Lo scioglimento del matrimonio

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Lo Scioglimento del Matrimonio è diverso dall’Annullamento.

Ogni matrimonio si scioglie, mentre l’annullamento per vizio nella formazione del vincolo è rara eccezione.

Lo scioglimento del matrimonio lascia validi gli effetti dello stesso sino alla cessazione del rapporto, mentre l’annullamento è il riconoscimento che mancavano i requisiti per una valida unione.

Il divorzio

Il divorzio determina lo scioglimento del matrimonio civile che ne determina la cessazione degli effetti civili.

Il Divorzio è stato introdotto nell’ordinamento italiano nel dicembre del 1970 con la legge n. 898. Nello stesso anno il Parlamento approvava le norme che istituivano il referendum con la legge n.352 del 1970.

Gli antidivorzisti, cogliendo l’occasione, si organizzarono per abrogare la legge attraverso il ricorso al referendum.

Gli italiani furono chiamati il 12 maggio 1974 a decidere se abrogare la legge Fortuna-Baslini, la predetta legge n.898/1970.

Parteciparono al voto l’87,7% degli aventi diritto, votarono no il 59,3%, mentre i sì furono il 40,7% .

Successivamente, la normativa fu modificata varie volte dalle leggi 436/1978 e 74/1987.

Con la legge del 1987 si ridussero i tempi necessari per giungere alla sentenza definitiva di divorzio e si diede al giudice la facoltà di pronunciare una sentenza parziale che dichiarasse in tempi brevissimi lo scioglimento definitivo del vincolo oppure il divorzio, separatamente dalla discussione sulle altre condizioni accessorie dello scioglimento oppure sulle questioni economiche, l’affidamento dei figli e altro, si volle evitare che vi fossero cause instaurate al solo fine di procrastinare lo scioglimento del vincolo matrimoniale.

Le condizioni per ottenere il divorzio

Il Tribunale prima di dichiarare lo scioglimento del vincolo matrimoniale, se si tratta di matrimonio  civile, o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, se si tratta di matrimonio concordatario, dovrà accertare l’esistenza di due condizioni.

La prima, di natura soggettiva, è costituita dalla fine della comunione materiale tra i coniugi, costituita dalla stabile convivenza, da un’organizzazione domestica comune, dal reciproco aiuto personale e dalla presenza di rapporti sessuali, della comunione spirituale consistente nell’affetto reciproco, nell’ascolto, nell’aiuto e nel sostegno psicologico reciproci, nella comprensione e nella condivisione di varie questioni, sulle quali si fonda l’affectio coniugalis che li lega in una vera comunanza di vita e di spirito.

La seconda, di natura oggettiva, costituita dall’esistenza di una delle cause tassativamente previste dalla legge, art.3 Legge 898/1970.

Che sia stata omologata la separazione consensuale oppure sia stata pronunciata, con sentenza definitiva, la separazione giudiziale e siano trascorsi almeno dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi in caso di separazione consensuale.

In caso di separazione consensuale senza procedura giudiziaria, il termine di sei mesi decorre dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso davanti all’ufficiale dello stato civile.

Che uno dei coniugi sia stato condannato all’ergastolo o a qualsiasi pena detentiva per reati di particolare gravità.

Che uno dei coniugi, cittadino straniero, abbia ottenuto nel suo paese l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio oppure abbia contratto un altro matrimonio.

Che il matrimonio non sia stato consumato.

Il divorzio è ammesso sia per il matrimonio civile sia per quello concordatario.

Nel secondo caso il Tribunale può pronunciare esclusivamente la cessazione degli effetti civili, non lo scioglimento, perché gli effetti religiosi vengono meno con la dichiarazione di nullità del sacramento del matrimonio, che può essere pronunciato in modo esclusivo dall’Autorità ecclesiastica.

Gli effetti del Divorzio

Quando si parla di divorzio si parla sia di scioglimento del vincolo matrimoniale sia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.

Nell’ordinamento italiano esistono due forme di matrimonio, quello civile e quello concordatario.

Si parla di scioglimento del Vincolo Matrimoniale, quando s ha il divorzio in relazione al matrimonio civile, celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile.

Si ha la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando  si ha il divorzio in relazione al matrimonio concordatario, il matrimonio celebrato in Chiesa e trascritto nei registri dello stato civile, con effetti sia civili sia religiosi.

La sentenza di divorzio produce determinati effetti personali, che sono:

-Il mutamento dello stato civile dei coniugi, che permette ad entrambi di contrarre altre nozze.

-La perdita del cognome del marito da parte della moglie, salvo che la stessa sia autorizzata dal giudice a continuare a utilizzarlo.

La sentenza di divorzio ha i seguenti effetti patrimoniali:

L’eventuale corresponsione di un assegno divorzile periodico per il mantenimento del coniuge che sia privo di redditi adeguati e si trovi nell’oggettiva impossibilità di procurarseli.

È possibile che esso sia sostituito da un assegno in un’unica soluzione, se le parti si accordino.

In base alla legge, l’assegno di mantenimento al coniuge al quale non si possa addebitare la separazione è condizionato alla mancanza di adeguati redditi propri (art. 156 comma 1 c.c.) e la sua quantificazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato (comma 2).

Condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge al quale non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, occorrendo avere riguardo, al fine della valutazione dell’adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l’assegno, al parametro di riferimento costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, come condizione alla qualità delle esigenze e l’entità delle aspettative dello stesso richiedente, non assumendo rilievo il più modesto tenore di vita subito o tollerato.

La separazione di solito determina la cessazione di una serie di benefici e consuetudini di vita e anche il diretto godimento di beni.

Il tenore di vita goduto in costanza della convivenza va identificato in relazione allo “standard” di vita reso possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo conto delle potenzialità  che derivano dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e delle fondate aspettative per il futuro.

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