L’esecuzione  

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L’esecuzione è un istituto del diritto processuale penale, disciplinato dal Titolo II del libro I che contiene anche la disciplina del giudicato.

Più precisamente l’esecuzione è prevista dagli articoli 648 e seguenti del codice di procedura penale.

Indice:

  1. Gli organi
  2. I riti
  3. La giurisdizione

1. Gli Organi

Il centro dell’esecuzione è il Pubblico Ministero, che è l’autore del provvedimento da eseguire, come previsto dall’articolo 655 del codice di procedura penale, rubricato “funzioni del pubblico ministero” che recita

  1. Salvo che sia diversamente disposto, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell’articolo 665 cura di ufficio l’esecuzione dei provvedimenti.
  2. Il pubblico ministero propone le sue richieste al giudice competente e interviene in tutti i procedimenti di esecuzione.
  3. Quando occorre, il pubblico ministero può chiedere il compimento di singoli atti a un ufficio del pubblico ministero di altra sede.
  4. Se per l’esecuzione di un provvedimento è necessaria l’autorizzazione , il pubblico ministero ne fa richiesta all’autorità competente; l’esecuzione è sospesa fino a quando l’autorizzazione non è concessa. Allo stesso modo si procede quando la necessità dell’autorizzazione è sorta nel corso dell’esecuzione.
  5. I provvedimenti del pubblico ministero dei quali è prescritta nel presente titolo la notificazione al difensore, sono notificati, a pena di nullità, entro trenta giorni dalla loro emissione, al difensore nominato dall’interessato o, in mancanza, a quello designato dal pubblico ministero a norma dell’articolo 97, senza che ciò determini la sospensione o il ritardo dell’esecuzione.

L’attribuzione al Pubblico Ministero del compito di prendersi carico dell’esecuzione del provvedimento si spiega perché le attività esecutive sono di massima e semplice ottemperanza al comando contenuto nel dispositivo della decisione irrevocabile e hanno natura essenzialmente amministrativa, non giurisdizionale.

Il processo di esecuzione è molto diverso da quello di cognizione, perché genera episodi e decisioni controvertibili.

Il giudice chiamato a decidere è disciplinato dal libro terzo, destinato interamente alla giurisdizione esecutiva.

In particolare identificazione e competenze del giudice esecutivo sono previsti dall’articolo 665 del codice di procedura penale, rubricato “giudice competente” che recita:

  1. Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell’esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato.
  2. Quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado; altrimenti è competente il giudice di appello.
  3. Quando vi è stato ricorso per cassazione e questo è stato dichiarato inammissibile o rigettato ovvero quando la corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, è competente il giudice di primo grado, se il ricorso fu proposto contro provvedimento inappellabile ovvero a norma dell’articolo 569, e il giudice indicato nel comma 2 negli altri casi. Quando è stato pronunciato l’annullamento con rinvio, è competente il giudice di rinvio.
  4. Se l’esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Tuttavia, se i provvedimenti sono stati emessi da giudici ordinari o giudici speciali, è competente in ogni caso il giudice ordinario.

4-bis. Se l’esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale, l’esecuzione è attribuita in ogni caso al collegio.

Accanto al giudice dell’esecuzione, come individuato sopra, agisce il magistrato di sorveglianza, figura delineata dall’articolo 677 del codice di procedura penale ed introdotta nel 1975, i quali compiti sono di vigilare sull’esatta esecuzione della pena sia in ossequio a quanto deciso dai tribunali, sia nel rispetto dei diritti dei detenuti.

2. I riti

Se si desidera procedere a un’esecuzione è necessario un titolo esecutivo che viene azionato dal pubblico ministero nei modi di legge, vale a dire con un ordine o un’ingiunzione nei casi di pena detentiva, con precetto nei casi di pena pecuniaria.

L’articolo 650 del codice di procedura penale identifica le sentenze esecutorie come irrevocabili (ex art.648) e di non luogo a procedere se non più impugnabili.

Il rito di solito si apre con un ordine del pubblico ministero che notificherà al difensore entro trenta giorni, anche se l’esecuzione si avvia prima della notifica.

A giudicare è sottoposto il Tribunale competente, che può decidere anche in relazione alla sospensione condizionale della pena, pene accessorie e misure alternative o sostitutive della pena.

3. La Giurisdizione

Si ha una giurisdizione esecutiva ogni volta che è previsto un contraddittorio nell’applicazione di determinati provvedimenti.

Mentre alcuni come l’amnistia e l’indulto possono essere applicati dal giudice del merito de plano, altri presuppongono una discussione senza termini perentori con rito camerale impugnabile direttamente in Cassazione.

Il procedimento esecutivo è previsto dall’articolo 666 del codice di procedura penale, rubricato “Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza” che al comma 1 stabilisce che si tratta di una domanda con tre possibili istanti, il Pubblico Ministero, il condannato e il suo difensore.

Il rito, camerale, a norma dell’articolo 127 del codice di procedura penale non ha  formalità e termini.

L’udienza si svolge senza la presenza del pubblico ma, in seguito alla Sentenza della Corte costituzionale 97/2015, si svolge nelle forme dell’udienza pubblica se lo chiedono gli interessati. Viene instaurato dieci giorni prima dalle relative notifiche di circostanza, con termine di cinque giorni dall’udienza per le memorie da depositare se previste, e il giudice decide nel contraddittorio con poteri istruttori autonomi.

È obbligatoria a pena di nullità la partecipazione del Pubblico Ministero e del difensore.

La domanda può essere presentata per questioni sul titolo (6701), oppure se manca l’atto, se è ancora impugnabile o è stato già impugnato.

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