Legittimo l’utilizzo della posta elettronica ordinaria per l’invio delle comunicazioni

La sentenza chiarisce in modo inequivocabile la possibilità di impiegare la posta elettronica ordinaria (e-mail) per le comunicazioni.

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La sentenza chiarisce in modo inequivocabile la possibilità di impiegare la posta elettronica ordinaria (e-mail) per le comunicazioni, purché non emergano difficoltà in ordine alla verificabilità della ricezione, ossia laddove sia possibile acquisire prova certa dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario. Diversamente, l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) si configura come strumento idoneo a prevenire qualsiasi contestazione, in quanto rispondente ai requisiti normativi per attestare con certezza giuridica sia l’invio sia la ricezione del messaggio, garantendo così il perfezionamento della comunicazione.

Indice

1. La controversia: comunicazione via posta elettronica ordinaria (non PEC)


La controversia in esame riguarda il ricorso proposto dall’Associazione Radio C.B. Help 27 S.E.R. contro l’ASL di Taranto per il mancato affidamento del servizio di postazione aggiuntiva estiva per ambulanza “tipo Vector”. L’Associazione ha impugnato due note con cui l’ASL ha comunicato la sua esclusione dalla procedura per non aver inviato tempestivamente la documentazione richiesta. Il caso si inserisce nel contesto delle procedure di affidamento informale e dell’importanza della corretta gestione delle comunicazioni amministrative. La questione principale verte sulla validità delle comunicazioni trasmesse via e-mail ordinaria anziché PEC e sull’eventuale obbligo per l’ASL di prevedere espressamente l’esclusione per mancata trasmissione dei documenti. Il Tar Lecce è stato chiamato a pronunciarsi sulla legittimità del provvedimento impugnato, valutando la diligenza richiesta all’Associazione nella gestione delle comunicazioni ricevute e la correttezza dell’operato della pubblica amministrazione.

2. La rilevanza della tempestività e della diligenza nelle procedure di affidamento informale: il caso dell’ASL di Taranto


