Litisconsorzio e sospensione necessaria del processo civile. Le Sezioni Unite sulla questione concernente i presupposti soggettivi di applicazione dell’art. 75, comma 3 c.p.p.

Redazione 04/09/19
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di Francesco Martire

Sommario

1. Cass. civ., Sez. Un., 21.05.2019 n. 13661

2. Vicenda e contenuto della decisione

3. Questioni poste in luce dal provvedimento

4. Il dibattito interpretativo: uniformità di giudicati o ragionevole durata del processo?

5. Riflessioni conclusive

1. Cass. civ., Sez. Un., 21.05.2019 n. 13661

Le Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., 21.05.2019 n. 13661) hanno annullato l’ordinanza di sospensione, emanata dal Tribunale ai sensi dell’art. 75, comma 3 c.p.p., disponendo la prosecuzione del processo civile ed affermando il seguente principio di diritto: «In tema di rapporto tra giudizio penale e giudizio civile, i casi di sospensione necessaria previsti dall’art. 75, 3 co., c.p.p., che rispondono a finalità diverse da quella di preservare l’uniformità dei giudicati, e richiedono che la sentenza che definisca il processo penale influente sia destinata a produrre in quello civile il vincolo rispettivamente previsto dagli artt. 651, 651- bis, 652 e 654 c.p.p., vanno interpretati restrittivamente, di modo che la sospensione non si applica qualora il danneggiato proponga azione di danno nei confronti del danneggiante e dell’impresa assicuratrice della responsabilità civile dopo la pronuncia di primo grado nel processo penale nel quale il danneggiante sia imputato».

2. Vicenda e contenuto della decisione

Il padre, i fratelli, il coniuge ed i discendenti di un soggetto deceduto a seguito di un incidente stradale hanno proposto azione di risarcimento danni innanzi al Tribunale civile nei confronti del proprietario – conducente del veicolo investitore e della sua compagnia assicurativa della responsabilità civile.

Il Tribunale, preso atto dell’avvenuta costituzione dei soli fratelli del defunto quali parti civili nell’ambito processo penale instaurato avverso l’autore dell’incidente, ha disposto la sospensione del processo ai sensi dell’art. 75, comma 3 c.p.p., in quanto l’azione civile era stata proposta solo successivamente alla emanazione, da parte del Giudice penale di prime cure, della sentenza di condanna dell’imputato.

Gli attori del processo civile hanno proposto regolamento di competenza avverso la suddetta ordinanza di sospensione e la sesta Sezione civile della Suprema Corte, chiamata a decidere, ha richiesto al Primo Presidente di valutare la possibilità di devolvere il procedimento alla cognizione delle Sezioni Unite, al fine di risolvere il problema concernente la delimitazione dell’ambito di applicazione soggettivo dell’istituto della sospensione necessaria del processo civile, disciplinata dall’art. 75 c.p.p. In particolare, il Collegio rimettente si è interrogato in merito alla necessità di disporre, in tali ipotesi, la sospensione del giudizio civile nei confronti di tutti i litisconsorti o in relazione alla sola domanda risarcitoria proposta nei confronti del danneggiante – imputato o di non considerare operante tout court la sospensione.

La Corte di Cassazione, nella sua composizione più autorevole, ha stabilito che in casi come quello oggetto di decisione non si possa disporre la sospensione del giudizio civile in attesa della definizione di quello penale, in quanto la disposizione di cui all’art. 75, comma 3 c.p.p. rappresenta una deroga alla regola generale della separazione dei giudizi e dell’autonoma prosecuzione di ciascuno di essi. Essa, dunque, deve essere assoggettata ad un’interpretazione restrittiva, relegandone gli effetti alle sole ipotesi in cui il giudizio penale e quello civile siano caratterizzati da identità non solo oggettiva ma anche soggettiva, pena la mancata realizzazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo.

3. Questioni poste in luce dal provvedimento

Il Codice di procedura penale del 1988 ha affermato il principio di separazione del processo penale e civile; conseguentemente, tutte le disposizioni processuali che contemplano l’interferenza di un giudizio rispetto all’altro devono essere interpretate in senso restrittivo, quali eccezioni rispetto alla regola generale dell’originarietà ed autonomia di ciascun ordine giurisdizionale[1].

La suddetta interferenza può verificarsi nel momento in cui il fatto costitutivo del diritto di cui si chiede l’accertamento innanzi al Giudice civile rappresenti allo stesso tempo un fatto penalmente rilevante e dunque sia oggetto di cognizione anche da parte del Giudice penale. Nel caso, poi, in cui la situazione giuridica soggettiva di cui si chiede la tutela al Giudice civile abbia natura risarcitoria, gli artt. 651, 651 bis e 652 c.p.p. prevedono rispettivamente che le sentenze penali irrevocabili di condanna, di proscioglimento per la sussistenza della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p. e di assoluzione abbiano efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o il risarcimento del danno.

