L’informazione di garanzia, l’elezione di domicilio, l’identificazione

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Nella esperienza quotidiana ci si rende conto che, ad eccezione di qualche veterano  del processo, la maggior parte delle persone che hanno a che fare con la macchina della giustizia non hanno la minima cognizione di ciò che accade intorno a loro. Essi non conoscono i ruoli né le funzioni degli attori del processo, pur essendone loro stessi i protagonisti. Non conoscono, inoltre, il significato degli atti né delle scelte che sono chiamati a compiere. 

Per una spicciola ideologia, assai comune, si ritiene che il processo penale sia rivolto ai “delinquenti”; ciò non è affatto vero.  Nelle aule di giustizia – sia che si sieda vicino al pubblico ministero, come parti civili, o dall’altro lato dell’aula, come imputati -il processo penale coinvolge per lo più il quivis de populo.

Lo scopo di questa breve riflessione è, quindi, quello di informare il soggetto che si trovi coinvolto in un procedimento penale sul significato di quanto accade intorno alla sua persona, degli atti che riceve e dei meccanismi che, come un orologio svizzero, si incastrano progressivamente per arrivare al verdetto finale, ovvero la sentenza.

     Indice

  1. La conoscenza del processo
  2. L’informazione di Garanzia e l’informazione sul diritto di difesa
  3. L’Elezione di Domicilio
  4.  Il verbale di identificazione
  5. La Linea difensiva

1. La conoscenza del processo 

Nelle aule di giurisprudenza si dice che il procedimento penale inizia con la acquisizione di una notizia di reato. Considerata la possibilità per il difensore di compiere indagini “per l’eventualità che si instauri un procedimento penale, si potrebbe anche sostenere che il processo penale inizi con il fatto di reato. 

Ciò però non è di interesse per la persona sottoposta alle indagini, per la quale, il processo penale, nella maggior parte dei casi inizia con la notifica di un atto contenente una serie di informazioni. Qui si realizza per la prima volta il contraddittorio previsto dall’art.111 Cost. Che sino a tale momento non può che essere esclusivamente astratto ed eventuale. L’atto in questione può essere denominato “ Verbale di dichiarazione o elezione di domicilio”, o “Elezione di domicilio, Informazione di garanzia ed informazione sul diritto di difesa”,ovvero “Verbale di identificazione e dichiarazione o elezione di domicilio”.  In realtà tutti gli atti appena elencati tecnicamente hanno un loro significato specifico e differiscono nel loro contenuto, ma per la persona che li riceve l’unica informazione da comprendere è, e deve essere, che nei suoi confronti si è instaurato – con un “si ” riflessivo improprio – un procedimento penale. 

Primo passo necessario è comprendere cosa sta accadendo e in quale fase si trova il procedimento. 

Il procedimento penale consta di varie fasi, alcune necessarie ed altre eventuali. 

Se si riceve l’informazione di garanzia – o l’elezione di domicilio o il verbale di identificazione – vuol dire che il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari. Siamo all’inizio del procedimento penale. La prima reazione automatica sarà quella di voler assumere il più elevato numero di informazioni: conoscere la tesi accusatoria, cosa è stato scoperto dagli inquirenti. Ed invero, tutto ciò non è possibile, perlomeno non allo stato attuale. Gli atti di indagine sono coperti da segreto e l’indagato, salvo alcuni casi, non potrà conoscere il loro risultato sino a che la fase delle indagini preliminari non sarà conclusa.

Allora qual è il significato dell’atto che è stato notificato e cosa si può fare?

2. L’informazione di Garanzia e l’informazione sul diritto di difesa 

Con l’informazione di garanzia, il pubblico ministero informa la persona sottoposta alle indagini della esistenza di un procedimento penale a suo carico. Benché ancora non sia possibile comprendere il contenuto delle indagini svolte a carico della persona sottoposta alle indagini, nell’avviso di garanzia devono essere indicate le norme di legge che si assumono violate, la data il luogo del fatto storico di reato. Perciò, nonostante la conoscenza del fascicolo d’indagine sia, allo stato, preclusa all’indagato, il pubblico ministero, ovvero l’accusa,  deve indicare succintamente quale sia il fatto storico per cui si procede. Ciò consente di contattare un legale ed instaurare una linea difensiva. 

Ed infatti, l’avviso più importante dell’informazione di garanzia è l’invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia. L’avviso di garanzia è volto a perseguire il principio costituzionalmente previsto consistente nel fatto che l’indagato sia un soggetto informato.

Altre informazioni importanti che sono contenute nell’informazione di garanzia e/o nell’informazione del diritto alla difesa sono quelle relative alle modalità mediante le quali il diritto alla difesa può essere esercitato. 

Tra le altre, si viene perciò a conoscenza del fatto che nel procedimento penale non è possibile difendersi da soli, posto il principio di obbligatorietà della difesa tecnica. È per tale motivo che la legge, qualora non sia stato nominato in precedenza un difensore di fiducia, prevede che sia comunicato il nominativo del difensore di ufficio che è stato assegnato all’indagato, il suo recapito e l’indirizzo del suo studio. Senza scendere nel dettaglio ciò che è importante sapere è che il difensore di ufficio è un avvocato che ha il compito di esercitare la difesa della persona sottoposta alle indagini sin dalla ricezione dell’incarico. Egli può essere confermato ovvero sostituito da un altro difensore  nel caso in cui  l’indagato volesse nominare un avvocato di  fiducia. Altra informazione di cui si viene conoscenza è che in presenza di specifiche condizioni reddituali precarie è possibile richiedere l’ammissione al gratuito patrocinio ovvero essere difesi a spese dello stato. 

