(Il presente articolo riguarda le sole sanzioni pratrimoniali in cui incorrono i dirigenti dell’impresa. Restano escluse dal presente studio le sanzioni penali previste dal Codice Penale e dal Codice di Commercio francesi, quali ad esempio nel caso di bancarotta fraudolenta)
Con la riforma introdotta dalla Legge 2005-845 del 26 luglio 2005 (loi 2005-845 du 26 juillet 2005) a salvaguardia delle imprese, entrata in vigore il primo gennaio 2006, i dirigenti di società oggetto di liquidazione possono essere condannati al pagamento dell’integralità o una parte dei debiti contratti durante la loro amministrazione sulla base di due istituti : l’azione d’integrazione del passivo c.d. “comblement du passif” (ai sensi dell’articolo L 651-2 del Codice di Commercio francese), e l’azione per l’obbligo solidale ai debiti sociali c.d. “obligation aux dettes sociales” (ai sensi dell’articolo L 652-1 del Codice di Commercio francese).
In entrambi i casi il dirigente puo’ essere condannato a pagare l’integralità o in parte i debiti della società se si prova una colpa nella sua gestione societaria.
1) L’azione d’integrazione del passivo
L’azione d’integrazione del passivo é in principio un’azione in responsabiltà, che presuppone da un alto l’insufficienza d’attivo e dall’altro un comportamento colposo nella gestione della società. Cio’ voul dire che tale istituto pone a carico dell’attore l’onere della prova della colpa nella gestione societaria (ad esempio per negligenza o incompetenza) ed la dimostrazione del nesso eziologico – ovvero del legame di causalità – tra la colpa e l’insufficienza d’attivo (ad esempio l’aver lasciato accumulare le perdite ed i debiti).
2) L’azione per l’obbligo solidale ai debiti sociali
Mentre l’azione per l’obbligo solidale ai debiti sociali non é un’azione in responsabilità ed in conseguenza non necessita la prova del legame di causalità tra la colpa del dirigente e l’insufficienza d’attivo della società. Si tratta di una vera e propria sanzione patrimoniale applicabile allorché si realizza una delle condizioni elencate dall’articolo L 652-1 del Codice di Commercio, senza alcuna ulteriore correlazione con il pregiudizio che puo’ eventualmente derivarne per la società.
L’articolo L 652-1 del Codice di Commercio sanziona in particolare i seguenti comportamenti :
1. L’aver disposto di beni appartenenti alla società come se fossero beni personali ;
2. L’aver compiuto degli atti di commercio nel proprio interesse sotto la copertura della personalità giuridica della società ;
3. L’aver fatto un uso dei beni della società contrario all’interesse societario ed per dei fini personali ;
4. L’aver continuato abusivamente e nell’esclusivo interesse personale un’attività commerciale fallimentare che non poteva che condurre alla liquidazione della società ;
5. L’aver distratto o sottratto tutto o parte dell’attivo della società ovvero l’aver aumentato fittiziamente ed in frode alla legge il passivo della società.
Entrambe le azioni nei confronti degli ex-dirigenti possono essere intentate dal liquidatore e dal Pubblico Ministero. Il Tribunale puo’ essere ugualmente adito dalla maggioranza dei creditori della società in liquidazione.
La giurisprudenza nel passato non ha esitato a risalire fino a 18 mesi antecedenti alla liquidazione per individuare un comportamento colposo del dirigente (Cass. Comm. 30 nov. 1993).
Le due azioni sono alternative e non possono essere cumulate e si prescrivono nel termine di tre anni a contare dalla data della sentenza che pronuncia la liquidazione della società.
Avv. Maurizio De Arcangelis
Note: L’Avv. Maurizio De Arcangelis, é uno dei membri fondatori dello Studio Legale Internazionale Iacobelli De Arcangelis, composto da avvocati iscritti al Foro di Roma ed al Foro di Parigi (
www.slida.it).
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