Legge sulla stampa estesa ai quotidiani on-line : il Senato approva il ddl in tema di diffamazione. Il testo torna ora alla Camera.

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Il Senato ha approvato, con modifiche,  il ddl n. 1119 recante “modifiche alla legge 8 febbraio 1948 n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante”.  

Il testo di legge contiene novità in materia di diffamazione per i quotidiani on line, ingiuria e nuove norme a tutela del soggetto diffamato.

In particolare, il Disegno di legge prevede, all’articolo 1, che l’ambito di applicazione della legge sulla stampa si estenda alle testate giornalistiche on-line e a quelle radiotelevisive. È stata modificata poi la disciplina della rettifica ed è stata eliminata la pena della reclusione nelle sanzioni in materia di diffamazione a mezzo stampa.  Ne risultano quindi modificati, in specie, gli artt. 57, 594 e 595 c.p..  Viene così ad incidersi sulla disciplina della responsabilità del direttore del quotidiano o di altro mezzo di diffusione, nel caso in cui il delitto sia stato conseguente alla violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. Per l’ingiuria, la pena della reclusione è stata sostituita con una multa fino ad un massimo di 5.000 euro. Sono state poi inserite una serie di misure a tutela del soggetto diffamato, come, ad esempio, l’eliminazione dei contenuti diffamatori dai siti internet e dai motori di ricerca, e, altresì, vengono previsti criteri di determinazione per il risarcimento del danno.

Sono poi inserite modifiche anche al codice di procedura penale, tra le quali quelle all’art. 427 cpp con la previsione di sanzioni per le ipotesi di temerarietà della lite.

E’ stata altresì prevista l’estensione della disciplina del segreto professionale anche ai giornalisti pubblicisti iscritti all’albo.

Ora, l’esame del disegno di legge passerà alla Camera dei Deputati.

Si riporta, qui di seguito, il testo approvato n.1119 nella sua bozza provvisoria, consultabile altresì sul sito www.senato.it

 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA

Attesto che il Senato della Repubblica, il 29 ottobre 2014, ha approvato, con modificazioni, il seguente disegno di legge d’iniziativa del deputato Costa, già approvato dalla Camera dei deputati: Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al codice di procedura civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della

stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato

 

Art. 1.(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47)

1. All’articolo 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle testate giornalistiche on line registrate ai sensi dell’articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, nonché alle testate giornalistiche radiotelevisive».

2. All’articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare gratuitamente e senza commento, senza risposta e senza titolo,

con la seguente indicazione: “Rettifica dell’articolo (TITOLO) del (DATA) a firma (AUTORE)”, nel quotidiano o nel periodico o nell’agenzia di stampa o nella testata giornalistica on line registrata ai sensi dell’articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano documentalmente false. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a informare l’autore dell’articolo o del servizio, ove sia firmato, della richiesta di rettifica»;

b) al secondo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le testate giornalistiche on line registrate ai sensi dell’articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate non oltre due giorni dalla ricezione della richiesta, con la stessa metodologia, visibilità e rilevanza della notizia cui si riferiscono, nonché all’inizio dell’articolo contenente la notizia cui si riferiscono,

senza modificarne la URL, e in modo da rendere evidente l’avvenuta modifica. Nel caso in cui la testata giornalistica on line di cui al periodo precedente fornisca un servizio personalizzato, le dichiarazioni o le rettifiche sono inviate agli utenti che hanno avuto accesso alla notizia cui si riferiscono»;

c) al terzo comma, dopo le parole: «che ha riportato la notizia cui si riferisce» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, purché non siano documentalmente false»;

d) dopo il terzo comma è inserito il seguente: «Per le trasmissioni radiofoniche o televisive,

le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell’articolo 32-quinquies del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177»;

e) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Per la stampa non periodica, l’autore dello scritto ovvero i soggetti di cui all’articolo 57-bis del codice penale provvedono, in caso di ristampa o nuova diffusione, anche in versione elettronica, e, in ogni caso, nel proprio sito internet ufficiale, alla pubblicazione delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti fatti o atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano documentalmente false. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata nel sito internet e nelle nuove pubblicazioni elettroniche entro

due giorni dalla richiesta e nella prima ristampa utile con idonea collocazione e caratteristica

grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l’ha determinata.

Nel caso in cui non sia possibile la ristampa o una nuova diffusione dello stampato o la

pubblicazione nel sito internet, la pubblicazione in rettifica deve essere effettuata su un quotidiano a diffusione nazionale»;

f) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto e sesto comma», le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo

e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto

dal secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma», le parole: «al pretore» sono sostituite

dalle seguenti: «al giudice» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice

accoglie in ogni caso la richiesta quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato»;

g) dopo il quinto comma sono inseriti i seguenti:

«Della stessa procedura può avvalersi l’autore dell’offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico o della testata giornalistica on line registrata ai sensi dell’articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, ovvero il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva non pubblichi la smentita o la rettifica richiesta. Nel caso di richiesta dell’autore, il direttore o comunque il responsabile

è obbligato a pubblicare o ad effettuare la dichiarazione o la rettifica ai sensi del presente

articolo. Il giudice, qualora accolga la richiesta di cui ai commi precedenti, comunica il relativo provvedimento al prefetto per l’irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma seguente in caso di mancata o incompleta ottemperanza all’ordine di pubblicazione.

