Liceità del tradimento per ripicca

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Tradire per ripicca è legale

A subire l’addebito è il coniuge che, attraverso il proprio comportamento contrario ai doveri del matrimonio, ha, per primo, reso intollerabile la convivenza e sia stato la causa della rottura dell’unione. Chi viola i principi del matrimonio agendo di conseguenza, attraverso il suo atteggiamento conferma la rilevanza della condotta dell’altro coniuge.

Il coniuge trova un’amante dopo avere scoperto il tradimento a proprio danno non subisce nessuna conseguenza e, se dovesse avere un reddito più basso, può anche chiedere il mantenimento. Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione con una sentenza dello scorso anno (Cass. Sent. numero 3318/17 dell’8.02.2017).

In Italia, tradire il marito o la moglie è illegale, esclusivamente a condizione che il matrimonio non fosse da prima, irrimediabilmente pregiudicato per altre ragioni.

Esempio:

Se un uomo va via di casa, abbandonando la moglie, e lei, dopo qualche mese, inizia un’altra relazione, il suo tradimento non le porterà nessuna condanna perché il suo atteggiamento non è altro che la conseguenza di una crisi sorta in precedenza.

Chi tradisce dimostrando che il proprio comportamento non è stato la causa della rottura, ma la conseguenza di una rottura irreversibile, non subisce l’addebito della separazione.

Alla luce di queste osservazioni si comprende perché è lecito il tradimento per ripicca, essendo la sua motivazione un tradimento subito dall’altro, al quale verrà addebitata la separazione e, se il suo reddito è superiore, dovrà pagare l’assegno di mantenimento.

Nel caso giudicato dagli Ermellini con la sentenza 3318/2017, al centro delle contestazioni c’erano degli “incontri” avuti da una moglie “con un altro uomo”, risultati avvenuti in epoca successiva alla scoperta del tradimento subito da parte del marito, alla scelta di lui di “abbandonare la casa coniugale” e al “deposito del ricorso per la separazione”.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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