Legge di Bilancio: le novità in materia di lavoro del 2019

Redazione 10/01/19
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A seguito di un complesso percorso è giunto nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 la L. 30 dicembre 2018, n. 145 recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2019.

Le novità che riguardano la materia del diritto di lavoro e previdenza hanno diversa collocazione nel testo della legge, pertanto il loro inquadramento non risulta agevole. Con specifico riferimento alle tanto attese disposizioni in materia di pensioni (a parte la previsione della riduzione delle pensioni di importo superiore a 100.000 Euro già collocata nel testo della legge n. 145/2018) e di reddito di cittadinanza (tra cui anche il potenziamento degli organici dei Centri per l’impiego) la Legge si limita unicamente a stabilirne il finanziamento, demandandone la concreta attuazione ai provvedimenti collegati alla manovra di Bilancio, di prossima emanazione e ad un decreto attuativo previsto in primavera.

Le più significative novità in tema di lavoro

Le maggiori novità, che in questo periodo hanno riscosso maggiore risonanza mediatica, riguardano normative di una certa utilità pratica, le quali possono così schematizzarsi:

1) sostegno all’occupazione e misure di agevolazione alle assunzioni;
2) sostegno alla genitorialità e alla famiglia;
3) sviluppo economico.

1.Sostegno all’occupazione

Tale sostegno riguarda innanzitutto un rafforzamento strutturale della maggior parte dei settori facenti parte della Pubblica amministrazione e degli enti locali, nello specifico mediante una previsione di assunzioni a macchia d’olio e una stabilizzazione del personale precario o non di ruolo.

Lo scopo è quello di consolidare quei settori che negli ultimi decenni hanno sofferto un forte ridimensionamento a discapito dello sviluppo e delle prospettive per le nuove generazioni. Quali sono i settori maggiormente convolti? Gli sono ad esempio: la scuola, l’Università ma anche i Ministeri, il settore della Giustizia, i Tribunali Amministrativi Regionali e la Corte dei Conti, così come gli istituti penitenziari, i settori della cultura, della ricerca scientifica e sanitaria (cfr. art. 1 c. 301-418).

Introdotte anche misure di contrasto al lavoro irregolare che si realizzano da un verso grazie all’aumento delle sanzioni previste in caso di lavoro nero e dall’altro attraverso il potenziamento degli organici dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (art. 1, c. 445).

Altri impegni:

– proroga dell’Incentivo per l’Occupazione al Sud (art. 1, c. 247) e la nuova misura dell’esonero contributivo destinata all’assunzione con contratto a tempo indeterminato delle giovani eccellenze (art. 1, c. 706 e ss);

-l’agevolazione collegata con i progetti di reinserimento mirato e conservazione del posto di lavoro per i disabili prevista nella forma di un rimborso da parte dell’INAIL di una quota percentuale delle retribuzioni corrisposte dal datore di lavoro fino ad un massimo di 12 mesi (art. 1, c. 533);

-infine, una limitata proroga degli ammortizzatori e della mobilità in deroga (art. 1, c. 248-252).

2.Sostegno alla genitorialità

Importante traguardo riguarda anche la genitorialità per cui si evidenzia la previsione del rifinanziamento del Fondo per le politiche della Famiglia, già sancito dalla L. n. 296/2006 (art. 1, c. 482 e ss.).

Il Fondo che per anni ha realizzato l’erogazione di finanziamenti per l’attuazione, tra l’altro, dei progetti di conciliazione vita-lavoro così come previsti dall’art. 9 della L. n. 53/2000, negli ultimi due anni ha ricevuto scarsi finanziamenti.

La misura così concepita si affianca così alle politiche di welfare in atto da anni e rinnova gli ambiti di intervento e di progettazione degli operatori privati e pubblici nel sostegno alla genitorialità, alle famiglie numerose e a quelle con disabilità ovvero caratterizzate da situazioni problematiche o a rischio reato.

Sono poi rafforzate le pozione del padre lavoratore, gode ora di cinque giorni (invece di quattro) di congedo obbligatorio di paternità (art. 1, c. 278), restando fermo il giorno in più di congedo facoltativo e introduce due importanti modifiche in materia di tutela della maternità:

1) possibilità di utilizzare tutto il congedo di maternità dopo la nascita del bambino mediante riconoscimento alle lavoratrici della possibilità di astenersi dal lavoro esclusivamente entro i cinque mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro (art. 1, c. 485, con modifica diretta dell’art. 16 del TU maternità di cui al D.Lgs. n. 151/2001).
2)  i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 1, c. 486 con modifica diretta dell’art. 18 della L. n. 81/2017).

3.Sviluppo economico

Da ultimo, occorre dare una breve scorsa all’ambito di innovazione e dello sviluppo economico, pertanto si evidenziano: agevolazioni indirette, dedicate allo sviluppo di impresa e delle libere professioni, quali le misure fiscali legate alla posizione delle persone fisiche esercenti imprese e professioni (regime forfetario e flat tax perviste rispettivamente dall’art. 1, c. 9-11 e c. 17-22), il credito d’imposta per la formazione 4.0 (art. 1, c. 78-81) la detassazione per i nuovi investimenti (art. 1, c. 28-34). Ma anche la revisione delle tariffe INAIL che si tradurrà in un risparmio dei premi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (art. 1, c. 1121-1126).

Non meno rilevante è l’art. 1, c. 228 della Legge relativa alle micro e piccole imprese – come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 – alle quali è attribuito un contributo a fondo perduto, nella forma di voucher, per l’acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

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