3. L’Elezione di Domicilio

Altro atto che  è consegnato quando ancora del processo penale non si conosce nulla ed anzi è spesso l’atto con cui si viene a conoscenza del procedimento è il verbale di dichiarazione o elezione di domicilio per le notificazioni della persona sottoposta ad indagini. 

Ancora una volta ci si trova a domandarsi quale sia il significato dell’atto consegnato dall’ufficiale.

Sostanzialmente, il pubblico ministero che sta svolgendo le indagini invita l’indagato a dichiarare un domicilio presso il quale ricevere le notificazioni degli atti, che successivamente  saranno inviati con riferimento a quel determinato procedimento. L’indagato dovrà perciò dichiarare dove ricevere tali notificazioni con la consapevolezza che una volta ricevuta l’elezione di domicilio il procedimento seguirà il suo corso al di là del suo interessamento. È quindi inutile sparire dalla circolazione o non ritirare gli atti consegnati e magari andati in giacenza.  È bene sapere che l’unico motivo per il quale il procedimento penale è sospeso è nei casi in cui non risulti “con certezza” che l’imputato sia a conoscenza del procedimento. Va da sé che l’elezione di un domicilio postula la conoscenza della sussistenza del procedimento.


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4. Il verbale di identificazione

Con il verbale di identificazione della persona nei cui i confronti vengono svolte le indagini – altro atto con il quale è possibile essere portati a conoscenza di un procedimento penale a carico e che spesso accompagna gli avvisi trattati in precedenza – la polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini. Praticamente con il verbale di identificazione si da ad un volto un nome certo. La finalità dell’atto in quesitone è, quindi, soddisfare la necessità investigativa consistente nel fatto che la  polizia giudiziaria accerti che a quella persona determinata (perchè magari già riconosciuta da qualcuno, ovvero tratta in arresto)  corrispondano determinate generalità anagrafiche. Ciò è importante sapere è che a fronte di un generale diritto, concesso all’indagato, a non rispondere a nessuna domanda da parte degli inquirenti e persino del Giudice, è però previsto un obbligo di fornire le proprie generalità anagrafiche. Ed infatti, nell’atto di identificazione la persona sottoposta alle indagini è resa edotta delle conseguenze penali in caso di rifiuto di dichiarare le proprie generalità ovvero nel caso in cui le sue dichiarazioni siano false. Perciò, benché i si possa sottrararre con pieno diritto alla partecipazione al procedimento penale, non è, invero, possibile concorrere affinché il meccanismo del processo giri a vuoto non potendo poi attribuire il  suo risultato alla nostra persona. 

Tanto è vero che in caso di rifiuto in tal senso da parte della persona sottoposta alle indagini potrà essere disposto l’accompagnamento coattivo per l’identificazione, ovvero l’accompagnamento con la “forza”. In questo caso potranno essere assunti ove occorra rilievi sulla persona quali l’acquisizione di fotografie o delle impronte e persino il prelievo di materiale biologico come capelli e saliva. Tutto ciò dovrà chiaramente essere effettuato nel rispetto della dignità personale. È fondamentale sapere che la procedura di identificazione dovrà essere svolta per il tempo strettamente necessario alla conclusione dell’atto e che in ogni caso non può superare le 12 ore ( in casi eccezionali le 24 ore)

5. La Linea difensiva 

Come abbiamo visto nel caso in cui venga notificato un avviso da parte della procura della repubblica o della polizia giudiziaria ciò che l’autorità sta comunicando è che nei confronti di una tale persona si stanno svolgendo delle indagini, o che si sono già svolte, e che è quindi necessario preparare una difesa tecnica ovvero una difesa predisposta con l’ausilio di un avvocato. È necessario, quindi, rivolgersi immediatamente al proprio difensore di ufficio o di fiducia che sia, e iniziare sin da subito ad esercitare effettivamente il diritto di difesa. 

È infatti possibile non subire il processo ma rendersi parte attiva anche nelle fasi iniziali delle indagini preliminari con le investigazioni del difensore previste dagli artt. 391 bis e ss. In realtà è forse questo il momento più importante dell’intero procedimento poiché un risultato utile in questa fase permette di risparmiare anni di ansie, stress e spese che un procedimento penale inevitabilmente comporta. 

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Note:

1) 391 nonies c.p.p 

2)  329 c.p.p.

3)  I casi in cui l’indagato può conoscere il contenuto degli atti delle indagini preliminari sono quando questi è oggetto di una misura cautelare, quando è svolto un atto garantito (Interrogatorio, ispezione, confronto, accertamento tecnico irripetibile, perquisizione, sequestro e prelievo coattivo di campioni biologici.”

4) 369 c.p.p.

5) “Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa” Art. 111 Cost. 

6) Il difensore di ufficio va retribuito e non è pagato dallo stato. Qualora però si abbiano i requisiti per il gratuito patrocino sarà possibile richiedere l’ammissione al gratuito patrocinio, ma è bene non confondere i due istituti che sono ispirati da due ratio di natura diversa: il primo dall’obbligatorietà della difesa tecnica il secondo dalla inviolabilità del diritto alla difesa.

7) 420 quater nonchè la disciplina del procedimento in absentia

8)  651 c.p. 

9)  496 c.p.

giordano maddaloni

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