Completano la relativa disciplina i commi primo e secondo dell’art. 75 c.p.p., i quali stabiliscono che l’azione civile possa essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato ed a meno che non sia più ammessa la costituzione di parte civile nel processo penale. Il comma terzo della medesima disposizione, inoltre, prevede che nel caso in cui l’azione sia proposta in sede civile nei confronti dell’imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile debba essere sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta ad impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge.

Con riferimento ai profili inerenti alla c.d. «pregiudizialità penale», la disciplina codicistica subordina, dunque, l’applicazione del relativo istituto alla espressa previsione di legge, come confermato dal disposto dell’art. 211 disp. att. c.p.p.[2], stabilendo in particolare che la sospensione necessaria del processo civile dipenda non solo dal previo esercizio dell’azione civile in sede penale ma anche dall’avvenuta pronuncia della sentenza penale di merito in primo grado, la quale è potenzialmente idonea ad accertare in modo definitivo la sussistenza o meno del fatto penalmente e civilmente rilevante.

La questione assume contorni peculiari nei casi di controversie risarcitorie connesse ad infortuni stradali, in quanto in siffatte ipotesi si verifica sul versante civilistico un litisconsorzio necessario tra l’impresa di assicurazione ed il danneggiante. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l’art. 75, comma 3 c.p.p. debba essere interpretato, sulla scorta del dato letterale, in senso restrittivo: l’istituto della sospensione necessaria non può trovare applicazione allorquando il danneggiato abbia esercitato l’azione civile in sede civile non solo nei confronti dell’imputato – danneggiante ma anche contro gli altri coobbligati, a prescindere dal fatto che questi ultimi siano stati citati come responsabili civili nel processo penale. Ciò perché, non potendo l’assicurazione intervenire nel processo penale instaurato nei confronti del danneggiante, il giudizio civile rappresenta l’unica dimensione in cui risulta possibile accertare il diritto al risarcimento del danno con decisione giurisdizionale efficace nei confronti di tutti i litisconsorti necessari[3].

Tanto premesso, si ribadisce che nel caso oggetto della cognizione delle Sezioni Unite il contrasto interpretativo rilevato dal Giudice rimettente dipende dalla non identità delle parti, sia sul lato passivo che su quello attivo, del processo penale e di quello civile risarcitorio. Infatti, il primo giudizio, instaurato nei confronti del solo imputato, è caratterizzato dalla costituzione quali parti civili dei soli fratelli della vittima mentre il secondo, intentato non solo nei confronti del danneggiante ma anche della società assicurativa, vede quali parti attrici il coniuge, i discendenti ed il padre della vittima.

Tale ultimo profilo assume un valore particolarmente pregnante, in quanto la proposizione dell’azione risarcitoria in sede civile nei confronti non solo del danneggiante ma anche della impresa di assicurazione, quale litisconsorte necessaria, determina quel cumulo soggettivo che, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale consolidatosi nella materia delle controversie derivanti da infortuni stradali, impedisce l’applicabilità dell’art. 75, comma 3 c.p.p.

Prendendo le mosse dalla ricostruzione di quest’ultimo orientamento, la sesta Sezione ha deciso di sollecitare l’intervento nomofilattico in commento, ritenendo di non poter condividere pienamente l’opzione restrittiva predominante.

[1] Ex multis cfr. Cass. civ., Sez. 3, 24.10.2018 n. 26905. La Suprema Corte, nell’affermare il principio in base al quale la sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione o per amnistia non ha efficacia extrapenale ed in particolare non dispiega effetti nei giudizi civile ed amministrativo aventi ad oggetto le restituzioni o il risarcimento del danno, ribadisce che gli artt. 651, 652, 653 e 654 c.p.p. costituiscono una deroga al generale principio di autonomia e separazione dei giudizi penale e civile e dunque non sono applicabili in via analogica ai casi non espressamente previsti.

