Liti pendenti: parziale modifica del condono fiscale

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La Commissione Bilancio della Camera, nella seduta di martedì 23 maggio c.a., ha parzialmente accolto alcune mie proposte modificative presentate, come emendamento, dall’On.le Rocco Palese, in merito al condono fiscale delle liti pendenti (art. 11 Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017).

In particolare, sono state accolte le seguenti mie proposte (già pubblicate sul mio sito www.studiotributariovillani.it dal 02 maggio c.a.):

1. consentire il condono fiscale anche per le controversie tributarie in cui è parte l’Ente locale; ciascun Ente territoriale potrà stabilire entro il 31 agosto 2017 se applicare o meno la misura;

2. consentire il condono a chi ha notificato il ricorso alla controparte entro la data di sabato 22 aprile c.a., mentre prima bisognava tenere conto soltanto della costituzione in giudizio in primo grado entro il 31 dicembre 2016.

 

La suddetta modifica evita, in tal modo, problemi di incostituzionalità, soprattutto per coloro che erano costretti a non rispettare il suddetto termine per la mediazione imposta dalla legge e non per loro scelta processuale (art. 17-bis D. Lgs. n. 546/92).

Per il momento, non è stata accolta la mia proposta di tenere conto delle sentenze non definitive, per evitare che nel conteggio del condono si debba sempre pagare l’intero tributo contestato, anche in caso di esito, in tutto o in parte, positivo dei giudizi.

Spero che tale proposta sia accolta in sede di discussione parlamentare, soprattutto se tutti gli Ordini ed Associazioni professionali si attiveranno in tal senso per non rendere la mia iniziativa isolata.

In ogni caso, per il momento, sono importanti le correzioni intervenute.

Avv. Villani Maurizio

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