L’insolvenza delle società cooperative e la disciplina del l.c.a.

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L’art. 45 Cost., co. 1, nell’affermare che “La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata”, fa leva sullo scopo mutualistico, fondamentale elemento distintivo delle società cooperative”. Ratio della norma in commento è quella di applicare a tale forma di produzione il principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., intrecciando così interessi collettivi a quelli privati.

Questo tratto costitutivo delle cooperative emerge anche nella fase ultima delle stesse. Infatti, l’art. 2545 terdecies c.c. stabilisce che “In caso di insolvenza della società, l’autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società dispone la liquidazione coatta amministrativa”. Il fallimento è previsto per le sole cooperative che svolgono attività commerciale[1]. È dunque previsto il cd. sistema del doppio binario, che potrebbe essere definito anche alternativo dato che il secondo comma della succitata norma prevede che una procedura precluda l’attivazione della seconda.

La procedura di liquidazione coatta amministrativa

La procedura di l.c.a. inizia con un provvedimento, solitamente un decreto ministeriale o presidenziale proveniente dall’autorità competente, che la dispone, nominando contestualmente un commissario liquidatore e un comitato di sorveglianza. Preliminarmente è bene soffermarsi sulle conseguenze immediate dell’apertura della l.c.a.: si applicano, in quanto compatibili, alcune delle disposizione della cd. legge fallimentare. Innanzitutto, i beni esistenti alla data di apertura sono privati dalla disponibilità e dall’amministrazione degli stessi. Come conseguenza della perdita di amministrazione e disponibilità del patrimonio, ogni atto compiuto sullo stesso successivamente sia inefficace perché potenzialmente lesivo degli interessi dei creditori, tanto che le formalità espletate dopo questo momento non saranno efficaci di diritto nei confronti dei creditori. I beni non compresi nella procedura sono quelli di cui all’art. 46 l.fall.. Cessano tutte le funzioni dell’assemblea e degli organi preposti all’amministrazione e controllo; subentra il liquidatore in tutte le cause pendenti.

La procedura fallimentare

La procedura è divisa in cinque fasi; possono essere notati alcuni punti in comune con la procedura fallimentare.

Innanzitutto, il commissario provvede autonomamente all’accertamento del passivo, tramite un esame di scritture contabili e documenti d’impresa. Di questo primo elenco vanno informati i creditori, i quali, se estromessi, possono essere ammessi. Con il deposito in 90 giorni presso la cancelleria del tribunale del luogo in cui la cooperativa ha la sua sede principale, l’elenco diventerà esecutivo, salva la possibilità di opporsi e impugnarlo. In questo caso si seguirà la disciplina di cui agli artt. 98 e 99 l.fall.. Segue la fase di liquidazione dell’attivo, per la quale la legge non prevede particolari vincoli, e il riparto finale del ricavato, suddiviso in ripartizioni parziali e finali. Prima dell’ultimo riparto, il commissario dovrà sottoporre all’autorità di vigilanza il bilancio finale di liquidazione il piano di riparto e la relazione del comitato di sorveglianza, in modo tale che tutto questo sia depositato in cancelleria, decorrendo dal deposito un termine di 20 giorni utile per eventuali contestazioni. Terminato il riparto finale. la procedura si chiude, l’impresa viene cancellata.

Per concludere, va ricordato l’art. 3 l.fall. ai sensi del quale le imprese soggette a l.c.a. salvo diversa disposizione di legge possono essere ammesse anche a procedure di concordato preventivo e conseguentemente agli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182bis l.fall. e ancora i piani attestati di risanamento ex art. 67 co. 3 lett. d) l.fall..

Si tratta comunque di strumenti adottabili in alternativa o in concorrenza al fallimento.

La cooperativa nell’attuale panorama italiano

L’impresa cooperativa è una tipologia di impresa fondamentale tanto a livello globale che a quello europeo. Basti pensare che all’interno dell’Unione esistono circa 300.000 cooperative, di cui circa un terzo hanno sede in Italia. Questi dati sembrano testimoniare la perdurante attualità di questo modello, la quale può essere scorta anche pensando alla cooperativa come a uno strumento di risoluzione delle crisi di impresa e, in particolar modo, al fenomeno dei cd. Workers buyout (WBO).  Esso consiste nella costituzione di una cooperativa di lavoro da parte dei lavoratori dell’impresa, allo scopo di ristrutturare l’azienda e, soprattutto, conservare il proprio lavoro. In questo modo i lavoratori diventano proprietari e amministratori dell’azienda stessa.

Il favor per questo meccanismo è chiaro e incentivato anche a livello europeo.

Il fenomeno è interessante per un duplice ordine di motivazioni. Innanzitutto, «riesce a integrare politiche del lavoro e politiche di sviluppo» e, in secondo luogo, perché sfrutta «il know-how dei lavoratori interessati a rilevare l’impresa, che diventano imprenditori di se stessi […] e che tendono ad adottare politiche gestionali solidali che fanno prevalere gli obiettivi sociali su quelli di profitto, garantendo una maggiore stabilità d’impresa[2]».

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Note

[1] La Cassazione è ormai pacifica nell’identificare le cooperative che svolgono attività commerciale sulla base dell’oggetto concreto dell’attività svolta dall’ente.

[2] Vella, Genco, Morara, “Diritto delle società cooperative”, Il Mulino, 2019, pp. 220-221.

Dott.ssa Maggese Giuditta

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