Il giudice dispone altresì la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni di competenza»;

h) al sesto comma, le parole: «da lire 15.000.000 a lire 25.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 8.000 a euro 16.000».

3. Dopo l’articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis. – (Risarcimento del danno).  Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della radiotelevisione, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell’offesa, nonché dell’effetto riparatorio della pubblicazione e della diffusione della rettifica.

2. Nei casi previsti dalla presente legge, l’azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione si prescrive in due anni dalla pubblicazione».

4. L’articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è abrogato.

5. L’articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. – (Pene per la diffamazione). – 1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, di testate giornalistiche on line registrate ai sensi dell’articolo 5 o della radiotelevisione, si applica la pena della multa fino a 10.000 euro. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, si applica la pena della multa da 10.000 euro a 50.000 euro.

2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall’articolo 36 del codice penale e, nell’ipotesi

di cui all’articolo 99, quarto comma, del medesimo codice, la pena accessoria dell’interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.

3. Le stesse pene di cui al comma 1 si applicano anche al direttore o al vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica

o televisiva o della testata giornalistica on line registrata ai sensi dell’articolo 5 che, a seguito di richiesta dell’autore della pubblicazione, abbia rifiutato di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dall’articolo 8.

4. L’autore dell’offesa nonché il direttore responsabile della testata giornalistica, anche on line, registrata ai sensi dell’articolo 5 della presente legge e i soggetti di cui all’articolo 57-bis del codice penale non sono punibili se, con le modalità previste dall’articolo 8 della presente legge, anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse dichiarazioni o rettifiche. L’autore dell’offesa è, altresì, non punibile quando abbia chiesto, a norma dell’ottavo comma dell’articolo 8, la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa.

5. Nel dichiarare la non punibilità, il giudice valuta la rispondenza della rettifica ai requisiti di legge.

6. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.

7. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 596 e 597 del codice penale».

6. All’articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per il delitto di diffamazione commesso mediante comunicazione telematica è competente

il giudice del luogo di residenza della persona offesa».

 

Art. 2.(Modifiche al codice penale)

1. L’articolo 57 del codice penale è sosti-tuito dal seguente: «Art. 57. – (Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione). – Fatta salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica on line registrata ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, risponde a titolo di colpa dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo. Non si applica la pena accessoria dell’inter-dizione dalla professione di giornalista. Il direttore o il vicedirettore responsabile di cui al primo periodo, in relazione alle di-mensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica on line registrata ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, può delegare, con atto scritto avente data certa e accettato dal delegato, le funzioni di controllo a uno o più giornalisti professionisti idonei a svol-gere le funzioni di vigilanza di cui al primo periodo. Il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica radiofonica o televisiva o della testata giornalistica on line risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa o della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione nei casi di scritti o diffusioni non firmati».

2. L’articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 594. – (Ingiuria). – Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 5.000. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, te-lefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena è aumentata fino alla metà qualora l’offesa consista nell’attribuzione di un fatto determinato ovvero sia commessa in presenza di più persone».

3. L’articolo 595 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 595. – (Diffamazione). – Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 594, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la multa da euro 3.000 a euro 10.000. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della multa fino a euro 15.000. Se l’offesa è arrecata con un qualsiasi mezzo di pubblicità, in via telematica ov-vero in atto pubblico, la pena è aumentata della metà».

 

Art. 3. (Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso nell’onore o nella reputazione)

1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l’aggiornamento delle informa-zioni contenute nell’articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l’interessato può chiedere l’eliminazione, dai siti internet e dai motori di ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di dispo-sizioni di legge.

2. L’interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei dati, ai sensi del-l’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, può chiedere al giudice di ordi-nare la rimozione, dai siti internet e dai mo-tori di ricerca, delle immagini e dei dati ov-vero di inibirne l’ulteriore diffusione.

3. In caso di morte dell’interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente.

 

Art. 4.(Modifica all’articolo 427 del codice di procedura penale)

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «3-bis. Nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, se risulta la temerarietà della querela, su richiesta dell’imputato, il giudice può condannare il querelante, oltre a quanto previsto dai commi precedenti, al pagamento di una somma determinata in via equitativa».

 

Art. 5.(Modifica all’articolo 200 del codice di procedura penale)

1. Il comma 3 dell’articolo 200 del codice di procedura penale è sostituito dal se-guente: «3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti e pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell’albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell’esercizio della loro professione. Tutta-via, se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l’identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista pro-fessionista o pubblicista di indicare la fonte delle sue informazioni».

 

Art. 6. (Modifica all’articolo 96 del codice di procedura civile)

1. Dopo il primo comma dell’articolo 96 del codice di procedura civile è inserito il seguente: «Nei casi di diffamazione commessa col mezzo della stampa o della radiotelevisione in cui risulta la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per risarcimento del danno, su richiesta del con-venuto, il giudice, con la sentenza che ri-getta la domanda, può condannare l’attore, oltre che alle spese di cui al presente arti-colo e di cui all’articolo 91, al pagamento a favore del richiedente di una somma de-terminata in via equitativa».

Esposito Anna Pia

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