.

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Pietro Pallesca

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