[2] Cfr. Polizzi, Sezioni Unite: il processo penale non sospende quello civile qualora le parti non siano le medesime, 2019. L’Autore sottolinea l’importanza che tale disposizione assume nell’ambito dell’interpretazione attuata dalla sentenza in commento, definita di grande «sensibilità sistematica». Infatti, l’art. 211 disp. att. c.p.p. stabilendo che «salvo quanto disposto dall’articolo 75, comma 2, del codice, quando le disposizioni di legge prevedono la sospensione necessaria del processo civile o amministrativo a causa della pendenza di un processo penale, il processo civile o amministrativo è sospeso fino alla definizione del processo penale, se questo può dare luogo a una sentenza che abbia efficacia di giudicato nell’altro processo e se è già stata esercitata l’azione penale», viene interpretato dalle Sezioni Unite nel senso della tassatività in materia delle ipotesi di sospensione necessaria del processo civile e, conseguentemente, della natura eccezionale delle stesse.

[3] Per la ricostruzione dei profili normativi e pretori della disciplina del rapporto tra i due ordini giurisdizionali si veda Dominici, Percorsi di giurisprudenza. Il rapporto tra il processo civile e il processo penale, 2015.

4. Il dibattito interpretativo: uniformità di giudicati o ragionevole durata del processo?

L’ordinanza interlocutoria[4] sottolinea come l’applicazione della tesi restrittiva si scontrerebbe con la ratio dell’istituto di cui all’art. 75, comma 3 c.p.p., il quale è volto a prevenire la difformità degli esiti dei due giudizi e, contestualmente, a garantire all’imputato la possibilità di opporre un eventuale giudicato penale di assoluzione anche sul versante risarcitorio. In particolare, la produzione degli effetti previsti dall’art. 652 c.p.p. finirebbe col dipendere dalla scelta processuale del titolare del diritto al risarcimento del danno, potendo quest’ultimo decidere se agire in sede civile nei confronti del solo imputato o anche degli altri coobbligati, e tale circostanza comporterebbe un’aperta violazione degli artt. 3 e 24 Cost[5].

Le Sezioni Unite hanno risposto alle perplessità del Giudice rimettente partendo dalla ratio del sistema codicistico, il quale ha previsto in via generale il principio di separazione dei due giudizi specialmente alla luce della necessità di sollecita definizione del processo penale. La realizzazione di tale principio è assicurata dalla disciplina processuale che scoraggia l’esercizio dell’azione civile in sede penale. In particolare, dal combinato disposto degli artt. 75, comma 2 e 652, comma 1 c.p.p. si evince che se l’azione civile non è stata trasferita nel processo penale prima dell’emanazione della sentenza anche non irrevocabile da parte del giudice civile o dello spirare del termine per la costituzione di parte civile nel processo penale, il giudicato penale di assoluzione non potrà essere opposto in nessun caso dal danneggiante. Allo stesso tempo, il danneggiato potrà comunque beneficiare dell’effetto vincolante derivante per l’imputato – danneggiante dalle decisioni irrevocabili di cui agli artt. 651 e 651 bis c.p.p., in quanto «l’operatività delle disposizioni prescinde dalla partecipazione, anche potenziale, del danneggiato»[6].

In tale sistema, dunque, l’esigenza di uniformità dei giudicati assume una minore pregnanza, poiché «il 2° comma dell’art. 75 c.p.p. mostra quindi che, di per sé, la pendenza del processo penale influente non condiziona lo svolgimento di quello civile; sicché la priorità logica del fatto di reato rispetto al risarcimento del danno e alle restituzioni conseguenti non implica necessariamente la priorità cronologica dei relativi accertamenti. Si apre per conseguenza alla possibilità di contraddizione – logica, non pratica, in considerazione della diversità di oggetto dei due processi- tra le due decisioni relative alla responsabilità dell’imputato-danneggiante»[7]. La Corte, peraltro, individua a sostegno del proprio ragionamento diversi referenti normativi, tra i quali spicca, in materia tributaria, l’art. 20 d. lgs. 74/2000. La disposizione in esame, infatti, stabilisce che «Il procedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione»[8].

Alla luce di siffatta ricostruzione l’istituto di cui all’art. 75, comma 3 c.p.p. non può essere considerato strumentale alla prevenzione del conflitto fra giudicati, la cui eventualità deve peraltro essere accettata alla luce del favor separationis che ispira la normativa processuale di riferimento, ma piuttosto alla realizzazione del principio del giusto processo, in base al quale la correttezza delle decisioni giurisdizionali dipende dal fatto che queste ultime siano il frutto di un procedimento in cui sia stato rispettato il diritto di difesa.

La sospensione necessaria, in sostanza, rappresenta un’eccezione[9] alla regola generale della reciproca autonomia dei giudizi e come tale deve essere interpretata in senso restrittivo; conseguentemente «in virtù di quest’interpretazione restrittiva occorre che tra i due giudizi vi sia identità, oltre che di oggetto, anche di soggetti, alla stregua dei comuni canoni di identificazione delle azioni»[10]. Nel caso in esame, dunque, non risulta possibile alcuna operazione ermeneutica di carattere estensivo o analogico, pena la violazione del principio costituzionale di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111, comma 2 Cost., essendovi il rischio che tale ampliamento del raggio di applicazione della disposizione comporti il pregiudizio dell’interesse delle parti alla rapida definizione delle situazioni giuridiche soggettive di cui esse sono titolari.

