Licenziamento per superamento periodo di comporto e valutazione del giudice (Cass. n. 3482/2013)

Scarica PDF Stampa

 

Massima

Il giudice del merito deve valutare i fatti relativi alla contestazione del licenziamento per il superamento del periodo di comporto in relazione alla comunicazione del datore di lavoro ed al computo del termine imposto dalla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.

 

 

1. Questione

La Corte d’appello di Salerno ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale era stata dichiarata l’illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore per superamento del periodo di comporto, dovendosi riconoscere, per la continuità del rapporto di lavoro tra il dipendente e l’azienda, non superato il periodo massimo di comporto previsto contrattualmente in ragione dell’effettiva anzianità di servizio posseduta.

La società ricorre con unico motivo, che è stato rigettato, censurando la sentenza impugnata per insufficiente e/o omessa motivazione per non aver il giudice del gravame valutato e motivato se dalle risultanze istruttorie fosse stato accertato, in modo adeguato, attraverso l’esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente, l’esistenza dei requisiti per ritenere unico il centro di imputazione del rapporto di lavoro in caso di collegamento tra imprese gestite da società del medesimo gruppo.

 

 

2. Nozione di periodo di comporto

Le regole dettate dall’art. 2110 c.c. per le ipotesi di assenze determinate da malattia del lavoratore prevalgono, in quanto speciali, sia sulla disciplina dei licenziamenti individuali (di cui alle L. 604/1966, L. 300/1970 e L. 108/1990) che su quella degli artt. 1256 e 1464 c.c., e si sostanziano nell’impedire al datore di lavoro di porre fine unilateralmente al rapporto sino al superamento del limite di tollerabilità dell’assenza (cosiddetto comporto) predeterminato dalla legge, dalle parti o, in via equitativa, dal giudice, nonchè nel considerare quel superamento unica condizione di legittimità del recesso. E’ stato precisato che le stesse regole hanno la funzione di contemperare gli interessi confliggenti del datore di lavoro (a mantenere alle proprie dipendenze solo chi lavora e produce) e del lavoratore (a disporre di un congruo periodo di tempo per curarsi senza perdere i mezzi di sostentamento e l’occupazione), riversando sull’imprenditore – in parte e per un tempo la cui concreta determinazione è rimessa gradatamente alla legge, ai contratti collettivi, agli usi, all’equità – il rischio della malattia del dipendente (cfr., in tali termini, Cass. civ., 24 giugno 2005 n. 13624 ed, in senso conforme, Cass. civ., 22 luglio 2005 n. 15508).

Affermata la prevalenza della disciplina speciale, ne discende che, in forza della sua applicabilità, il superamento del periodo di comporto è condizione sufficiente di legittimità del recesso, nel senso che è all’uopo non è necessaria la prova del giustificato motivo oggettivo nè della sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa, nè della correlata impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse, senza che ne risultino violati disposizioni o principi costituzionali. Di conseguenza, come già affermato dalla Cass. civ., 10 ottobre 2005 n. 19679 – eccetto l’indagine volta ad accertare l’eventuale riconducibilità della malattia alla responsabilità del datore – resta irrilevante ogni valutazione sulla condotta delle parti, mentre, essendo l’assenza una mera conseguenza necessitata della malattia, neppure può avere rilievo, ai fini della legittimità del recesso, una indagine sulle cause della assenza stessa, che nella logica dell’istituto altro non possono essere che lo stato patologico del lavoratore, incompatibile con la prestazione lavorativa.

 

3. Collegamento economico  ed unico centro di imputazione del rapporto di lavoro

E’ consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione ed anche nella presente pronuncia ribadito, il principio di diritto secondo cui il collegamento economico – funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sè solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all’altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico – funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l’esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l’esistenza dei seguenti requisiti:

a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;

b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune;

c) coordinamento tecnico e amministrativo – finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;

d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori, (vedi, per tutte, Cass., 15 maggio 2006, n. 11107).

Questo accertamento è rimesso al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione, vizi che. proprio in relazione al contenuto del motivo di ricorso, non si riscontrano in ordine all’affermazione della sentenza secondo cui risultavano estranee alle allegazioni dei lavoratori circostanze idonee a dimostrare la simulazione o la frode, o comunque l’esistenza di un fenomeno di sostanziale immedesimazione tra società controllata e società controllante. E ciò anche alla stregua del principio per il quale l’appartenenza al medesimo gruppo societario consente, in linea di principio, di riconoscere connessioni economiche rilevanti tra gli interessi, formalmente distinti, dei vari soggetti giuridici che compongono il gruppo, così da giustificare, da parte degli amministratori di società controllante, lo svolgimento di attività dirette al perseguimento di un interesse che esula da quello proprio e specifico della società stessa, restandovi ricompreso in senso mediato (vedi Cass. civ., 11 dicembre 2006, n. 26325).

 

 

Rocchina Staiano
Dottore di ricerca; Docente all’Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010; Avvocato. E’ stata Componente della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù.

Sentenza collegata

38527-1.pdf 98kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Staiano Rocchina

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento