Legge economica 2025: finanza pubblica, PNRR e sanità tra deroghe e vincoli

Analisi della legge economica (l.191/2025): rifinanziamenti, PNRR, sanità, sicurezza e norme speciali per enti locali e Roma Capitale.

Redazione 23/12/25
Scarica PDF Stampa Allegati

La legge 18 dicembre 2025, n. 191 – di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156 – si colloca nel solco dei decreti “economici” a contenuto eterogeneo, nei quali la tecnica legislativa della conversione diventa occasione per innestare precisazioni definitorie, micro-correzioni testuali e, soprattutto, nuove autorizzazioni di spesa e disposizioni settoriali. Il testo, come emerge dalle modifiche apportate in sede di conversione, presenta un baricentro finanziario (rifinanziamenti e coperture), ma anche un impatto giuridico-operativo significativo su ambiti quali infrastrutture ferroviarie, gestione di fondi PNRR, edilizia sanitaria, personale pubblico e governance di eventi di rilievo nazionale (Milano-Cortina 2026), fino alla disciplina speciale per Roma Capitale.

Scarica testo in PDF

Legge-2025-materia-economica.pdf 5 MB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Indice

1. Infrastrutture strategiche: RFI e precisazioni “di sistema”


L’articolato interviene anzitutto sul perimetro degli stanziamenti e delle autorizzazioni di spesa in favore della società Rete ferroviaria italiana S.p.A., con una riscrittura che, pur spesso formale (sostituzioni lessicali e uniformazione di denominazioni), ha un rilievo non trascurabile sul piano della certezza del riferimento soggettivo e dell’oggetto finanziato. Particolarmente interessante, in chiave giuscontabile, è l’inserimento del comma 3-bis all’articolo 1, che incide su una disposizione del 2024: ai soli fini dell’applicazione del comma richiamato, si chiarisce che, tra i costi operativi, va incluso l’accantonamento annuale nel fondo previsto dalla legge n. 449/1997, art. 55, comma 13. La tecnica è quella della norma interpretativa/funzionale, che non si limita a stanziare, ma qualifica voci contabili rilevanti per l’applicazione di una disciplina precedente, con effetti immediati sulla costruzione degli equilibri e sui parametri applicativi.

2. Fondi e programmi: PNRR ed enti locali tra “economie” e autorizzazioni


La conversione introduce una disposizione autonoma (art. 3-bis) dedicata all’uso dei fondi PNRR da parte degli enti locali, modificando l’art. 42 del d.l. n. 50/2022. Il nodo operativo è l’impiego delle “economie di progetto”: su autorizzazione del Ministero dell’interno, per il completamento di interventi compresi nel Piano e cofinanziati dal PNRR o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, possono essere utilizzate economie relative ad altri interventi ultimati e collaudati del medesimo ente attuatore. La norma si presta a una lettura “antidefinanziamento”, perché amplia margini di riallocazione intra-ente, pur mantenendo un presidio autorizzatorio centrale. Rileva anche il coordinamento con la disciplina del Fondo per l’avvio di opere indifferibili, richiamata per i casi in cui gli interventi ne siano beneficiari: si delinea così un mosaico di regole che impone agli operatori (RUP, responsabili finanziari, organi di controllo) un attento raccordo tra fonti e vincoli di destinazione.

3. Sanità: investimenti, personale e disciplina speciale su beni immobili


L’impianto sanitario è uno dei punti più densi. Da un lato si autorizzano contributi mirati: per il Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO) sono previsti stanziamenti pluriennali (2026-2028) condizionati a un programma di investimenti da presentare al Ministero della salute entro sessanta giorni e a rendicontazioni annuali con erogazione parametrata allo stato di avanzamento. Qui la spesa è “procedimentalizzata”: la previsione finanziaria è inseparabile da obblighi di programmazione e controllo.
Dall’altro lato, la norma (art. 3-quater) costruisce un regime di trasferimenti patrimoniali tra Stato e Regione Lazio (Policlinico Umberto I ed ex Ospedale Forlanini), con vincoli di destinazione e regole sul trattamento dell’eventuale “maggior valore” in successive cessioni. Si aggiungono esenzioni fiscali per le operazioni di trasferimento e clausole di neutralità finanziaria, nonché un fondo ministeriale (2025-2026) destinato a finalità di offerta sanitaria e sociosanitaria. Il disegno è quello di una “legislazione per progetto” che integra proprietà, destinazione pubblica e copertura.

4. Ordine e sicurezza: deroghe, straordinari e coperture


Con l’art. 3-ter si interviene sul soddisfacimento di esigenze di tutela dell’ordine e sicurezza pubblica attraverso stanziamenti per il pagamento di prestazioni straordinarie (anche riferite ad annualità precedenti) per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per le Forze di polizia, in deroga ai limiti di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017. Per il giurista del lavoro pubblico e della contabilità, la deroga è il perno: la legge opera come “valvola” temporanea di flessibilità, ma richiede letture coordinate sul perimetro soggettivo, sul titolo della prestazione e sulla corretta imputazione. La stessa disposizione scandisce una ripartizione analitica tra corpi, rafforzando la tracciabilità del finanziamento e l’aspettativa di controllo successivo.

5. Eventi e amministrazioni: Milano-Cortina e Roma Capitale


Sul versante Milano-Cortina 2026, il testo affina la disciplina dell’imposta di soggiorno, prevedendo la possibilità per gli enti locali interessati di istituirla o incrementarla secondo le regole del d.lgs. n. 23/2011 e introducendo, nel periodo dei Giochi, una facoltà di esenzione per la “famiglia olimpica”. È una regolazione tipicamente “eccezionale”, che interseca autonomia tributaria locale, finalità di promozione e gestione dell’impatto degli eventi.
Infine, l’art. 6-bis affronta la chiusura della gestione commissariale di Roma Capitale: autorizzazione di spesa significativa per il 2025 e incremento del fondo di solidarietà comunale, ma soprattutto vincolo di destinazione interno al bilancio di Roma (rimborso di debito finanziario e accantonamento per contenzioso trasferito). Qui la conversione utilizza strumenti di finanza pubblica con una marcata impronta “vincolistica”, che mira a governare passività e rischio contenzioso mediante fondi dedicati e destinazioni tipizzate.
Nel complesso, la legge n. 191/2025 mostra una conversione “a intensità alta”: non mera ratifica, ma riscrittura selettiva e aggiunta di moduli normativi speciali, con effetti immediati su procedure, vincoli e responsabilità degli attori pubblici coinvolti.

Ti interessano questi contenuti?


Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!

Iscriviti alla newsletter
Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento