L’illegittimità del limite di età nei concorsi della polizia locale

Redazione 15/06/18
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di Maurizio Gerbino

Com’era prevedibile, lo sblocco del turn-over ha consentito la pubblicazione di nuovi bandi di assunzione nella p.a., ed è destinato a determinare una lunga stagione di concorsi pubblici che comporterà reclutamenti negli enti locali, anche nei ranghi della polizia locale.

L’accesso nella pubblica amministrazione è subordinato, di regola, al superamento di una prova concorsuale, la cui partecipazione è consentita nei limiti delle condizioni previste, di volta in volta, dallo specifico bando di selezione. Tra questi risalta il requisito relativo all’età, indicato da ciascun ente, in via discrezionale, secondo le ritenute esigenze dell’amministrazione medesima.

Di recente, si registra un numero crescente di Comuni che insistono sulla fissazione di limiti anagrafici per molti dei concorsi relativi alle assunzioni in servizio nella polizia locale, comprendendo talvolta anche quelli per la mobilità. Resta da stabilire, tuttavia, se tale previsione sia legittima in quanto il contestato limite di età risulti “giustificato” dalla specifica attività che il personale in questione sarà chiamato a svolgere, oppure se si debba ritenere una previsione arbitraria, peraltro introdotta a livello di singolo ente, in violazione dei principi di uguaglianza, di discriminazione nell’accesso al lavoro, e in contrasto con il principio di proporzionalità e ragionevolezza; specie nel caso della mobilità, atteso che l’esperienza e la maturità costituiscono fattori di positività.

La trattazione dell’argomento, prima di affrontare gli aspetti più specifici oggetto della riflessione in atto, richiede una lettura preliminare del quadro normativo che presiede la materia.

Giova prendere le mosse dalla Carta costituzionale italiana, la quale non ammette alcuna forma di discriminazione. Stando ai principi fondamentali contenuti nella nostra Costituzione agli artt. 3, 4, 35, 51 e 97, tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. In accordo con il dettato costituzionale, la l. 127/1997 (Bassanini bis) ha positivizzato il divieto generale della fissazione di limiti di età per i concorsi pubblici.

Nello specifico, l’art. 3, comma 6 del succitato testo di legge, nel prevedere che la partecipazione ai concorsi indetti dalla p.a. non è soggetta a soglia massima di età, fa salve solo le deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità, fermo restando “l’onere per la P.A. di esprimere le ragioni che giustificherebbero la deroga in termini di particolare natura del servizio ovvero di oggettive necessità dell’ente” (cfr. T.A.R. Puglia, n. 3611/2005).

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