Lilla Laperuta
Nella circolare n. 1 del 13 gennaio 2014 la Fondazione Studi dei consulenti del lavoro ha esaminato e commentato le diverse disposizioni della legge di stabilità 2014, analizzando, fra l’altro, le misure per il cuneo fiscale, la deduzione IRAP, la riduzione dei premi INAIL, l’ASpI per i contratti a tempo determinato e il contributo di solidarietà. In particolare si è soffermato sull’intervento relativo all’IRAP, contenuto al comma 80 dell’articolo 1 del provvedimento. La disposizione prevede che, a decorrere dal periodo di imposta 2014, venga concessa una deduzione della base imponibile ai fini IRAP a favore dei datori di lavoro che aumentano la base occupazionale attraverso l’assunzione di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato.
L’agevolazione spetta a condizione che l’assunzione avvenga dal 1° gennaio 2014 e matura nel periodo di imposta di assunzione e per due successivi, nella misura di 15 mila euro per ciascun soggetto neoassunto. La norma prevede infatti che l’incentivo spetta ” a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente”.
Sono dunque necessari i seguenti requisiti:
a) l’assunzione deve essere a tempo indeterminato;
b) il nuovo rapporto di lavoro deve risultare ad incremento della forza lavoro e quindi deve rappresentare un incremento della base occupazionale media del periodo precedente.
La deduzione, si ribadisce nel documento, compete esclusivamente per i contratti a tempo indeterminato evidentemente solo di lavoro subordinato. Teoricamente, ad avviso della Fondazione, rientrano anche i contratti di apprendistato, ma nei fatti il costo del lavoro relativo a tali lavoratori risulta già deducibile a prescindere da altri requisiti alla luce della disciplina generale in materia di imposta regionale sulle attività produttive.
Rientrano anche i lavoratori assunti a tempo parziale, mentre per quanto concerne le eventuali trasformazioni di contratti che siano originariamente stati stipulati ad esempio a termine, nella circolare si ricorda l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate fornita con la nota n.26 del 12 luglio 2006 ove si è chiarito che la trasformazione di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato realizza una nuova assunzione a tempo indeterminato potenzialmente idonea ad attribuire la deduzione per la nuova assunzione.