Lo strumento utilizzato per misurare la velocità non è idoneo a rilevare il passaggio con la luce rossa

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Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Lecce, Avv. ***********************, con una recente pronuncia depositata in cancelleria il 09.01.07.
In particolare, la richiamata sentenza si segnala, da un lato, per la completezza con cui il GdP salentino ha ribadito importanti principi, ormai consolidati nella giurisprudenza di merito, afferenti al problema della corretta utilizzazione delle apparecchiature elettroniche necessarie ad accertare le infrazioni al Codice della Strada e, dall’altro, per l’enucleazione di nuovi importanti principi.
Quanto ai citati principi confermati dal Giudice adito, questi sono:
          l’onere in capo alla P.A. circa la prova della perfetta funzionalità ed omologazione dell’apparecchiatura elettronica utilizzata, essendo insufficiente la sola documentazione fotografica a costituire piena prova dell’avvenuta violazione dell’art. 146, comma 3, del CdS, con conseguente applicazione dell’art. 23, penultimo comma, della L. 689/81, che impone l’accoglimento dell’opposizione quando non ci sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente;
          la necessità che l’apparecchiatura sia installata in posizione protetta e non manomettibile;
          la presenza di almeno due fotografie, una scattato dopo il superamento della linea di arresto, che deve essere visibile, e l’altra quando il mezzo è al centro dell’incrocio;
          la necessità che sulle foto debbano essere indicati anche i secondi, poiché l’omologazione prevede un lasso di tempo tra il primo ed il secondo scatto.    
Quanto, invece, ai nuovi principi statuiti dal Giudice leccese, il riferimento è:
          alla inidoneità dello strumento utilizzato per misurare la velocità (nella specie “velomatic”) a rilevare il passaggio con la luce rossa;
          alla nullità del verbale di contestazione – per violazione delle norme del CdS che, nelle ipotesi di mancata contestazione immediata, impongono una serie di attività (per nulla dimostrate nel corso del procedimento) – nel caso di assenza di sottoscrizione dello stesso, inviato a mezzo posta, prestampato e, pertanto, predeterminato nella sua motivazione.
   
Avv. ****************
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO –
 
IL GIUDICE DI PACE DI LECCE
 
Avv. *********************** ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
nella causa civile iscritta al numero del ruolo generale indicato a margine, avente l’oggetto pure a margine indicato, discussa e passata in decisione all’udienza del 18.122006, promossa da:
 
……….., elettivamente domiciliata in Lecce presso lo studio dell’avv.to ***********, che la rappresenta e difende come da mandato in atti,
 
RICORRENTE
 
CONTRO
 
Comune di Surbo, in persona del Sindaco pro tempore,
 
RESISTENTE
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
Con ricorso depositato il 10.07.2006 …………… proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento n. PH 466/2006, rilevato dalla Polizia Municipale di Surbo il 27.022006 e notificato il 9.06.2006, per violazione dell’art 146 co.3° del C.d.S., per aver proseguito la marcia nonostante il semaforo proiettasse luce rossa.
 
Infrazione accertata a mezzo apparecchio Photored FTR., senza che in loco vi fosse alcun vigile preposto al controllo.
 
Eccepiva la ricorrente la nullità del verbale impugnato per carenza di diversi elementi e dati richiesti a favore del cittadino per garantire la perfetta utilizzazione degli strumenti elettronici, in particolare mancata omologazione e taratura, con mancanza delle condizioni prescritte per l’utilizzo della strumentazione elettronica senza la presenza dell’organo di polizia.
 
Concludeva per l’accoglimento de! ricorso e per l’annullamento del verbale opposto.
 
Disposta la comparizione delle parti per l’udienza del 18.12.06, ricorso e decreto venivano regolarmente notificati alla ricorrente ed al Comune di Surbo il quale rimetteva a questo Giudice la documentazione relativa all’illecito amministrativo di cui trattasi.
Alla suddetta udienza, fissata anche per la discussione, le parti si riportavano ai propri scritti, chiedendone l’accoglimento ed il Giudicante decideva la causa dando lettura in udienza del dispositivo.
 
