L’ex moglie che lavora in nero non ha diritto all’assegno di mantenimento

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Secondo la Suprema Corte di Cassazione per potere avere diritto all’assegno di mantenimento si deve provare il reddito da lavoro della moglie.

Prima di parlare della questione in modo specifico, scriviamo qualcosa sull’assegno di mantenimento.

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Assegno divorzile: i parametri dopo le Sezioni Unite n. 18287 dell’11 luglio 2018

Corredata delle più utili formule di riferimento, l’opera esamina, con taglio pratico e forma accessibile, le questioni maggiormente dibattute relative all’assegno divorzile, fino all’analisi della recente sentenza della Cassazione civile a Sezioni Unite n. 18287 dell’11 luglio 2018.Attraverso un’originale struttura, il testo risponde ai quesiti che più frequentemente ci si pone, tra cui: in cosa consiste il tenore di vita ed è ancora valido quale parametro? Come si può ottenere la modifica dell’importo dell’assegno? Quali azioni sono esperibili per il recupero dell’assegno?Con l’ultimo intervento della Suprema Corte, si dà atto di cosa è cambiato e quali siano oggi i parametri di riferimento per la determinazione dell’assegno.Per garantire uno strumento immediatamente operativo le risposte ai quesiti sono accompagnate dalle principali formule di riferimento.Manuela Rinaldi Avvocato in Avezzano; Dottore di ricerca in Diritto dell’Economia e dell’Impresa, Diritto Internazionale e Diritto Processuale Civile, Diritto del Lavoro. Incaricata (a.a. 2016/2017) dell’insegnamento Diritto del Lavoro (IUS 07) presso l’Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Giurisprudenza. Dal 2011 Docente Tutor Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno; relatore in vari convegni, master e corsi di formazione. Autore di numerose pubblicazioni, monografiche e collettanee.

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Assegno di mantenimento e divorzio

La differenza tra assegno di mantenimento e di divorzio si può comprendere.

L’assegno di mantenimento è quello che viene stabilito (di comune accordo o dal giudice) quando la coppia si separa.

Con esso si ha lo scopo di garantire agiatezza al coniuge più “povero” che, da un giorno all’altro non si trova bene.

Nell’ambito del matrimonio, tra marito e moglie chi ha il reddito maggiore deve versare all’altro un assegno mensile che gli consenta di potere mantenere lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio, una divisione delle entrate in modo da appianare le possibili disparità economiche.

L’assegno di divorzio viene determinato, di comune accordo o dal giudice con la sentenza di divorzio e si sostituisce all’assegno di mantenimento, che viene cancellato.

Lo scopo del contributo, che dovrà durare molto di più del mantenimento, è garantire al coniuge più debole dal lato economico, una sorta di autosufficienza, potendosi mantenere  se non lo possa fare da sé.

Ritorniamo all’argomento in questione.

Quando si scioglie un vincolo matrimoniale, soprattutto nella nostra epoca, l’importo dell’assegno di mantenimento diventa  quasi sempre una questione complicata.

In tempi recenti, la normativa sulla quantificazione dell’assegno di mantenimento è stata modificata.

La Suprema Corte di Cassazione ha voluto mettere in chiaro i presupposti sui quali deve essere calcolato, escludendo il tenore di vita.

Questo orientamento della Suprema Corte non ha impedito che la questione della quantificazione dell’assegno di mantenimento si riproponesse in modo regolare davanti ai supremi giudici.

L’ultima che ha affrontato in ordine di tempo la questione, è stata la Prima Sezione Civile che ha emesso l’Ordinanza 28/02/2020 n. 5603, le quali conclusioni sono state rese note di recente.

Con questa pronuncia, la Suprema Corte ha stabilito che la ex moglie che lavora in nero, avendo un reddito da lavoro che non può essere quantificato, non può percepire l’assegno di mantenimento.

