L’estinzione del credito

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Ognuno nel corso della sua vita prova i panni del debitore e del creditore.

In alcuni casi, l’ammontare del credito o del debito è consistente.

Ad esempio, l’acquisto di una macchina o la sottoscrizione del contratto di mutuo per l’acquisto della casa.

Soprattutto quando si è davanti a un debito di entità notevole, l’esistenza quotidiana si sente segnata in modo inevitabile da questo evento.

I pensieri cominciano ad essere rivolti in modo costante al pagamento delle rate per il rimborso del debito e si fa qualsiasi cosa per evitare di diventare morosi.

Saltare una o più rate non è una una situazione molto edificante, perché la morosità porta a fare le relative segnalazioni alle banche, e accedere al credito, avendo il marchio del cattivo pagatore, diventa impossibile.

Avere un debito da pagare determina molte responsabilità per sé e per la famiglia.

In questa sede scriveremo sull’estinzione del credito, vale a dire i modi con i quali un credito, e un debito si possono estinguere.

L’estinzione di un credito o di un debito comporta il cessare del vincolo che lega il creditore al suo  debitore.

Questo vincolo tra creditore e debitore è sorto quando nel momento nel quale è nato il credito.

Ad esempio, quando si firma un contratto per provvedere all’acquisto di un macchina, ed è sorto il credito del venditore a ottenere il prezzo concordato, sorge il debito rivolto a pagare quel prezzo.

La modalità ordinaria di estinzione di un credito

La modalità normale con la quale un credito si estingue si chiama adempimento.

La legge (art. 1218 c.c.) dice che l’adempimento è la forma ordinaria con la quale si estingue ogni obbligazione, vale a dire, qualunque debito e credito.

 

Questo significa che l’adempimento rappresenta l’esatta esecuzione della prestazione dovuta dal debitore al creditore.

 

Di seguito riportiamo un esempio.

 

Se Tizio sottoscrive un contratto per acquistare un appartamento e ha concordato un prezzo di duecentomila euro, lo estinguerà il mio debitore e, in contemporanea, si avrà l’estinzione del credito del venditore nel momento nel quale pagherò la somma pattuita di denaro pari a duecentomila euro. Nel momento nel quale avrà pagato l’intera somma, avrà avuto luogo l’adempimento, vale a dire,  avrò esattamente eseguito la mia prestazione di debitore e il debito verrà estinto e, allo stesso modo e nello stesso momento, si estinguerà il credito del creditore.

 

L’adempimento rappresenta il modo più normale con il quale si estinguono debiti e crediti.

 

L’adempimento per poter estinguere un credito deve essere esatto, deve avvenire secondo le regole che sono state concordate.

 

In relazione al modo di estinguere il credito, se il pagamento si concorda esclusivamente in contanti, ogni forma di pagamento diversa non potrà avere l’effetto di estinguere il credito.

In relazione al luogo e al tempo nel quale si dovrà estinguere il credito, il pagamento che avviene in un luogo diverso oppure più avanti del termine concesso dal creditore, non consentirà di estinguere il credito in modo perfetto.

 

L’estinzione del credito con le modalità diverse dall’adempimento

La legge consente di estinguere il debito anche con diverse modalità.

 

L’estinzione del creditore potrebbe avvenire in un modo diverso da quello ordinario.

 

Il debito di solito si salda pagando il prezzo stabilito, ma potrebbe accadere che il debito si saldi, e il credito si estingua, anche con modalità diverse.

 

Riportiamo di seguito elencati i modi di estinzione del credito alternativi rispetto all’adempimento, vale a dire,  al pagamento:

 

La novazione reale che è un accordo con il quale il creditore e il debitore estinguono il credito esistente e sostituiscono nonostante la rinuncia, totale o parziale, del creditore al suo credito, come conseguenza della remissione si estingue, interamente o parzialmente il credito esistente

(artt. 1236 – 1240 c.c.).

 

La compensazione che si verifica quando due soggetti sono nello stesso tempo creditore e debitore l’uno dell’altro, i reciproci crediti si compensano tra loro e resta eventualmente il credito di importo maggiore per la differenza.

 

La confusione che si verifica quando la qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona.

Ad esempio, se il debitore acquista l’azienda nei confronti della quale ha dei debiti, quel genere di debiti si estingue perché il debitore, acquistando l’azienda, diventa creditore di sé stesso

(artt. 1253 – 1255 c.c.).

 

L’articolo 1236 del codice civile rubricato “dichiarazione di remissione del debito”, recita:

 

La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l’obbligazione quando è comunicata al debitore salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne approfittare.

 

Il legislatore disciplina la remissione prendendo atto del fatto che il creditore, per svariate ragioni, può decidere di non volere più ottenere la prestazione.

È anche tenuta in considerazione la libertà del debitore di non accettare la decisione del creditore, e gli viene consentito di opporsi, purché entro un termine congruo, in modo che l’incertezza non si protragga molto a lungo per il creditore.

 

Con questo articolo il nuovo codice ha voluto prendere posizione sul dibattuto problema della natura bilaterale ed unilaterale del negozio remissorio.

La questione stava nel decidere se l’accettazione del destinatario debitore fosse o no necessaria perché si producesse l’effetto estintivo.

Nel primo caso, la natura bilaterale del negozio, non potrebbe esser negata, dato che la perfezione del negozio deriva direttamente dall’incontro delle due volontà. Nel secondo, la soluzione sarebbe nettamente contraria.

Quando si parla di remissione, si intende dire di quella dichiarazione specifica di volontà, con la quale il creditore rinunzia puramente e semplicemente al proprio credito nell’intento di liberare senz’altro il debitore.

 

Una rinuncia presupposta si riscontra anche in altri negozi estintivi, come il pagamento e la novazione, e la dichiarazione appare come diretta ed esclusiva, dismissione del diritto con quel voluto effetto, il quale si risolve a posteriori, nello scopo specifico della liberazione.

 

Esempio di novazione.

 

Tizio ha pagato per acquistare un ciclomotore da Caio che gliela dovrà consegnare il giorno indicato

Prima della consegna, le parti si accordano in modo che Tizio non riceva più un ciclomotore ma una bicicletta.

In questo modo, si verifica una novazione nel senso che il debito originario di consegnare la bicicletta si estingue e viene sostituito dal debito di consegnare la bicicletta.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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