L’eredità giacente e la giacenza pro quota

Redazione 18/07/19
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Sebbene il legislatore non individui una nozione di eredità giacente, essa viene menzionata nella rubrica del capo VIII del Titolo I del libro II del codice civile, nell’art. 528 cod. civ. La norma però si occupa solo di indicare i presupposti che consentono la nomina di un curatore dell’eredità giacente.

Per sapere tutto su questo argomento leggi “L’eredità giacente” di Giuseppe De Marzo.

In particolare, in base all’art. 528 c.c.: “quando il chiamato non ha accettato l’eredità e non è nel possesso di beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, su istanza delle parti interessate o anche d’ufficio, nomina un curatore dell’eredità. Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, è pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia e iscritto nel registro delle successioni”.

Presupposti per la configurazione dell’eredità giacente sono: (i) la mancanza di accettazione dell’eredità da parte del chiamato e (ii) la mancanza del possesso di beni ereditari in capo al chiamato.

La disciplina dell’eredità giacente è poi contenuta altresì negli artt. 528 – 532 c.c., nonché negli artt. da 781 a 783 c.p.c., nonché nell’art. 193 disp. att. cod. proc. civ.

Ratio dell’eredità giacente

In base all’art. 460 c.c., prima dell’accettazione il chiamato all’eredità che sia privo del possesso dei beni ereditari può in ogni caso esercitare azioni possessorie e compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea; può anche farsi autorizzare dall’autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio (art. 460, secondo comma, cod. civ.).

Può però capitare che il chiamato non sia ancora identificato o non sia al corrente della delazione.  Potrebbe anche accadere che atti di conservazione isolati risultino inadeguati rispetto all’efficiente gestione del patrimonio. Oppure il chiamato potrebbe rimanere inerte (l’art. 460 c.c. gli attribuisce poteri non obblighi).

In tutti questi casi può risultare necessaria la nomina di un curatore.

Funzione della giacenza dell’eredità è dunque quella di consentire la conservazione del patrimonio ereditario nella fase che precede l’accettazione da parte del chiamato. Ciò risponde ad un interesse facente capo al medesimo chiamato, ai creditori ereditari e ai legatari.

Una volta avvenuta l’accettazione, l’acquisto compiuto dall’erede avrà efficacia retroattiva al momento dell’apertura della successione.

Poiché il curatore provvede alla cura dei beni ereditari in ragione dell’interesse altrui, si ritiene che questi sia titolare di un officium. In particolare, il curatore è titolare di poteri non delegabili, indisponibili e imprescrittibili.

Il carattere pubblico del ruolo del curatore risponde all’esigenza di conservare il patrimonio a prescindere dallo specifico interesse dei singoli soggetti coinvolti.

Secondo l’opinione preferibile la nomina del curatore dell’eredità giacente può risultare necessaria anche qualora il chiamato abbia mostrato di provvedere in modo oculato alla conservazione del patrimonio, valendosi dei poteri di cui all’art. 460 cod. civ.

Ciò in quanto la funzione dell’istituto è garantire l’esistenza di una figura soggettiva che, in un’ottica di conservazione patrimoniale, possa essere il punto di riferimento per le iniziative passive e attive che concernono il patrimonio ereditario. A tal fine, i poteri del chiamato assicurati dall’art. 460 cod. civ., ancorché oculatamente esercitati, potrebbero non risultare sufficienti per realizzare l’obiettivo della conservazione. Il chiamato non nel possesso dei beni ereditari, infatti, è privo di legittimazione passiva rispetto alle pretese esercitate nei confronti del patrimonio ereditario.

La giacenza pro quota

Abbiamo visto supra che presupposto dell’istituto dell’eredità giacente sono la mancata accettazione dell’eredità e la mancanza del possesso di beni ereditari in capo al chiamato. L’individuazione di tali presupposti potrebbe non essere agevole nel caso in cui all’eredità siano chiamati più soggetti, soltanto alcuni dei quali abbiano accettato.

Secondo l’opinione prevalente, l’art. 528 ss. cod. civ. non riguarderebbe il caso della c.d. giacenza pro quota, che ricorre quando solo una parte dei beni ereditari è nel possesso di un chiamato all’eredità.

Sul punto, la Suprema Corte (Cass. 22 febbraio 2001, n. 2611, in Foro it., 2001, I, 1877) ha osservato che, qualora nel concorso di più chiamati all’eredità alcuni soltanto abbiano accettato, non è legittimamente configurabile in relazione ai chiamati non accettanti la fattispecie dell’eredità giacente pro quota, in quanto la funzione dell’istituto è quello della conservazione ed amministrazione del patrimonio ereditario nel suo complesso, e non in una sola sua parte, in attesa della definitiva devoluzione a chi ne abbia titolo. […]

In particolare, la Suprema Corte ha affermato che: “l’eredità giacente, che […] individua la situazione in cui l’eredità viene a trovarsi nel tempo di vacatio tra delatio e aditio, è segnatamente considerata e disciplinata dal legislatore non già in sè, quale condizione giuridica del patrimonio ereditario nell’intervallo tra delazione ed accettazione, bensì quale situazione meritevole di tutela le volte in cui ricorrano determinati presupposti, e, per l’appunto, allorquando manchi il chiamato accettante l’eredità o il chiamato nel possesso di beni ereditari, che possano essi stessi avere cura effettiva del patrimonio ereditario in attesa della sua definitiva devoluzione […] Il dato positivo dei citati artt. 528-532 cod. civ. esprime, infatti, ove ricorrano gli anzidetti presupposti, che si dia luogo ad un particolare sistema di amministrazione per ufficio pubblico (del curatore) dell’eredità, così realizzando una funzione tipicamente transitoria e strumentale di gestione del patrimonio ereditario altrimenti privo di tutela, che, in quanto tale, non può che investire per l’intero quel patrimonio, non già una sua parte. […] se funzione dell’eredità giacente è – come è – quella innanzi descritta di conservazione ed amministrazione del patrimonio ereditario […] in attesa di sua devoluzione definitiva a chi ne abbia titolo, e se tale istituto non opera – come previsto – quando il chiamato abbia accettato l’eredità ovvero abbia il possesso di beni ereditari […] non può che conseguire la preclusione ordinamentale di un’eredità giacente pro quota, al limitato fine di amministrazione parziale del patrimonio ereditario, per la parte eventualmente spettante (posto che potrebbe non essere accettata) al mero e concorrente chiamato all’eredità.

Il risultato di negazione dell’eredità giacente pro quota, cui si è perviene per quanto innanzi illustrato, è, del resto, tutt’affatto coerente con lo stato di erede, che, indipendentemente dalla quota d’eredità attribuitagli, succede pur sempre nell’universum ius del de cuius, e che, soprattutto, avendo diritto di amministrare la sua quota indivisa dell’eredità, non può non coinvolgere nell’esercizio di tale diritto anche la quota degli altri coeredi o di eventuale spettanza di chi sia solo chiamato non accettante, per il quale ultimo – peraltro – neppure si pone un problema di comunione ereditaria, insorgendo essa comunione soltanto tra i coeredi e non tra i meri chiamati”.

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