La vicenda processuale

La Corte di Cassazione ha dovuto giudicare il ricorso presentato da un ex marito al quale all’inizio il Tribunale di primo grado, aveva fissato la corresponsione di un assegno di 300 euro mensili.

In precedenza lo stesso Tribunale di primo grado, omologando la separazione dei due coniugi, aveva fissato l’importo dell’assegno in 150 euro.

L’assegno di mantenimento era stato raddoppiato dal Tribunale di primo grado perché l’ex marito svolgeva l’attività di autista perfettamente in regola, mentre la moglie, che prima della sentenza di divorzio lavorava presso una salone di bellezza come manicure, svolgeva adesso la stessa attività, ma in modo autonomo e irregolare.

Questa interpretazione era stata confermata anche in secondo grado da parte della Corte d’Appello di Venezia.

Contro la decisione della Corte d’Appello l’ex marito ha proposto ricorso in Cassazione.

Le ragioni della difesa

La difesa dell’ex marito ha incentrato il ricorso in Cassazione esclusivamente su due motivi.

La difesa del ricorrente, ha in primis sostenuto che la Corte d’Appello di Venezia avesse erroneamente o falsamente proceduto all’applicazione dell’articolo 5 della Legge 1/12/1970 n. 898, cosiddetta Legge sul divorzio.

Questa norma stabilisce quali sono le modalità di determinazione dell’assegno di mantenimento. Nello specifico, il comma 6 di questo articolo chiarisce che con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto della condizione dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ognuno di loro alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ognuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati i sopra scritti elementi anche in relazione alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare in modo periodico a favore dell’altro un assegno quando lo stesso non ha mezzi adeguati, oppure, per ragioni di carattere oggettivo, non se li può procurare.

La decisione della Suprema Corte di Cassazione

La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso dell’ex marito.

La Prima Sezione Civile della Suprema Corte ha ricordato che all’assegno di mantenimento si deve attribuire una funzione di assistenza e, al tempo stesso, una funzione di compensazione e di perequazione.

A fondamento di una simile interpretazione, i supremi giudici hanno menzionato il comma 6 dell’articolo 5 della Legge sul divorzio.

Da questo, secondo la Corte di Cassazione, deriva che il riconoscimento dell’assegno di mantenimento non ha l’obiettivo di fare raggiungere a chi lo riceve l’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma quello di fare raggiungere un livello di reddito adeguato al contributo fornito dallo stesso beneficiario alla realizzazione della vita familiare, anche prendendo in considerazione le aspirazioni professionali sacrificate a questo scopo.

In presenza di un simile contesto il parametro del tenore di vita non deve essere preso in nessuna considerazione, come indicato dall’indirizzo giurisprudenziale confermato dalle Sezioni Unite della  Cassazione stessa.

In relazione al caso di specie, la Corte d’Appello di Venezia ha confermato il versamento dell’assegno di mantenimento da parte dell’ex marito incentrando la sua decisione sul concetto del tenore di vita dell’ex moglie.

A parere della Corte d’Appello, senza questo contributo da parte del marito la donna non avrebbe potuto mantenere il suo stile di vita a causa della precarietà e irregolarità della sua attività lavorativa di manicure.

In modo specifico, secondo la Cassazione, la Corte d’Appello di Venezia non ha compiuto una valutazione comparativa delle condizioni economico – patrimoniali delle parti, perché non figura nessun accertamento, a fronte dell’indicazione del reddito percepito dal marito in 1.850 euro mensili, in relazione al guadagno che la ex moglie realizzava con l’attività svolta di manicure.

La Corte continua dicendo che questo accertamento sarebbe stato utile a stabilire se il guadagno fosse tale da consentire alla donna di mantenere o non mantenere, un livello di vita dignitoso.

Per questi motivi la Cassazione ha accolto il ricorso e rimandato gli atti alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, in modo che riveda la questione adottando una decisione conforme ai principi giuridici sopra esposti.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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