La controversia riguarda il ricorso proposto dall’Associazione Radio C.B. Help 27 S.E.R. contro l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto (di seguito anche “ASL” o A.S.L.”) per l’annullamento della nota prot. n° 0124927 del 27 giugno 2024, pervenuta a mezzo posta elettronica ordinaria, con la quale l’A.S.L. di Taranto ha comunicato il mancato affidamento di un servizio di postazione aggiuntiva estiva per ambulanza “tipo Vector”, nonché per l’annullamento di una successiva nota prot. n° 0125092 del 27 giugno 2024, sempre pervenuta a mezzo posta elettronica ordinaria, con la quale l’A.S.L. di Taranto ha reiterato la comunicazione del mancato affidamento del servizio de quo.
Con un unico pluriarticolato motivo di gravame, l’Associazione Radio C.B. Help 27 S.E.R afferma l’illegittimità delle impugnate note prot. n° 0124927 e 0125092 del 27 giugno 2024, con le quali, l’A.S.L. di Taranto ha considerato l’Associazione ricorrente rinunciataria in relazione alla indetta procedura (informale) di affidamento del servizio di postazione aggiuntiva estiva, dal 28 giugno 2024 al 29 settembre 2024, per ambulanza “tipo Vector”, per le Associazioni del SET 118, da allocarsi presso il settore centrale, orientale e occidentale della Provincia di Taranto, per non aver prodotto con immediatezza, così come richiesto dall’Amministrazione sanitaria con nota prot. n. 0123832 del 26 giugno 2024, la documentazione ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e quella riferita all’art. 57 comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017.
A tal proposito, l’Associazione di Volontariato ricorrente sostiene che il mancato invio della documentazione richiesta nei termini stabiliti dall’A.S.L. di Taranto (con immediatezza), sarebbe dovuto al fatto che, le comunicazioni con l’Amministrazione sanitaria, sarebbero avvenute sia attraverso l’utilizzo della posta elettronica certificata, sia attraverso la posta elettronica ordinaria (e-mail), laddove, invece, a suo dire, ogni comunicazione sarebbe dovuta avvenire utilizzando la posta elettronica certificata. Afferma, inoltre, che la nota di invito prot. n. 0120910 del 21 giugno 2024 (un’altra nota precedente alle altre citate), non prevedeva l’automatica esclusione dall’affidamento del servizio per coloro che avessero dimenticato oppure omesso di inviare la documentazione richiesta e che, nel caso di specie, mancherebbe un espresso provvedimento di revoca dell’assegnazione della postazione aggiuntiva estiva de qua che, a suo dire, sarebbe già avvenuta con nota dell’A.S.L. di Taranto prot. n. 0123832 del 26 giugno 2024
Con sentenza del 24 gennaio 2025, n. 124, il Tar Lecce, Sezione III, ha ritenuto infondate tutte le censure del ricorso. Per quanto interessa in questa sede, il Collegio osserva che la precedente nota di invito prot. n. 0120910 del 21 giugno 2024 risulta essere stata ricevuta con certezza dall’odierna ricorrente, avendo a questa fornito un espresso riscontro, in data 23 giugno 2024, attraverso l’inoltro della propria manifestazione di consenso all’affidamento del servizio. L’Associazione Radio C.B. Help 27 S.E.R, dunque, avendo ricevuto a mezzo posta elettronica ordinaria (e-mail) la lettera di invito del 21 giugno 2024, e consapevole dei tempi contingentati della procedura di affidamento[1] poteva e doveva verificare l’eventuale arrivo di nuovi messaggi di posta elettronica, relativi alla procedura in esame, monitorando tanto la casella di posta elettronica certificata quanto la casella di posta elettronica ordinaria (e-mail), rientrando una tale attività di consultazione delle personali caselle di posta elettronica, in un onere di diligenza minimo che ci si può attendere da un soggetto, quale l’Associazione ricorrente, che partecipa ad una procedura di affidamento già in corso di svolgimento e comunque – a ben vedere – quest’ultima nemmeno sostiene di non aver ricevuto e presa immediata visione della nota dell’A.S.L. prot. n. 0123832 del 26 giugno 2024, contenente la richiesta di invio immediato della documentazione di che trattasi.
L’affermazione, inoltre, che la procedura in questione sarebbe illegittima per non aver le note inviate dall’Amministrazione sanitaria espressamente stabilito l’esclusione per chi non avesse trasmesso la documentazione richiesta nel termine stabilito risulta, anch’essa, priva di pregio ai fini di causa, in quanto le sopracitate esigenze di celerità dell’affidamento, in uno con il fatto che si è trattato di una procedura di affidamento informale ed evidentemente urgente, rendevano ampiamente prevedibile che, data l’imminenza della data di avvio del servizio, sarebbe stato considerato rinunciatario chi non avesse fornito la documentazione richiesta con immediatezza.

3. Conclusione


Con la sentenza n. 124 del 24 gennaio 2025, il Tar Lecce ha ritenuto infondate le censure dell’Associazione Radio C.B. Help 27 S.E.R., confermando la legittimità dell’operato dell’ASL di Taranto. Il Tribunale ha evidenziato che l’Associazione, avendo già ricevuto una comunicazione via e-mail ordinaria, aveva l’onere di controllare regolarmente la propria casella di posta. Inoltre, ha ritenuto che l’esclusione per mancata trasmissione immediata della documentazione fosse prevedibile, data l’urgenza della procedura. La decisione sottolinea l’importanza della tempestività e della diligenza nella partecipazione a procedure di affidamento, anche informali. Il caso ribadisce la rilevanza delle buone prassi amministrative e della necessità di una gestione attenta delle comunicazioni ufficiali, anche tramite poste elettronica ordinaria, da parte degli operatori coinvolti.

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Armando Pellegrino

Elevata Professionalità (quarta area EP). Dipendente pubblico dal 01/06/2017, attualmente si occupa prevalentemente di appalti pubblici – anche in qualità di RUP – e di contabilità. Laureato, con lode, in (1) Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, (2) Economia Aziendale …Continua a leggere

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