Licenziamento, quando la lettera non è valida

Redazione 17/07/17
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Il licenziamento di un dipendente, per essere valido ed efficace, deve rispettare determinati criteri fissati dalla legge. Tra questi non vi è però, come stabilito da una recente sentenza della Corte di Cassazione, l’obbligo della firma della lettera da parte dell’amministratore della società. In assenza di firma autografa il vizio di forma esiste, ma può essere facilmente sanato. Non così per il licenziamento in forma orale, che non è previsto nel nostro ordinamento ed è dunque da considerarsi nullo.

Vediamo allora in quali casi il licenziamento è inefficace e il dipendente deve essere reintegrato nel posto di lavoro.

 

La lettera di licenziamento che manca di firma

Nel caso di specie, una lavoratrice proponeva ricorso in Cassazione contro il licenziamento intimatole da una società di Torino. Il licenziamento era già stato confermato dal tribunale di primo grado e dalla Corte d’Appello. Con sentenza n. 12106 del 16 maggio 2017, la Suprema Corte ha definitivamente respinto le richieste della dipendente, stabilendo che la lettera di licenziamento, seppur mancante di firma autografa della datrice di lavoro, è valida e non può essere contestata.

Questo nonostante sulla lettera figurasse solo “l’apparente firma” dell’allora legale rappresentante della società: ascoltato come teste, il legale aveva infatti negato di aver effettivamente sottoscritto il documento. Da qui le proteste della lavoratrice, che sosteneva che il licenziamento avrebbe dovuto considerarsi inefficace alla stregua di un licenziamento verbale.

 

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Cassazione: il licenziamento resta valido

Perché, dunque, la Corte di Cassazione ha stabilito che le istanze dell’ex dipendente non possono essere accolte?

Gli Ermellini hanno ritenuto, coerentemente con la passata giurisprudenza, che la produzione in giudizio di una scrittura privata (quale è, in questo caso, la lettera di licenziamento) ha l’effetto di sanare l’eventuale vizio di forma determinato dalla mancata sottoscrizione autografa. Questo a condizione che tale produzione in giudizio avvenga ad opera del soggetto che aveva il potere di firma e nei confronti del destinatario della lettera.

La Cassazione basa tale giudizio su una lettura dell’art. 2702 del Codice civile, che regola la scrittura privata e stabilisce che essa ha pieno carattere di prova nel momento in cui la sottoscrizione è considerata legalmente riconosciuta.

Il licenziamento verbale è nullo

Il licenziamento verbale o in forma orale, invece, che la ricorrente aveva equiparato al suo caso di lettera di licenziamento senza firma, non è valido e non deve essere riconosciuto.

Il datore di lavoro che comunica solo per via orale al dipendente di essere stato licenziato, dunque, è tenuto non solo a reintegrare il lavoratore, ma anche a rimborsarlo del danno subito. Dopo l’entrata in vigore del Jobs Act, in particolare, l’azienda che ha commesso l’illecito, indipendentemente dal motivo addotto per il licenziamento, è costretta a versare al lavoratore un’indennità commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr, corrispondente al periodo intercorso dal giorno del licenziamento a quello del reintegro, e in ogni caso senza mai scendere al di sotto delle cinque mensilità di retribuzione.

Sentenza collegata

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