Lo scioglimento delle amministrazioni locali per infiltrazioni mafiose: disciplina attuale e prospettive di modifica

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Nel capitolo 1 del presente lavoro (§ 1 Cenni storici) ci si occupa di ricostruire la storia dell’istituto oggetto della presente consulenza, partendo dall’intervento legislativo iniziale (D. L. 31 maggio 1991, n. 164, che aggiunse l’art. 15-bis alla L. n. 55 del 1990), sino alla disciplina vigente (artt. 143 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, T. U. Enti locali).
 
Il capitolo 2 (§ 2 La procedura di scioglimento) ricostruisce l’iter legislativo   dello scioglimento dell’ente per infiltrazioni mafiose e le garanzie giurisdizionali (ricorso al TAR in primo grado ed al CdS in grado d’appello).
 
Al capitolo 3 (§ 3 Problematiche derivanti dall’applicazione della norma. L’elaborazione della giurisprudenza costituzionale) si dà conto del dibattito sulla legittimità costituzionale delle norme in discussione. La Corte costituzionale, con sentenza 103 del 10/19.03.1993, ha ritenuto l’istituto in esame costituzionalmente legittimo, atteso che la disciplina sullo scioglimento mira a tutelare la “piena autonomia di giudizio” e la libera e democratica volontà che l’ente deve esprimere “al di fuori di ogni indebita ingerenza o pressione esterna”.
 
Nel capitolo 4 (§ 4 Problematiche derivanti dall’applicazione della norma. Il dibattito legislativo) si illustrano i contenuti di un Documento di sintesi della Commissione parlamentare Antimafia, che indica alcune opportune modifiche al testo normativo vigente, alla stregua delle esperienze scaturite dalla concreta applicazione della legge. Le stesse consistono in: a) previsione di commissariamento dell’area gestionale, nell’ipotesi in cui le infiltrazioni non possano attribuirsi al livello politico; b) ipotesi di scioglimento nei casi in cui risulti compromessa anche l’imparzialità dell’amministrazione, oltre al buon andamento; c) previsione di un potere di sospensione o decadenza dalla funzione svolta per il singolo eletto o dirigente; d) termine per l’esecuzione delle indagini intraprese dalla commissione d’accesso, determinato in tre  mesi; e) previsione del medesimo termine per l’emanazione del provvedimento definitivo; f) facoltà riconosciuta al Prefetto di consultare il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica; g) indicazione espressa nella relazione commissariale dei punti critici dell’azione amministrativa riscontrati; h) istituzione di un ruolo dei Commissari straordinari presso il Ministero dell’Interno; i) previsione della provenienza dei Commissari da un territorio provinciale diverso da quello d’appartenenza dell’ente sciolto; l) possibilità per la Commissione di stipulare contratti a trattativa privata anche in deroga alla normativa di evidenza pubblica; m) verifica della Commissione su pregresse aggiudicazioni di appalti, affidamento in concessione di servizi pubblici locali, concessioni edilizie, autorizzazioni amministrative ed incarichi professionali; n) potestà di spostamenti del personale dell’ente, anche in deroga alle norme in materia di contrattazione e concertazione con le organizzazioni sindacali; o) previsione di una sanzione di ineleggibilità a carico dei soggetti che abbiano dato causa all’infiltrazione mafiosa nell’ente; p) devoluzione della cognizione delle vicende giurisdizionali inerenti lo scioglimento unicamente al TAR Lazio (Roma).
Il capitolo 5 (§ 5. Il progetto di legge Sinisi – Cristaldi) dà conto della presentazione del progetto di legge modificativo della vigente disciplina dello scioglimento degli enti per infiltrazioni mafiose.
Il DDL recepisce i contenuti della relazione di cui al § 4.
 
Avv. Vincenzo Grimaldi
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Grimaldi Vincenzo

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