Inoltre, le Sezioni Unite sottolineano che tale soluzione non può essere confutata dall’obiezione che fa leva sull’asserita violazione del diritto di difesa che deriverebbe, a fronte dell’esclusione della sospensione, dall’impossibilità per l’imputato – danneggiante di avvalersi del giudicato penale di assoluzione. Infatti, ribadiscono i Giudici di legittimità, il processo civile e quello penale si caratterizzano per regole probatorie e di giudizio differenti e da ciò deriva la non meritevolezza dell’interesse dell’imputato ad attendere gli esiti del processo a suo carico.

[4] Si fa riferimento a Cass. civ., Sez. 6, 30.10.2018 n. 27716, la quale a sua volta rinvia alle motivazioni di Cass. civ., Sez. 6, 16.10.2018 n. 25918.

[5] Condivide i dubbi del Giudice rimettente Stella, Cumulo di cause risarcitorie contro più coobbligati solidali e latitudine della sospensione del processo civile per pregiudizialità penale, 2019.

[6] Cfr. Cass. civ., Sez. Un., 21.05.2019 n. 13661, pag. 8.

[7] Ibid., pag. 8.

[8] Sul tema si veda Loconte, La sospensione del processo tributario, 2019. L’Autore specifica che il Legislatore ha configurato la disciplina dei rapporti tra processo tributario e processo penale alla luce del principio del c.d. «doppio binario», in base al quale non è concepibile un arresto nemmeno provvisorio del primo a favore del secondo, trattandosi di ordini giurisdizionali che, pur potendo avere ad oggetto l’accertamento dei medesimi fatti, si caratterizzano per la reciproca autonomia. Interessante, tuttavia, è il riferimento alla necessità di assicurare comunque la comunicazione tra i procedimenti, al fine di prevenire il rischio di giudicati distonici. Nello specifico, l’Autore puntualizza che «nonostante il principio del doppio binario si apprezzi in termini di mutua separazione dei giudizi penale e tributario, il sistema non può comunque considerarsi a compartimenti stagni, specie in fatto di giudicato». Da ciò consegue che il Giudice tributario non possa avvalersi automaticamente dell’efficacia vincolante del giudicato penale relativo agli stessi fatti per i quali sia pendente la controversia fiscale, ma che comunque tutti gli atti del procedimento penale possano essere acquisiti nel processo tributario quali prove documentali ed essere oggetto di autonoma valutazione da parte del Giudice, secondo le relative regole probatorie, ai sensi degli artt. 24, 32 e 58 d. lgs. 546/1992. Si ritiene che le considerazioni illustrate siano indicative delle difficoltà che dottrina e giurisprudenza tutt’ora hanno nell’effettuare un corretto bilanciamento tra l’esigenza di assicurare la certezza dei rapporti giuridici e la celerità dei processi e quella di evitare l’esistenza di contrasti tra pronunce giurisdizionali definitive. D’altronde, la medesima dottrina evidenzia che «se da un lato la pausa procedurale derivante dall’evento sospensivo risulta sicuramente idonea a dilatare i tempi processuali, dall’altro l’effettività della tutela giurisdizionale non può riduttivamente identificarsi con la semplice celerità del giudizio, richiedendo piuttosto un’omogenea disciplina dei rapporti giuridici nonché una correlata armonia di giudicati, sì da sfuggire a sentenze ingiuste perché contraddittorie, in ossequio al principio del giusto processo di cui all’art. 111 Cost». Sul punto si veda anche Dulio, La Suprema Corte ribadisce l’autonomia tra procedimento penale e procedimento disciplinare, 2018. L’Autore, illustrando il contenuto di Cass. civ., Sez. lav., 28.08.2018 n. 21260, spiega come la Corte abbia chiarito che anche nel caso dei rapporti tra procedimento penale e quello disciplinare instaurato, ai sensi dell’art. 55- ter d. lgs. 165/2001, nei confronti dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, non sia configurabile un’ipotesi di sospensione legale necessaria del secondo a favore del primo. Tuttavia, anche in tal caso si precisa come il sistema sia ispirato al principio del «doppio binario», nel senso che gli atti del processo penale possono essere acquisiti nella loro interezza ai fini dell’espletamento dell’istruttoria in sede disciplinare.