Motivi della decisione
 
Il ricorso proposto da ……… avverso il verbale PH n° 466/06, elevato dalla Polizia Municipale di Surbo, è fondato e va, pertanto, accolto.
 
Il verbale oggetto del presente ricorso e l’accertamento che esso presuppone si fondano esclusivamente sulle risultanze dell’apparecchiatura elettronica F.T.R. e pertanto, non vi è prova certa sulla responsabilità dell’opponente atteso che al momento del rilevamento dell’infrazione non vi era in (loco alcun vigile preposto al controllo e lo strumento elettronico utilizzato era ancora omologato ai sensi del precedente decreto del 27 gennaio 2000 — Prot. 430 del Ministero dei Lavori Pubblici, per i! quale era richiesta necessariamente la presenza dell’operatore di Polizia Municipale ed erano omologati solo come “ausilio a vigile in servizio” per la lettura e la trascrizione manuale delle targhe dei veicoli in infrazione e che fosse in funzione, oltre l‘incrocio, altra lanterna semaforica di ripetizione del segnale, in posizione tale da poter essere inquadrata nel campo di visuale dell’apparecchio fotografico.
 
In merito, pertanto, si precisa che, in deroga al principio generale della contestazione immediata (che è la regola generale che può essere derogata solo in presenza di determinate condizioni), potrebbe essere ammissibile la contestazione non immediata dell’infrazione, in assenza dell’organo di polizia, solo se il rilevamento avvenga a mezzo di utilizzo di apparecchiature debitamente omologate e previa l’applicazione ed osservanza delle prescrizione imposte come ad es. che l’apparecchiatura sia installata in posizione protetta e non manomettibile, la foto deve riprodurre la panoramica dell’incrocio con il semaforo o l’altra lanterna dopo l’incrocio, devono essere scattate almeno due fotografie, una dopo il superamento della linea di arresto,’ che deve essere visibile e l’altra quando il mezzo è al centro dell’incrocio; inoltre, proprio perché l’omologazione prevede un lasso di tempo tra il primo ed il secondo scatto, sembra scontato che sulle foto debbano essere indicati anche i secondi.
 
Ebbene, in merito a tanto, nulla la P. A. ha provato in ordine alla perfetta funzionalità ed omologazione dell’apparecchiatura elettronica utilizzata che, peraltro, per quel che risulta dalla fotografie in atti, è un “velomatic”, idoneo a rilevare la velocità e non il passaggio con la luce rossa.
 
Per le considerazioni innanzi esposte è evidente l’insufficienza della sola documentazione fotografica a costituire piena prova dell’avvenuta violazione dell’art. 146 comma 3del C.d.S., con conseguente applicazione dell’art. 23, penultimo comma della L. 689/81, che impone l’accoglimento dell’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’ opponente.
 
Ed invero, l’esame dei verbale di accertamento e contestazione inviato al ricorrente per mezzo posta, prestampato, privo di sottoscrizione e, pertanto, predeterminato nella sua motivazione, non può ritenersi rispettoso delle norme del C.d.S., le quali, nelle ipotesi di mancata contestazione immediata, impongono una serie di attività per nulla dimostrate nel corso del procedimento.
 
Il verbale de quo è stato, pertanto, illegittimamente emesso e conseguentemente il ricorso è fondato e deve essere accolto.
 
In ragione della materia trattata, ritiene il Giudicante che sussistano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
 
P.Q.M.
 
IlGiudice di Pace di Lecce:
 
– accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il verbale n° PH 466/06 della Polizia
 
Municipale di Surbo con ogni conseguenza di legge.
 
Spese compensate.
 
Così deciso in Lecce,il 18.12.O6
 
IL GIUDICE Dl PACE
 
Avv. ***********************

Matranga Alfredo

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