[9] La Suprema Corte, in effetti, aveva già in più occasioni ribadito la natura eccezionale dell’istituto della «pregiudizialità penale». In particolare, si veda Mendicino, La pregiudizialità del giudizio penale nel processo civile: non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, 2018. L’Autrice, nel commentare Cass. civ., Sez. 6, 27.11.2018 n. 30738, mette in evidenza come «Già tempo addietro, le Sezioni Unite hanno precisato che non è consentita la sospensione discrezionale del processo, spiegando come, nel quadro della disciplina dell’art. 42 c.p.c. non vi sia più spazio per una discrezionale e non sindacabile facoltà di sospensione del giudizio, esercitabile dal giudice fuori dei casi tassativi di sospensione legale. Infatti, ove ammessa tale facoltà, oltre che inconciliabile con il disfavore nei confronti del fenomeno sospensivo, sottesa alla riforma proprio dell’art. 42 del codice di rito, si porrebbe in contrasto sia col principio di uguaglianza sia con il principio della tutela giurisdizionale che con il canone della durata ragionevole che la legge deve assicurare nel quadro del giusto processo ex art. 111 Cost. Orbene, dalla esclusione della configurabilità di una sospensione facoltativa ope iudicis del giudizio deriva sistematicamente, come logico corollario, la impugnabilità di ogni sospensione del processo, quale che ne sia la motivazione, e che il ricorso deve essere accolto ogni qualvolta non si sia in presenza di un caso di sospensione stabilito dalla legge». Peraltro, con riferimento alla fattispecie concreta, è opportuno sottolineare come la necessità di annullamento dell’ordinanza di sospensione disposta dal Giudice civile viene giustificata dalla Corte anche sulla base della non identità delle parti dei giudizi civile e penale: tale circostanza, ad avviso del Collegio, incide, in uno con la non sovrapponibilità dei fatti oggetto di accertamento, sulla possibilità di desumere dalla responsabilità dei soggetti imputati nel processo penale quella del soggetto coobbligato e citato nel solo processo civile.

[10] Cfr. Sez. Un. cit., pag. 13.

5. Riflessioni conclusive

Le Sezioni Unite hanno posto fine al contrasto interpretativo emerso in seno alla Corte di Cassazione prediligendo l’opzione ermeneutica restrittiva, in base alla quale la sussistenza di un litisconsorzio, sia necessario che facoltativo, determina una connessione di cause idonea ad impedire la sospensione del processo civile a favore di quello penale nel momento in cui i due procedimenti si caratterizzino per la non identità sotto i profili oggettivo e soggettivo. Tale mancata coincidenza, infatti, espone al rischio di un pregiudizio, connesso alla stasi del processo civile, per coloro che hanno scelto di far valere le pretese risarcitorie di cui sono titolari nella loro sede propria. La giustificazione in punto di diritto di tale affermazione riposa su considerazioni di carattere sistematico e teleologico, dalle quali si ricava che la ratio delle disposizioni processuali che si occupano di disciplinare i rapporti tra processo civile e penale non consiste nella prevenzione del conflitto di giudicati, ma piuttosto nell’assicurare che tutti i diritti coinvolti nella fattispecie concreta siano coerentemente e pienamente tutelati in entrambe le sedi. Da una parte non vi sarà, a seguito della partecipazione al processo penale del titolare del diritto soggettivo azionato in sede civile, alcun ritardo, a scapito dell’imputato – danneggiante, in relazione all’accertamento in merito al fatto in astratto sussumibile nella disposizione incriminatrice; dall’altra, non verrà nemmeno parzialmente paralizzata l’azione civile volta ad ottenere il risarcimento.

L’intero sistema delineato dal Codice del 1988 è permeato dall’esigenza di garantire l’autonoma prosecuzione dei due giudizi e ciò implica necessariamente l’accettazione della eventualità che gli esiti degli stessi siano difformi. Siffatto bilanciamento, peraltro, trova una solida copertura costituzionale, in quanto l’effettività del diritto di difesa dell’imputato – danneggiante non riposa sull’attribuzione di efficacia extrapenale all’eventuale giudicato di assoluzione, ma piuttosto sulla corretta applicazione dei rigorosi canoni probatori e di giudizio propri del diritto processuale penale, i quali si differenziano da quelli tipicamente inferenziali applicabili nel processo civile.

In tal senso, dunque, il principio del giusto processo acquista una forza assorbente rispetto alle altre regole costituzionali coinvolte, poiché in nessun caso l’autonomia giuridica e cronologica dell’accertamento del Giudice civile potrà comportare un pregiudizio dei diritti difensivi esercitabili dall’imputato innanzi al Giudice penale.

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